Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
In ipotesi di cause inscindibili, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. determina l'inammissibilità dell'impugnazione, inammissibilità che, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare, limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8009 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FAGARÈ 15, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COCCIA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZE LA, ZE IA;
- intimate -
nonché contro
LA ALESSANDRO, DI LO TT IN LA, ZE NN RI;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n. 13393/96 proposto da:
ZE LA, ZE IA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TACITO 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIO FAVINO, che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FAGARÈ 15, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COCCIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ZE NN RI in CO, LA ALESSANDRO, DI LO TT;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 3629/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Giulio FAVINO, difensore delle controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
Con atto di citazione notificato in data 1/6/1989 le sorelle RL e LI TI convenivano in giudizio TI IA, TI AN RI, CO RO e Di MI MO deducendo: che il 19/7/1986 era deceduto TI ES, padre di esse attrici e delle altre due sorelle IA ed AN RI;
che il de cuius aveva lasciato in eredità alle quattro figlie l'appartamento sito in Roma alla via Petrolini 36; che la convenuta TI IA era proprietaria di altro appartamento attiguo a quello ereditato;
che i due immobili erano stati messi in comunicazione a mezzo apertura del muro divisorio;
che la TI IA abitava entrambi gli appartamenti assieme a CO RO e Di MI MO;
che inutilmente esse istanti avevano chiesto di separare i due immobili in modo da consentire a tutte le coeredi di godere quello ricevuto in eredità. Le attrici, quindi, chiedevano che l'adito tribunale di Roma: a) dichiarasse il loro diritto di comproprietà sul bene ricevuto in eredità; b) dichiarasse l'inesistenza di ogni servitù tra i due immobili;
c) ordinasse ai quattro convenuti di restituire ad esse istanti l'appartamento per poter esercitare sullo stesso il compossesso. I convenuti resistevano alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano il riconoscimento dell'acquisizione per usucapione della servitù di passaggio in favore dell'appartamento di proprietà esclusiva di TI IA.
Con sentenza dell'8/2/1993 il tribunale: 1) dichiarava la comproprietà, sull'appartamento relitto dal de cuius, secondo le norme sulla successione legittima;
2) rigettava la domanda riconvenzionale;
3) negava il diritto delle attrici di essere immesse nel godimento dell'appartamento ereditato riconoscendo quello di percepirne i frutti civili rappresentati da una parte dell'equo canone;
4) condannava i convenuti in solido al pagamento in favore delle attrici della somma corrispondente al valore locativo, pro quota ereditaria, dall'apertura della successione. Avverso la detta sentenza proponevano appello IA ed AN RI TI. Resistevano al gravame RL e LI TI che, con impugnazione incidentale, chiedevano di essere immesse nel compossesso dell'immobile ereditato. Il contraddittorio veniva integrato nel confronti del CO e della Di MI i quali non si costituivano nel giudizio di secondo grado.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 6/12/1995, rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava IA ed AN RI TI al pagamento di due terzi delle spese anche del giudizio di primo grado.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da IA TI con ricorso affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso RL e LI TI le quali hanno proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. TI IA ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Con ordinanza di questa Corte, pronunciata all'udienza del 13/11/1998, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TI AN RI, CO RO e Di MI MO. Le parti hanno tempestivamente depositato gli atti di integrazione del contraddittorio - contenenti, rispettivamente, il ricorso principale e quello incidentale - notificati ai litisconsorti i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Diritto
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. L'atto di integrazione del contraddittorio - contenente il detto ricorso - è stato notificato alla litisconsorte necessaria AN RI TI oltre il termine perentorio di sessanta giorni fissato con l'ordinanza di questa Corte pronunciata all'udienza del 13/11/1998 e comunicata alla ricorrente principale TI IA in data 17/11/1998.
La notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio è stata effettuata a mezzo del servizio postale, come più volte chiarito da questa Corte, non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'ufficiale postale (sentenze 4/7/1998 n. 6554; 16/9/1995 n. 9782; 12/6/1995 n. 6559). Nella specie dall'esibito avviso di ricevimento, previsto dall'articolo 149 c.p.c., risulta che il plico contenente l'atto di integrazione del contraddittorio è stato dalla ricorrente principale TI IA consegnato all'ufficio postale in data 15/1/1999 ma ricevuto dalla destinataria TI AN RI in data 21/1/1999, ossia oltre la scadenza (16/1/1999) del suddetto termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data (17/11/1998) di comunicazione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio. È appena il caso di osservare che, per costante giurisprudenza, il termine per la notificazione è, a norma del secondo comma dell'articolo 331 c.p.c., perentorio e non può essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti.
Consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione che è rilevabile anche di ufficio rispondendo a ragioni di ordine pubblico processuale e che non è sanata neanche dalla tardiva costituzione della parte, nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, una volta verificatosi l'effetto processuale preclusivo. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la sanzione di inammissibilità non può trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di appositi provvedimenti legislativi intervenuti per disciplinare particolari situazioni e per accordare opportune deroghe, ovvero della prova fornita dalla parte di non essere stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo (sentenze 12/1/1996 n. 190; 13/7/1995 n. 7658; 24/1/1995 n. 791). Le dette eccezioni non sono ravvisabili nel caso di specie. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale determina, ex articolo 334 c.p.c., l'inefficacia di quello incidentale che è stato proposto tardivamente in quanto rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ma non del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'impugnata sentenza effettuata dalle stesse ricorrenti incidentali RL e LI TI in data 24/7/1996. Il ricorso incidentale è stato infatti notificato solo il 22/11/1996. Ciò comporta che il ricorso incidentale deve essere qualificato tardivo in applicazione dei principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la notificazione della sentenza al procuratore costituito della controparte fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti non soltanto del notificato ma anche del notificante data la comunanza del termine per entrambe le parti (sentenze 19/1/1996 n. 408; 27/3/1993 n. 3658; 15/2/1990 n. 1120). Del tutto irrilevante, ai fini della pronuncia di inefficacia del ricorso incidentale, è che quest'ultimo sia stato proposto nel termine di cui al primo comma dell'articolo 370 c.p.c. costituendo tale tempestività "interna", il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999