Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12143
CASS
Sentenza 10 agosto 2002

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La cassazione della sentenza di appello, con rimessione della causa ad altro giudice di pari grado di quello che ha emesso la sentenza cassata non pone in nessun caso nel nulla la sentenza di primo grado, in quanto ciò si verifica solo se la Suprema Corte ravvisa l'esistenza di una nullità nel giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ed in questo caso la S.C. rinvia la causa ad un giudice di primo grado ,e non a diversa sezione della Corte d'Appello.

In materia di locazione, la circostanza che beni con diversa destinazione siano dedotti in un contratto di locazione formalmente unico e con la previsione di un corrispettivo unitario non implica necessariamente che il rapporto debba considerarsi unitario e inscindibile anche da un punto di vista sostanziale, essendo al contrario possibile che beni distinti, anche se dedotti in un unico contratto, seguano una diversa regolamentazione essendo configurabile per ciascuno di essi un rapporto locativo distinto. Costituisce accertamento in fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se condotto secondo corretti canoni logici e giuridici , la valutazione se, tenuto conto delle particolarità del contratto, si sia di fronte ad un contratto sostanzialmente unico o se siano configurabili più rapporti soggetti a diverse discipline sostanziali.

È inammissibile l'eccezione di violazione di giudicato in virtù della esistenza di un'altra sentenza, resa tra le stesse parti, che avrebbe già deciso il rapporto controverso ( nel caso di specie, accertando l'esistenza di un unico rapporto di locazione commerciale in relazione ai tre locali con destinazioni diverse locati al ricorrente) se la parte che eccepisce l'esistenza del giudicato non ha assolto all'onere probatorio di produrre la predetta sentenza nel corso del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12143
    Data del deposito : 10 agosto 2002

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