Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, non può essere individuato in una situazione di tensione politico-militare che interessi parti circoscritte del territorio del Paese di origine del medesimo soggetto. (Fattispecie relativa alla situazione della Repubblica di Georgia nell'estate del 2008).
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 996
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28815/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC MU, N. IL 19/10/1981;
avverso la sentenza n. 2754/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20/4/09 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 16/9/08 del Tribunale di Rimini che con la diminuente del rito abbreviato condannava OC SA (di nazionalità georgiana) alla pena di anni uno di reclusione per il reato (in Rimini, fino al 15/9/08) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter: inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Cagliari il 9/8/08 (all'atto della scarcerazione dopo una detenzione per rapina). Il giudice escludeva che il dedotto stato di guerra allora in atto in Georgia integrasse lo stato di necessità o il giustificato motivo previsto dalla legge speciale, posto che il OC ben avrebbe potuto lasciare il territorio italiano per quello di altro Stato, senza tornare in Georgia.
Ricorreva per Cassazione la difesa del OC, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul giustificato motivo: ribadiva il pericolo derivante al soggetto dal ritorno in Georgia;
quanto ad andare in altri Paesi, rappresentava che in molti vigeva il reato di immigrazione clandestina e che comunque per un irregolare recarsi altrove è particolarmente gravoso, per ragioni di inserimento sociale (per la stessa assenza di documenti) e per ragioni di natura economica.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG presso la S.C. concludeva per il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero (senza che si ponga l'eventualità di altre destinazioni) la situazione georgiana nell'estate 2008 non era propriamente di guerra, ma di tensione politico-militare che interessò parti circoscritte del territorio georgiano (la zona caucasica dell'Ossezia del Sud e, per breve periodo, il confine sul mar Nero). Tanto meno erano in corso persecuzioni politiche ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che, per ripetuta giurisprudenza, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'interessato abbia attivato con esito positivo la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico (Cass., 1, n. 20938 del 7/10703, dep. 4/5/04, Benali, rv. 228999; 1, n. 2239 del 17/12/04, dep. 25/1/05, Bouffenech, rv. 230546). Nulla, pertanto, impediva il rientro in patria dell'espulso o si configurava (nel senso precisato dalla giurisprudenza) come giustificato motivo a non rientrarvi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010