Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
UD. 27.11.2001 Reg. Gen. N. 9401/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE02 LA CORTE SU0 27 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Grou 6447 Presidente Dott. Franco PONTORIERI Rep. 720Пер Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Benar FIE Richiesta cepia studio Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE dal Sig per diritti L. 310 ha pronunciato la seguente il 2.5 FEB. 2002. SENTENZA IL CANCELLIERE Sul ricorso iscritto al n. 9401/00 del R.C. AA.CC. Oggetto: Pagamento proposto onorari professionali. da HI IN, elettivamente domiciliata in Ro- ma, Via della Pineta Sacchetti n. 470, presso lo studio dell' Avv. Gianfranco Lancellotti, rappresentata e difesa dall'Avv. €1,55 1.300 Domenico Franco come da procura a margine del ricorso. CANCELLERIA RICORRENTE
contro
DG719318 DI BARI PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. R E Z O N DG719319 D'Arborea n. 12, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Ventura, 1593101 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Bovio come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di RI n. 957/99 del 20.10.1999 / 29.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 07.03.1990, Paolo Di RI, perito agrario, premesso che era stato incaricato da NA ZE di assisterla nella pratica relativa alla liquidazione della indennità di espropriazione di un suo fondo e che a tal fine aveva redatto una perizia tecnica, estratto copia dei certi- ficati ipo-catastali, accompagnato la cliente più volte presso il Comune di Trani, ente espropriante, e presso la Exprostudio di Foggia, impresa delegata, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani la ZE al fine di sentirla condannare al pagamento, per competenze professionali, della somma di £. 7.000.000, o quell'altra ritenuta di giustizia, con interessi le- gali. Costituitasi, la ZE contestava la domanda, assumen- do che l'unica prestazione richiesta ed effettuata dal profes- 2 sionista era stata quella della redazione di una perizia giurata, il cui corrispettivo era stato saldato con assegno del 23.01. 1989. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuto che l'attore aveva provato esclusivamente di aver redatto una perizia di stima, per la quale gli era stata corrisposta la somma di £. 800.000, rigettava la domanda del Di RI, che condannava al pagamento delle spese di giudizio. Con sentenza n. 957/99 del 20.10.1999 / 29.11.1999, la Corte d'appello di RI, accoglieva parzialmente il gravame del Di RI e condannava la ZE al pagamento della somma di £. 2.775.000, con gli interessi legali, nonchè ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio. Riteneva la Corte di merito inattendibile la deposizione resa dal figlio della ZE, OL Di AN sulla cui base il - Tribunale, in ordine alla perizia di stima, aveva ritenuto pro- vato il pagamento della somma di £. 800.000 con due assegni bancari dell'importo il primo di £. 500.000 e il secondo di £. 300.000 - osservando che il pagamento poteva benissimo es- sere provato con le matrici degli assegni e che nella docu- mentazione in atti si faceva riferimento ad un solo assegno emesso il 23.01.1989. Poiché il Di RI aveva ammesso di aver ricevuto soltanto la somma di £. 350.000 a mezzo assegno, la Corte d'appello riteneva provato soltanto tale pagamento. 3 In riferimento all'attività svolta dal professionista, osservava la Corte distrettuale che non essendosi la ZE presentata a rendere l'interrogatorio formale, erano da ritenere ammesse, anche in base alla deposizione del teste ER La Porta, le circostanze dedotte dal Di RI di avere non solo redatto la pe- rizia di stima, ma anche di aver estratto certificati ipo-catastali e di aver accompagnato la ZE varie volte agli uffici sia del Comune di Trani sia dell' Exprostudio di Foggia. Alla stre- gua del parere di congruità del Collegio dei Periti Agrari di Ba- ri, al professionista per la redazione della perizia, andava rico- nosciuta la somma di £. 2.625.000; mentre per tutte le altre attività, andava liquidata in via equitativa la somma di £. 500.000. Dal totale di £.
