Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Nel nuovo processo tributario, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la qualità di parte viene attribuita espressamente all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria il quale ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, essendosi inoltre previsto che tale Ufficio, innanzi alle Commissioni tributarie, possa stare in giudizio direttamente, pur avendo la facoltà - ma solo nel giudizio di secondo grado - di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che, nell'eventualità in cui l'Ufficio sia stato in giudizio da solo, la notificazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria centrale, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione con ricorso in cassazione, debba essere effettuata direttamente all'Ufficio, anziché - come previsto dall'art. 11, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - presso l'Avvocatura Erariale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA EDILFORNACIAI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. MICHELINI TOCCI 50, presso l'avvocato CARLO VISCONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI SERAFINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 3308/96 della commissione Tributaria Centrale di ROMA, Sez. XX, depositata il 17/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/99 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del Tribunale di Forlì del 9.7.1981 alla società cooperativa Edilfornaciai a. r . l., con sede in Bologna, fu trasferito dal fallimento Romagnoli s.p.a. un complesso di fabbricati industriali siti in S. Lazzaro di Savena, con le macchine, gli arredi, i mobili e gli automezzi che vi si trovavano. L'Ufficio del Registro liquidò le imposte connesse, considerando l'atto non assoggettabile ad IVA, e respinse l'istanza della acquirente di rimborso, negando che fosse ravvisabile la fattispecie della cessione di complesso aziendale. La società propose ricorso alla Commissione Tributaria di I^ grado, assumendo di avere acquistato beni strumentali e non aziende o rami di azienda. La Commissione accolse il ricorso e quella di secondo grado respinse l'appello avverso la relativa decisione, proposto da parte dell'Ufficio, che ricorse alla Commissione Tributaria Centrale. Quest'ultima con decisione 6.6.1996 ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la Commissione che l'acquisto di cui trattasi non realizzi cessione di azienda, considerato anche che la cooperativa acquirente aveva utilizzato l'immobile per edificarvi villini, così ulteriormente escludendo che l'oggetto del trasferimento sia stato un complesso aziendale.
Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria, con due motivi. Ha resistito la società cooperativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo ha denunziato la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. 633/1972; 38 D.P.R. 634/1972 e 2555 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che la
Commissione Tributaria Centrale abbia applicato l'art. 2, III^ c. lett. b del D.P.R. 633/1972 nella formulazione precedente la novella
D.P.R. 29.1.1979 n. 24 (art. 1), che ha soppresso l'inciso "gestiti separatamente e con contabilità separata" riferito ai "complessi aziendali relativi ai singoli rami di impresa". Ciò avrebbe determinato il giudice tributario a ritenere che la mancanza di autonomia di gestione e di separazione contabile escludesse l'assoggettamento all'imposta di registro che, invece, era dovuto, essendo peraltro inconferente la mancata finalizzazione dei beni ceduti ad attività produttiva ovvero ad attività diversa da quella esercitata dall'impresa fallita.
Preliminarmente, va verificata l'ammissibilità del ricorso, a fronte di quanto rilevato in udienza dal P.M.. Risulta infatti che la sentenza della Commissione Tributaria Centrale pronunciata il 6.6.1996, depositata il 17.6.1996, fu notificata all'Ufficio del Registro di Forlì il 13.5.1997, sicché il termine breve per proporre ricorso per cassazione si compì il 13.7.1997. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato, invece, notificato alla resistente il 26.8.1997, a termine già (ampiamente) scaduto. Nè può dubitarsi della validità ed efficacia della notifica della sentenza eseguita all'Ufficio del Registro, al punto che non opererebbe il termine breve previsto da tale norma, in quanto essa non avvenne presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto prescritto dall'art. 11 II^ R.D. 30.10.1933 n. 1611. Come questa Corte ha di recente statuito (Cass. 28.4.1998 n. 10420), ribadendo un indirizzo giurisprudenziale consolidato con riguardo a giudizi di opposizione all'ordinanza di ingiunzione per violazione di sanzioni amministrative, promossi ai sensi dell'art. 22 L. 24.11.1981 n. 689, la notifica degli atti giudiziari deve essere effettuata presso l'ufficio che ha emesso l'ordinanza, ammenoché esso non abbia affidato la propria rappresentanza giudiziale alla Avvocatura dello Stato;
e ciò in quanto l'art. 23 della legge citata attribuisce a tale autorità la capacità di stare in giudizio personalmente, eventualmente avvalendosi di funzionari appositamente delegati (Cass. 9385/1994; 9556/1992; 7608/1991; 7506/1991 e Cass. Sez. Un. 2104/1989; 6254/1988; 2174/1988).
Nel vigente processo tributario l'art. 10 D.Lgvo 546/1992 attribuisce la qualità di parte all'Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emanato l'atto ovvero ha omesso di emanarlo, se dovuto, e l'art. 11 cpv a quell'ufficio riconosce il potere di stare in giudizio direttamente, essendo solo in II^ grado consentito di avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (art. 12, IV^). Ne consegue che, ove sia mancata siffatta assistenza, la notifica della sentenza debba essere effettuata all'Ufficio medesimo, affinché valuti l'opportunità di impugnarla ovvero di annullare l'atto nell'esercizio del potere di autotutela.
Tanto nella specie è correttamente avvenuto, sicché il ricorso di cui trattasi avrebbe dovuto essere proposto entro il 13.7.1997; la sua tardività non può, pertanto, che comportare l'inammissibilità. Le conclusioni che precedono dispensano dall'esame dei motivi del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza è si liquidano a carico della ricorrente in L. 5.125.800=, cui L.
5.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti della società cooperativa Edilfornaciari a r. l. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 5.125.800=, di cui L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 30.3.1999.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001