Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorre con i reati di lesioni personali e di omicidio con esclusivo riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, fuori dai casi di concorso morale o materiale, i reati di lesioni personali e di omicidio non possono essere ascritti in via autonoma agli altri corissanti nei confronti dei quali essi integrano la citata circostanza aggravante).
Commentari • 2
- 1. Art. 588 c.p. Rissahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 14346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14346 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U R AT A
1 4 3 4 6 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI UDIENZA PUBBLICA
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI DEL 22/01/2008 (Art. 52 comma, D.Lvo 196/2003 - codice in materi di protezione dei dati personali) TRATTASI DI MINORE IL CANCELLIERĘ Rosanna Bani SENTENZA
N. 58 108 T
R
O
C
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SILVESTRI GIOVANNI
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.ZAMPETTI UMBERTO
028133/2007 " N.
2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
" 3.Dott. ROMBOLA' MARCELLO
*# 4.Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) O.M. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 01/12/2006
CORTE APP. SEZ.MINORENNI di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
SIOTTO MARIA CRISTINA
Udito il Procuratore Generale in persona che ha concluso per la m
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
del
à del cap fitt O S C U RATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1/12/2006 la Corte di Appello di Catania, sezione penale minori, ha -su rinvio di questa Corte che aveva annullato la sentenza 6/5/2005 resa dalla medesima Corte-
confermato la sentenza 10/5/2004 del Tribunale per i Minorenni di Catania, che aveva colpevole del reato di lesioni personali gravissime in dannoriconosciuto O.M.
nonché del reato di porto abusivo di coltello e lo aveva dello zio O.V.
condannato, riconosciute la diminuente per la minore età e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 C.P., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed altresì applicata la diminuzione prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
La Corte di merito, rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non ravvisandosi alcuna necessità od esigenza di integrazione della indagine istruttoria, ha sottolineato come la ricostruzione di fatti potesse essere agevolmente desunta, pur esclusa la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, da quanto altro acquisito in atti. In
particolare ha rilevato: che, a causa di un pregresso diverbio tra l'imputato e la cugina G.
IG di era insorta una discussione, subito trascesa a vie di fatto, tra O.V.
quest'ultimo ed il figlio da un lato, ei fratelli M. e G. O.F.
dall'altro lato, animati tutti da un medesimo intento aggressivo e fautori tutti di una comune e reciproca situazione di pericolo;
che i fatti integravano pacificamente il delitto di rissa,
dovendosi escludere, sulla base di quanto acclarato, che si fosse verificata una proditoria aggressione unilaterale da parte di una delle parti contendenti;
che non era emerso alcun elemento a sostegno della sussistenza della esimente della legittima difesa;
che l'accertato possesso del coltello da parte dell'imputato, elemento non inficiato da altre circostanze,
supportava congruamente l'ipotesi accusatoria sub b). Quanto alle richieste subordinate avanzate nell'interesse dell'imputato, la Corte, rilevato che la statuizione circa l'attenuante della provocazione non poteva essere sottoposta a nuova valutazione in quanto non oggetto
→ ती क O S C U R A TA
dell'impugnazione, ha escluso che potesse addivenirsi ad un ulteriore ridimensionamento della condotta e, quindi, della pena irrogata dal primo Giudice, nonché alla formulazione di un giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell'imputato, gravato da precedenti e dimostratosi renitente ad intraprendere un percorso di recupero.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha, con il primo motivo, rilevato come la Corte di merito avesse ignorato totalmente l'indicazione della Corte di legittimità ed avesse, con la statuizione di condanna per lesioni e con la trasmissione degli atti al P.M. per ulteriormente procedere per il reato di rissa, ravvisato un inammissibile concorso tra tali reati, dimenticando che le lesioni integrano la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 588 C.P. Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato carenza di motivazione in relazione all'immotivato diniego di approfondimento dell'indagine istruttoria nonché la illogicità della motivazione con la quale si era sostenuta la possibilità di una ricostruzione dei fatti sulla base dei soli elementi regolarmente acquisiti agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato essendo infondati entrambi i motivi nei quali esso si articola.