3.125.000 andava sottratto l'acconto di £. 350.000, sicché al Di RI spettava la somma di £. 2.775.000, con gli interessi legali dalla domanda. Avverso tale sentenza la ZE ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi, ai quali il Di RI ha resistito con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., nonché erronea valutazione della testimonianza resa dal teste OL Di AN, in ordine al pa- gamento della somma di £. 800.000. Si censura l'impugnata 4 sentenza laddove ha ritenuto che la prova testimoniale riguar- dante il pagamento di somme eccedenti l'importo di lire cin- quemila sarebbe in linea di principio inammissibile, senza considerare che i limiti di ammissibilità della prova testimo- niale indicati dagli artt. 2721 e 2726 c.c., non essendo dettati da ragioni di ordine pubblico, possono essere derogati dalle parti, per cui anche la prova vietata dalle citate disposizioni deve ritenersi legittimamente acquisita al processo qualora sia stata disposta ed eseguita senza opposizione delle parti, po- tendosi desumere che le parti stesse abbiano voluto derogare alle norme che limitano la prova. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che la deposizione resa dal Di AN doveva essere valutata con maggiore rigore e ne ha af- fermato la non credibilità in base al solo ✓ fatto di essere figlio della ZE, senza considerare che l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi.
1.1. Il motivo è infondato. Nonostante l'improprio riferimento al principio di inammis- sibilità (ex artt. 2726 e 2721 c.c.) della prova testimoniale circa il pagamento di somma di denaro eccedente le lire cinquemila, derogabile per volontà delle parti, va osservato che l'impu- gnata sentenza non ha niente affatto dichiarato inammissibile la deposizione del teste Di AN, il quale non poteva essere 5 escluso dal testimoniare dopo la pronuncia di incostituziona- lità (Corte Cost. sentenza n. 248 del 1974) della norma (art. 247 c.p.c.) che sanciva il divieto di testimoniare. Né l' impu- gnata sentenza ha escluso a priori l'attendibilità del teste in base al solo vincolo di parentela (figlio) con la ZE, ma è pervenuto a tale affermazione dopo aver valutato i singoli ele- menti probatori, sottoponendoli ad un esame complessivo e globale, oltre che comparativo con le altre risultanze proces- suali. Ha infatti rilevato come la deposizione del Di AN, che aveva tutto l'interesse a sostenere le ragioni della madre circa l'avvenuto pagamento della somma di £. 800.000, non era suffragata da alcun elemento di riscontro, bensì contrad- detta da altri elementi (mancato interrogatorio, mancata pro- duzione delle matrici degli assegni, deposizione del teste La Porta, etc.) che ne inficiavano l'attendibilità.
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
erronea valutazione delle prove raccolte in tema di intervenuto pagamento della somma di £. 800.000; travisamento dei fatti. Si assume che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare comparativamente tutti gli elementi di prova acquisiti al fine di risolvere la controver- sia se la ZE avesse o meno corrisposto la somma di £. 800.000 per le competenze spettanti al Di RI per la perizia 6 tecnica, limitandosi a ritenere che la "non attendibilità e non credibilità" del teste Di AN fosse esaustiva della proble- matica. Inoltre mentre non ha affatto considerato la circostan- za che il Di RI non aveva mai sconosciuto di aver percepito tale somma, ha al contrario attribuito rilevanza decisiva alla mancata produzione delle matrici degli assegni utilizzati per il pagamento.
2.1. Anche tale motivo, che ripropone sostanzialmente la precedente censura, è infondato. L'impugnata sentenza ha dato logica ed esauriente motiva- zione delle prove esaminate e delle ragioni che la hanno in- dotte a ritenere non provato il pagamento della somma di £. értats ✓ 8000.000. Nessun errore o travisamento dei fatti ha commesso nel valutare il quadro probatorio complessivo sottoposto al suo esame, costituito dalla deposizione del teste Di AN, da quella del teste La Porta, dall'ingiustificato rifiuto della Zec- chillo a rendere l'interrogatorio, dalla mancata esibizione delle matrici degli assegni. A Per il resto è sufficiente ricordare che la valutazione delle ri- sultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibi- lità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle rite- nute più idonee a sorreggere la decisione - non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza,insuffi- 7 cienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifi- co non ricorre, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento né a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29.4.1999 n. 4347).
3. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto della controversia relativo all' entità della somma dovuta al Di RI per l'espletata perizia;
travisamento dei fatti. Si censura l'impugnata sentenza laddo- ve ha ritenuto che "relativamente alla redazione della perizia giurata in senso stretto, può essere presa in considerazione la liquidazione di £.
2.625.000 effettuata dal Collegio Provinciale del Periti Agrari di RI in data 18 novembre e 30 dicembre 1989, non contestata specificamente dall'appellata" ZE. Si assume che tale affermazione sarebbe il frutto di una erro- nea valutazione degli elementi probatori e di un chiaro travi- samento dei fatti sotto due aspetti: a) la ZE aveva es- pressamente e tempestivamente disconosciuto la specifica prodotta ex adverso;
b) nella nota prodotta dal Di RI erano compresi gli onorari relativi ai colloqui presso l'Exprostudio di Foggia, ai colloqui col Sindaco di Trani, alla corrispondenza 8 telefonica con i geom. Volpe e Checchia, ad attività ulteriori ri- spetto a quella della redazione della perizia. La Corte d'appello, con evidente travisamento dei dati probatori, ritenendo che l'attività di estrazione dei certificati ipo-catastali e quella di ac- compagnamento presso gli uffici dell'Exprostudio di Foggia. non erano ricomprese nella indicata liquidazione del Collegio Provinciale dei Periti Agrari di RI, ha liquidato per tale atti- vità la somma di £. 500.000, pervenendo ad una duplicazione delle somme riconosciute per lo stesso presunto titolo di cre- dito.
3.1. Il motivo non ha pregio perché prospetta una ricostru- zione dei fatti ed una lettura del quadro probatorio diversa da quella effettuata dai giudici di merito, dalla cui decisione emerge sia che la ZE non aveva espressamente conte- stato la liquidazione di £.
2.625.000 effettuata dal Collegio Provinciale dei Periti Agrari di RI in data 18 novembre e 30 dicembre 1989, sia che tale liquidazione riguardava esclusi- vamente l'attività di redazione della perizia tecnica e non an- che quella di estrazione dei certificati ipo-catastali e di accom- pagnamento presso gli uffici dell'Exprostudio di Foggia. La ricorrente non indica dove e quando ha contestato la suddetta liquidazione e si limita a denunciare l'errore di fatto che i giudici di merito avrebbero commesso nel non rilevare che tale liquidazione riguardava non solo la perizia ma anche 9 le altre attività svolte dal professionista, dimenticando che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 11.5. 1997 n. 4310; 2.5.1996 n. 4018). E' evidente che, una volta esclusa dalla suddetta liquidazio- ne effettuata dal Collegio Provinciale dei Periti Agrari di RI l'attività di estrazione dei certificati ipo-catastali e quella di ac- compagnamento, correttamente i giudici di merito hanno pro- ceduto all'esame di tale attività, liquidandola equitativamente in £. 500.000, senza commettere alcuna duplicazione di voci.
4. Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 2230 e segg. c.c., per avere la Corte d'appello rite- nuto che l'attività rappresentata dall'accompagnamento della ZE presso gli uffici del Comune di Trani e dell' Expro- studio di Foggia rientrava nell'attività professionale, senza considerare che non si trattava di tecnica rientrante nell' am- bito delle prestazioni d'opera intellettuale.
