Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
In caso di rappresentanza processuale, ai fini della validità formale della sentenza è necessario che non sussistano dubbi sulla qualità di rappresentante della parte costituita, mentre è del tutto irrilevante che tale indicazione sia contenuta soltanto nel dispositivo o soltanto nell'epigrafe della sentenza.
La generica domanda di risarcimento del danno causato da illecito aquiliano deve ritenersi comprensiva sia del valore equivalente del bene perduto, sia del danno causato dalla mancata disponibilità del bene perduto o del suo equivalente monetario, per il periodo di tempo che va dalla data dell'illecito alla data della sentenza. Questa seconda componente del danno aquiliano (lucro cessante) può quindi essere liquidata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una domanda "ad hoc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA SPA ASSIC, rappresentante ex lege dell'INA-FGVS, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN TO, IBBA GIUSEPPE, SIDA IN LCA IN PERS COMMISSARIO LIQ;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 10809/96 proposto da:
EN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati VINCENZO CAREDDA, RACHELE MARIA LAURA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA RAPPR INA FGVS, IBBA GIUSEPPE, SIDA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 47/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 17/11/95 e depositata il 17/02/96 (R.G. 80/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Dott. Vincenzo CAREDDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato NT NU, IU ZA e IU IA OS convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari Giuseppe BA e la società assicuratrice per la r.c.a. dell'auto dello stesso, SIDA, ed assumendo di avere riportato danni alla propria autovettura (il primo) e lesioni personali (le altre due) in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 24 dicembre 1972 e a loro dire causato da fatto e colpa esclusivi dello BA , ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento.
Costituendosi in giudizio l'BA e la società SIDA contestavano la domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza in data 19.11.1991/10.20.1992 l'adito Tribunale rigettava la domanda compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisioni interponevano gravame i NU -IU al quale resisteva la SIDA che a sua volta proponeva appello incidentale.
Il processo, essendo stata la SIDA posta in l.c.a., veniva quindi interrotto e riassunto nei confronti della OV TI s.p.a. (quale rappresentante dell'INA-FGVS).
Con sentenza depositata il 17.2.1996 la Corte di Appello di Cagliari, accogliendo parzialmente la proposta impugnazione condannava la OV TI, nella qualità, al pagamento in favore del NU, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti, della somma di L.
9.926.633 per capitale e di L. 11.933.212 per interessi e maggior danno nonché al rimborso della metà delle spese processuali dei due gradi del giudizio, compensando l'altra metà, e confermava per il resto la sentenza del Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la OV TI, quale rappresentante processuale ex lege dell'INA-FGVS, affidandone l'accoglimento a due motivi.
Resiste con controricorso il NU che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato articolato in un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei vari ricorsi avverso la stessa sentenza. Preliminare poi appare l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente dietro il rilievo che la procura conferita a margine dello stesso non soddisferebbe il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 C.P.C. L'eccezione è infondata. Invero il richiamo al "presente giudizio" contenuto in tale procura appare sufficiente ad attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il giudizio di legittimità a nulla rilevando, in contrario, l'aggiunta "e in ogni fase e grado successivi" e tanto meno l'attribuzione al difensore della facoltà di transigere e conciliare, trattandosi di espressioni sovrabbondanti che non eliminano il necessario collegamento tra la procura ed il ricorso per cassazione.
In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di questa Corte e tale orientamento deve essere condiviso (cfr. Cass. 1178/95 e Cass. 8272/96).
Esaminando il ricorso principale va quindi rilevato che con il primo motivo è stata dedotta "violazione dell'art. 112 c.p.c.- falsa applicazione degli artt. 1822 e 1917 c.c. in relazione agli artt. 18 e 22 L. 24.12.1969 n. 990 - apoditticità manifesta e mancanza assoluta della motivazione e contraddittorietà della stessa (art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.V`. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, senza curarsi dei limiti del l'obbligazione assicurativa, abbia pronunciato la di lei condanna al pagamento di tutte le somme dovute all'attore, parlando immotivatamente ed apoditticamente di "evidente mala gestio". Afferma che la mala gestione inerisce al patto di gestione della lite contenuto nel contratto di assicurazione onde unico legittimato a farlo valere può essere soltanto l'assicurato (nella specie rimasto contumace) e che nell'impugnata sentenza non era stato minimamente precisato in cosa essa consistesse.
