Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 113
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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In caso di rappresentanza processuale, ai fini della validità formale della sentenza è necessario che non sussistano dubbi sulla qualità di rappresentante della parte costituita, mentre è del tutto irrilevante che tale indicazione sia contenuta soltanto nel dispositivo o soltanto nell'epigrafe della sentenza.

La generica domanda di risarcimento del danno causato da illecito aquiliano deve ritenersi comprensiva sia del valore equivalente del bene perduto, sia del danno causato dalla mancata disponibilità del bene perduto o del suo equivalente monetario, per il periodo di tempo che va dalla data dell'illecito alla data della sentenza. Questa seconda componente del danno aquiliano (lucro cessante) può quindi essere liquidata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di una domanda "ad hoc".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 113
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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