4.1. Il motivo è destituito di fondamento, atteso che l'impu- gnata sentenza ha spiegato perché il Di RI aveva diritto a ri- cevere il compenso non solo per la redazione della perizia giu- 10 rata (e per tutte le attività complementari ad essa, quali la estrazione dei certificati, il sopralluogo sul fondo ed il giura- mento davanti al cancellerie della Pretura), ma anche per l'attività rappresentata dall'accompagnamento della parte inte- ressata, e di chi per essa, sia presso gli uffici del Comune di Trani sia, soprattutto, presso gli uffici dell'Exprostudio di Fog- gia, evidentemente per l'ausilio di carattere tecnico relativo al- la trattazione di questioni inerenti la procedura di esproprio. La doglianza della ricorrente, ampiamente svolta in memo- ria, secondo cui mancherebbe qualsiasi collegamento e conse- guenzialità tra l'attività di accompagnamento e l'attività tecni- ca del professionista impinge diffusamente ed intensamente nel merito della controversia ed imporrebbe a questa Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante dei “fatti” di causa, dell'incidenza dell'attività presso gli uffici e delle allega- zioni probatorie acquisite agli atti del processo. Al riguardo non può non osservarsi che l'accertamento dei vari momenti dell'attività professionale afferisce tutto e solo al merito della controversia, nel senso che l'accertamento mede- simo è riservato alla cognizione del giudice di merito ed è in- sindacabile in cassazione quando è sorretto, come nel caso specifico, da motivazione immune da vizi logici e giuridici. 11 5. Col quinto motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; erronea valutazione delle prove in tema di attività pro- fessionale prestata dal Di RI. Si censura l'impugnata sen- tenza laddove ha ritenuto che la mancata comparizione della ZE a rendere l'interrogatorio formale deferitole potesse, unitamente alla deposizione resa dal teste La Porta, consentire di ritenere provata la circostanza relativa all' accompagna- mento della ZE da parte del Di RI, senza considerare che in senso contrario era la deposizione del teste CO, il quale aveva escluso tale accompagnamento, e che la presenza di un perito agrario non era affatto necessaria per poter addi- venire alla liquidazione dell'indennità di esproprio.
5.1. Il motivo è infondato perché con esso si tende da un lato a prospettare una diversa valutazione e lettura del quadro probatorio e dall'altro a dare prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, e peraltro sulla base di ipotetiche considerazioni, ad elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati e valutati dalla Corte d'appello, e che quindi devono ritenersi da questa impli- citamente considerati non decisivi. Si tratta in sostanza di censura di merito diretta ad inficiare la valutazione delle ri- sultanze probatorie e ad offrire una soggettiva ricostruzione dei fatti, diversa da quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è in- suscettibile di sindacato in sede di legittimità, essendo il giu- 12 dice del merito, libero, solo che ne dia adeguata giustificazio- ne, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri.
6. Col sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dei principi che regolano la ripartizione delle spese di lite, so- stenendosi che, poiché la nota specifica relative alle competen- ze, munita del parere di congruità, era stata prodotta dal Di RI, solo in appello, la Corte di merito avrebbe dovuto com- pensare per intero le spese processuali.
6.1. Il motivo è inammissibile perché in sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spe- se, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soc- combenza (divieto di condanna alle spese della parte che ri- sulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le sin- gole voci contestate in modo da consentire il controllo di legit- timità senza necessità di ulteriori indagini), mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensa- zione (totale o parziale) delle spese, salvo che tale decisione sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogi- che ed erronee (fra le tante cfr. Cass.
3.4.1995 n. 4234; 14.3. 1995 n. 2949): ipotesi che non ricorre nella fattispecie. 13 Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £..!172.100. (€1032,91peronorario. oltre £. 2.000.000 (€ 88,88) Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 novembre 2001. IL PRESIDENTE no Soutous IL CONSIGLIERE ESTENSORE And Savino Elifinte franco I IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 FEB. 2002 C1 4567 41,32 IL CANANCED SE SF Catania TOT. 170,43 AGEN JMA 2 Reg Corie 4 aln20275 170143 (E ANTA 143... .. 14