Sentenza 10 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
GA SU
- intimata -
avverso la sentenza n. 3079/2000, decisa il 10 aprile 2000 e pubblicata il 18 maggio 2000, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 47759/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, sulla base di quattro motivi. Si è proceduto a trattazione in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ipotizzandosi più ragioni di applicazione di tale procedura semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono ragioni per dichiarare improcedibile il ricorso poiché l'attestazione di autenticità si rinviene su una delle copie prodotte da parte ricorrente.
Con i primi due motivi da esaminarsi congiuntamente trattandosi in realtà di due profili della stessa doglianza, si denuncia l'impugnata sentenza, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per aver ravvisato il requisito occupazionale in mancanza di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. Con il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente trattandosi in realtà di due profili della stessa doglianza, si denuncia l'impugnata sentenza, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per aver ravvisato la prova del requisito reddituale nella dichiarazione sostitutiva prodotta dalla parte attrice. Le censure appaiono manifestamente infondate e pertanto il ricorso va rigettato in esito al procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Invero, quanto al requisito occupazionale, afferma il Tribunale che risulta il mancato svolgimento di attività lavorativa di sorta e la mancata percezione di qualsiasi reddito anche da lavoro e tali circostanze non vengono contestate nella loro realtà ma solo col richiamo a principi dei quali non risulta la decisività nel presente giudizio, circa l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
Nessun cenno vi è poi nella denunciata sentenza al requisito reddituale e ad eventuale autocertificazione e pertanto la problematica relativa alla prova di detto requisito rimane estranea al presente giudizio atteso che l'amministrazione ricorrente non indica gli atti della fase di merito ove sarebbe stata sollevata contestazione al riguardo (v. S.U. n. 761/2002). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004