Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7556 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
E N IO 86 Z CC 65453 A 26/4/19 ISTR 5 . EG N . - R .P.R B L. A D IA D L Oggetto EL A R S . D T A Registro. B SI SEN T A SEN T U Benefici prima casa. IB 1 E 13 I IA R A Inammissibilità del . T R N E T ricorso per tardiva A M notifica. REPUBBLICA ITALIANA ME DUZ POPOLO ITALIANO0 7 5 6/03 LA CORTE SUPREM SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.15140/99 16687 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Cron. Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Sinonetta Sotgiu Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Michele D'Alonzo Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, Ufficio del registro di Genova, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente contro domiciliata in Roma, NE AM, elettivamente viale G. Mazzini, n. 11, presso gli Avvocati Franco Salvini, che la rappresentano Gallo e Livia e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrente S A DI LISSAZONE CAMPION CIVILE 4320 N. 65453 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 113, depositata il 26.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per la controricorrente, l'Avvocato Rossi, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio del registro di Genova, con avviso di liquidazione in data 13.4.1995, revocò benefici inizialmente concessi ai coniugi NE AM e NO MA per l'acquisto della prima casa, avvenuto il 30.6.1992, avendo essi rivenduto l'immobile in data 19.12.1994, prima dello spirare del quinquennio dall'acquisto. NE AM propose ricorso avversO tale avviso, davanti alla commissione tributaria di primo grado di Genova che, con sentenza in data 22.1.1996, lo accolse, in considerazione del fatto che i contribuenti non potevano considerarsi decaduti dall'agevolazione in datasuddetta, avendo essi proceduto all'acquisto, 2 r J 21.12.1994, e cioè entro l'anno dalla precedente vendita, di altro immobile da adibire a propria abitazione. Propose quindi appello l'ufficio, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e sostenendo che il mantenimento del beneficio fiscale, dipendente dall' ac- quisto di altra abitazione entro l'anno dalla vendita dell'immobile che aveva già goduto dell'analoga agevo- lazione, non competeva nel caso di specie, perché applicabile, in virtù della legge 24.3.1993, n. 75, solo agli acquisti originariamente effettuati dopo la data della sua entrata in vigore (25.3.1993). La commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 26.11.1998, respinse l'appello, avendo ritenuto che la legislazione agevolativa in materia, costituita da numerosi provvedimenti normativi succedutisi nel periodo di tempo interessato, tenuto conto delle date degli atti consentiva comunque, di compravendita, di conservare il beneficio in parola, grazie all'avvenuta estensione di esso, con la citata legge n. 75/1993 e con l'articolo 16, CO. 1, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1993, n. 243, a coloro che procedevano, entro l'anno dalla vendita, all'acquisto di altra abitazione;
come appunto era avvenuto nel caso concreto r 3 sottoposto a giudizio. Avverso tale sentenza, notificata all'ufficio del regi- stro di Genova il 7.5.1999, l'amministrazione finanzia- ria propone ricorso per cassazione, notificato il 15.7. 1999, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce vio- lazione e falsa applicazione dell'articolo 15, legge n. 400/1988, dei DD.LL. nn. 14/1992, 237/1992, 293/1992, 16/1993, 155/1993 (convertito nella legge n. 243/1993) e della legge 24 marzo 1993, n. 75, assumendo che la possibilità di evitare la decadenza di cui si tratta, acquistando altro immobile da destinare ad abitazione entro l'anno dalla vendita dell'abitazione precedente, compete soltanto a chi effettuò il primo acquisto agevolato nel vigore delle leggi da ultimo citate, non avendo queste efficacia retroattiva. L'intimata NE AM resiste mediante controri- corso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere pregiudizialmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine "breve" d'impugnazione (articoli 62, co.2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e 325, 2°co., c.p.c.), sollevata