Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1416
CASS
Sentenza 24 novembre 2009

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Massime1

Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, non può essere individuato in una situazione di tensione politico-militare che interessi parti circoscritte del territorio del Paese di origine del medesimo soggetto. (Fattispecie relativa alla situazione della Repubblica di Georgia nell'estate del 2008).

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1416
Data del deposito : 24 novembre 2009

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