Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8009
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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In ipotesi di cause inscindibili, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. determina l'inammissibilità dell'impugnazione, inammissibilità che, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare, limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/1999, n. 8009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8009
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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