col controricorso e, comunque, rilevabile d'ufficio (Cass. nn. 8714/2001, 8009/ 1999, 6075/1997). Risulta che la sentenza della commissione tributaria r regionale fu notificata all'ufficio del registro di Genova, parte in causa non assistito dall'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, il 7.5.1999. La notifica fu ritualmente eseguita, poiché non è applicabile al caso quanto prescritto dall'articolo 11, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), circa il luogo di notifica delle sentenze. Infatti, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa corte, valida all'epoca di detta notificazione, tale luogo era identificato nell'ufficio dell'avvocatu- ra distrettuale territorialmente competente, sol quando il patrocinio dell'amministrazione in secondo grado affidato fosse stato all'avvocatura medesima (S.U. n.2174/1988, in tema di sanzioni amministrative); nel caso contrario, la notificazione della sentenza non andava effettuata in conformità alla norma citata, bensì direttamente all'ufficio (fra le molte, Cass. nn. 10420/1998, 9846/1998, 2438/1998, 3309/1995) che - in 11,base alla disciplina dettata dagli articoli 10, co.2, e 12, co.4, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 era parte nel giudizio e poteva svolgervi direttamente (salva la facoltà di farsi assistere, solo in secondo grado, dall'avvocatura dello Stato) tutte le attività processuali. 05 r 1 L'articolo 21, co.1, della legge 13 maggio 1999, n.133, interpretando "autenticamente" l'articolo 38, co.2, D. Lgs. n. 546/1992 (notificazione della sentenza tributa- ria), ha poi ripristinato la situazione originaria, disponendo che, al fine di far decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione, la sentenza pronun- ziata dalla commissione tributaria regionale debba essere notificata all'ufficio competente dell'avvocatu- ra dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 11, secondo comma, R.D. n.1611/1933. In virtù di tale disposizione, entrata in vigore il 18.5.1999, le notificazioni già eseguite in difformità dal citato articolo 11, secondo comma, sarebbero risul- tate retroattivamente irrituali e, conseguentemente, sarebbe o da considerare tempestivi i ricorsi per cassazione proposti dall'amministrazione oltre i sessanta giorni, nel termine (lungo) di un anno dalla O...3, D.Lgs. 38, C pubblicazione della sentenza (art. n.546/1992). Questa eventualità, però, è positivamente esclusa per effetto della sentenza n.525, in data 22.11.2000, della Corte Costituzionale che - pronunziando su analoga eccezione - ha dichiarato l'illegittimità costituzio- nale della norma interpretativa suddetta, nella parte in cui estende la propria efficacia anche al periodo 6 Я : anteriore alla sua entrata in vigore. Ne risulta che, fino al 17.5.1999 (giorno precedente la data di entrata in vigore della legge interpretativa, ed in base alla giurisprudenza allora consolidata, ut supra), le notifiche eseguite direttamente all'ufficio impositore, non assistito dall'avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, sono da ritenere rituali ed idonee a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione (fra le molte, Cass. nn. 5648, 1674, 488 del 2001). Tale è, dunque, la notifica della sentenza in esame, dell'ufficio del eseguita il 7.5.1999 nei confronti registro di Genova. Il ricorso per cassazione avversO detta sentenza, proposto dall'amministrazione delle finanze, fu notificato alla controparte il 15.7.1999, cioè oltre il termine (breve) di sessanta giorni, stabilito dall'ar- ticolo 51, co.1, D. Lgs. n.546/1992, che scadeva il 6.7.1999, martedì. Deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile il Tale pronunzia esime, ricorso perché tardivo. ovviamente, dall'esaminare nel merito il motivo di ricorso dedotto. Si ritiene equo, stante la particolare complessità della vicenda normativa, risultante dalle osservazioni 7 в che precedono, compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V - tributaria, il 27 novembre 2002. sezione civile I presidenPostimi Il consigliere est. врачене ведит IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Dott. Salvatore Aschettino il - 5 MAG 2003. IL CANCELLIERE Dott. Salvatore Aschettino 8