Quanto al primo motivo di gravame, deve sottolinearsi che con la pronuncia del 13/4/2006
questa Corte si é limitata a rilevare la inutilizzabilità, ai fini decisori, delle dichiarazioni rese dall'inquisito nel corso del suo primo interrogatorio in quanto raccolte in presenza di una palese incompatibilità difensiva (il legale dell'indagato era legale anche della parte offesa); da ciò é conseguito l'annullamento della sentenza 6/5/2005, avendo la Corte di merito tratto proprio da tali dichiarazioni elementi a sostegno delle proprie statuizioni. Ma poiché con la sentenza attualmente oggetto di impugnazione si è proceduto ad una ricostruzione dei fatti prescindendo dalle indicate (inutilizzabili) dichiarazioni, non si é -all'evidenza- sotto tale profilo verificata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 627 C.P.P. Siffatto tipo di O S C U RA T A
violazione deve altresì escludersi con riguardo al profilo più specificatamente sottolineato in ricorso, atteso che con l'ulteriore cenno alla fattispecie criminosa prevista dall'art. 588 C.P.
la Corte di legittimità ha inteso indicare la ravvisabilità, previa nuova valutazione dei fatti,
anche della ipotesi di rissa aggravata dall'esito lesivo, ma non già ricondurre a tale sola ipotesi criminosa i fatti;
e ciò é tanto più esatto ove si rammenti che con l'impugnazione
O.V. allora proposta non si era posto in dubbio il fatto di avere la parte lesa riportato lesioni gravissime, ma si era solo contestata la responsabilità dell'imputato O.M.
e sostenuta la sussistenza di una scriminante (oltre alla sopra indicata violazione dell'art. 526 C.P.P.).
Inoltre, e per concludere in ordine ai rilievi mossi con il motivo di ricorso in esame, va ricordato: che la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 588 C.P. non costituisce titolo autonomo di reato ma ipotesi aggravata della fattispecie semplice prevista dal primo comma del medesimo articolo;
che con tale ipotesi aggravata concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni o di omicidio da costui commessi nel corso della contesa (che -si rammenta- non hanno valore assorbente rispetto al delitto di rissa,
non essendo il reato di omicidio od il reato di lesioni “reato progressivo" rispetto alla rissa e non essendo peraltro il reato di rissa, rispetto all'omicidio ed alla lesione, "reato complesso");
che, di contro, tali reati non possono e non devono essere posti in via autonoma a carico degli altri corissanti (a meno che non sussistano gli estremi del concorso morale e materiale),
agendo tali reati nei confronti di questi ultimi come semplice aggravante del delitto di rissa;
che l'assunto difensivo, per il quale non sarebbe possibile in nessun caso e nei confronti di alcuno il concorso tra il reato di lesioni aggravate e quello di rissa aggravata, é contraddetto dalla chiara dizione usata dal legislatore laddove, nel secondo comma dell'art. 588 C.P., ha
previsto un aggravio di pena, quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, fatte quindi salve le pene per tali O S C U RA TA
ulteriori reati previste a carico dell'autore di essi;
che, peraltro, l'assunto difensivo si pone in manifesto ed insanabile contrasto anche con ragioni di logica e di giustizia, giungendosi con esso ad inammissibilmente prevedere una punizione più lieve nei confronti di chi commette reati di lesione o di omicidio nel corso di una rissa rispetto a colui che gli stessi reati pone in essere al di fuori di un tale contesto;
che, in conclusione, il delitto di rissa ben può concorrere con altri reati commessi in occasione o in conseguenza della rissa (cfr. Cass. sentenze n.9047/86, n.2991/84, n.11169/81).
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra deve pertanto escludersi che la Corte di merito sia incorsa in una violazione del dictum enunciato con la sentenza di annullamento e deve altresì convenirsi sulla correttezza della adottata decisione di trasmissione degli atti all'Ufficio
del Pubblico Ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di O.M.
anche in ordine al reato di rissa aggravata.
Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale si é sottolineata la illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità e si é lamentata altresì la carenza di motivazione con riguardo al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale,
deve rilevarsi, sotto tale ultimo profilo, che la Corte catanese ha ricordato la naturale limitazione del materiale probatorio in conseguenza del rito prescelto dall'imputato, ha escluso l'esigenza di integrazioni istruttorie, ha sottolineato la assoluta esaustività ai fini decisori del materiale probatorio acquisito. E poiché la rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello é istituto di carattere eccezionale (attese la presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado ovvero, in caso di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, la già ritenuta completezza del materiale probatorio e la rinuncia delle parti alla formazione delle prove) al quale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, nessun serio rilievo può formularsi avverso il diniego opposto dalla Corte di merito alle richieste di approfondimento istruttorio. O S C U R A TA
Sotto il primo profilo deve poi rilevarsi come nessuna illogicità sia ravvisabile nell'iter argomentativo seguito dalla Corte catanese, che ha valutato gli elementi regolarmente acquisiti in atti e che ha, sulla base di tali elementi, confermato l'affermazione di responsabilità dell' 0. con adeguata motivazione che resiste pienamente ai rilievi
(peraltro in parte non pertinenti, laddove si fa riferimento alla motivazione della precedente sentenza annullata, ed in parte del tutto generici) avanzati dal ricorrente.
Trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di soggetto minorenne non deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22/1/2008.
Il Consigliere estensore In Presidente
Litt
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
* 7 APR 2008
IL CANCELLIERE
Rosanna Pan
t