Sostiene ancora che sarebbero stati liquidati gli interessi sebbene non richiestì e che nell'operare il cumulo tra interessi e rivalutazione la Corte distrettuale si sarebbe distaccata dal preciso insegnamento di questa Suprema Corte (e di cui alla sentenza SS.UU. 1712/1995). Entrambe tali censure non colgono nel segno.
Quanto alla prima va osservato che la Corte territoriale ha, sì, parlato impropriamente di "mala gestio" ma non ha assolutamente collegato tale espressione, come si vorrebbe dalla ricorrente, ad una non corretta gestione della lite bensì alla tardività dell'adempimento della obbligazione assicurativa. E poiché non par dubbio che correttamente la Corte di merito, muovendo dal presupposto che la sua pronuncia interveniva ad oltre un ventennio dalla data del sinistro e dalla assorbente considerazione che la società assicuratrice non aveva addotto alcuna giustificazione del suo atteggiamento dilatorio, ha ritenuto sussistere un colpevole ritardo, deve convenirsi che essa non ha fatto altro che richiamarsi ai principi al riguardo enunciati dal Supremo Collegio. Questa Corte ha infatti avuto occasione di affermare (v. Cass.11.2.1994 n. 1376) che "la mala gestio dell'assicuratore non nasce solo nel momento in cui costui, in totale mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento, ma, ancor prima, quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante nonostante i dati obiettivi a disposizione consentano di desumere la responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza" mostrando cosi chiaramente di ritenere il colpevole ritardo (almeno quanto agli effetti) sinonimo di mala gestio.
Ha quindi precisato (v. Cass.
4.10.1996 n. 8717 e Cass.25.8.1997 n. 7975) che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione ha nei confronti dell'assicuratore, per i danni conseguiti al ritardato pagamento dell'indennizzo, un'autonoma azione che ha la propria fonte nel colpevole ritardo nell'adempimento della obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituito in mora ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 alla quale fa riscontro un'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante. Ed ha aggiunto (v. anche sul punto Cass. 14 maggio 1998 n. 4870) che "in caso di incapienza del massimale la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione ha provocato e quindi agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale".
In ordine alla seconda va rilevato che, come per altro ripetutamente affermato da questa Corte di Legittimità (v. per tutte Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712), versandosi in ipotesi di obbligazione di valore, la richiesta di risarcimento deve ritenersi comprensiva, oltre che del danno emergente - corrispondente al valore del bene perduto -anche del lucro cessante per il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene stesso. E laddove il danno da fatto illecito non possa essere liquidato in forma specifica e debba essere liquidato per equivalente tale richiesta comprende sia l'equivalente del bene perduto (cioè la rivalutazione monetaria rispetto al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutti il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (cioè gli interessi legali dalla data del fatto sulla somma rivalutata al momento della liquidazione). Priva di ogni rilievo è pertanto l'omessa indicazione nella richiesta di risarcimento de qua anche degli interessi. Assolutamente infondata, infine, è la denunciata violazione dei principi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale fissati da questa Suprema Corte con la ricordata sentenza SS.UU. 17.2.1995 n. 1712. Proprio richiamandosi a tale pronuncia e facendone puntuale applicazione alla adottanda decisione la Corte d'Appello ha infatti previsto un incremento costante su base giornaliera del valore originario del denaro e sulle somme via via rivalutate ha applicato - facendo riferimento ad elementi presuntivi ed al tasso legale degli interessi dal 16.12.1990 - l'interesse medio annuo dal 10%. Va parimenti disatteso il secondo motivo con il quale la OV TI lamenta che nell'impugnata sentenza la sua qualità di rappresentante processuale del FGVS sia stata precisata solo in epigrafe e non riportata in dispositivo.
Quel che rileva sul piano sostanziale è che tale precisazione sia contenuta in sentenza - non importa se in epigrafe o in dispositivo e che non sussistano dubbi sulla qualità nella quale l'anzidetta società assicuratrice è stata chiamata a rispondere dei danni subiti dal NU.
Il ricorso principale va pertanto rigettato a la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
Quello incidentale condizionato, per l'effetto, va dichiarato assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condanna la ricorrente principale in favore del resistente NU NT al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L.328.000 oltre agli onorari liquidati in duemilionicinquecentomila. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 1.7.1998. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999