Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1674
CASS
Sentenza 6 febbraio 2001

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Nel nuovo processo tributario, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la qualità di parte viene attribuita espressamente all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria il quale ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, essendosi inoltre previsto che tale Ufficio, innanzi alle Commissioni tributarie, possa stare in giudizio direttamente, pur avendo la facoltà - ma solo nel giudizio di secondo grado - di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che, nell'eventualità in cui l'Ufficio sia stato in giudizio da solo, la notificazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria centrale, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione con ricorso in cassazione, debba essere effettuata direttamente all'Ufficio, anziché - come previsto dall'art. 11, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - presso l'Avvocatura Erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1674
    Data del deposito : 6 febbraio 2001

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