Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad ottenere entro un tempo ragionevole la definizione del rapporto oggetto di dibattito giudiziale può ritenersi violato per effetto del complessivo protrarsi della lite oltre il limite di ragionevolezza, non per il solo verificarsi, all'interno di una causa nell'insieme mantenutasi entro quel limite, di disfunzioni e ritardi inerenti al singolo momento od atto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17649 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN LI, elettivamente domiciliata in Roma, viale Libia n. 58, presso l'avv. Pietro Ferri, che la difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro, per legge difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Perugia n. 78 del 1^ - 11 ottobre 2001, notificato il 15 dicembre successivo;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Ferri, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE, CONSIDERATO:
- che EN LI, quale erede di RA VA, il 5 novembre 1996 ha promosso giudizio davanti al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento in tesi dovuta al VA, e poi, con ricorso dell'11 marzo 1999, ha proposto gravame contro la sentenza di accoglimento soltanto parziale della domanda, resa da detto Pretore il 7 maggio 1998;
- che la medesima LI, in pendenza del giudizio di secondo grado, con ricorso depositato il 7 giugno 2001, ha chiesto alla Corte d'appello di Perugia l'attribuzione di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, per il danno a suo avviso subito in dipendenza dell'eccessiva durata della causa;
- che la Corte di Perugia, con decreto del 1^ - 11 ottobre 2001, ha respinto la domanda, sul rilievo che il processo si era concluso in primo grado entro un termine sicuramente congruo (un anno e sei mesi), e che il suo protrarsi in appello per due anni e tre mesi non aveva comportato superamento della durata ragionevole, tenendosi conto che era stato rinnovato l'accertamento tecnico in precedenza disposto dal Pretore, e che peraltro l'istante non aveva fornito indicazioni circa l'iter della fase di gravame prima della nomina del consulente (all'udienza del 27 giugno 2001);
- che la LI, con atto notificato il 13 febbraio 2002, ha chiesto la cassazione del provvedimento della Corte d'appello, denunciando, con tre censure connesse, la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dell'art. 111 della Costituzione, nonché l'inadeguatezza e la contraddittorietà della motivazione;
- che la ricorrente, muovendo dalla premessa che l'obbligazione in questione va identificata sulla base dell'ampia elaborazione giurisprudenziale della Corte europea, valutandosi la complessiva durata del processo, le particolarità del singolo caso e le regole procedurali per esso operanti, critica la Corte di Perugia per aver adottato parametri aprioristici ed aritmetici, per non aver effettuato alcun riferimento alle circostanze del caso concreto (complessità della causa, consistenza del bene conteso, comportamento delle parti e comportamento del giudice), per aver trascurato l'eccessiva lunghezza dei rinvii ed il verificarsi di reiterate inosservanze dei brevi termini caratterizzanti il rito del lavoro (artt. 415, 420 e 435 cod. proc. civ.), e per non aver valutato la persistente pendenza della fase d'appello, la natura del diritto in contestazione, la semplicità del suo accertamento in giudizio (anche per il tramite di consulenza tecnica), l'abnorme tempo intercorso fra il deposito dell'atto d'appello ed il conferimento dell'incarico al consulente tecnico;
- che il Ministero della giustizia ha replicato con controricorso;
- che l'art. 6 paragrafo 1 di detta Convenzione europea stabilisce il diritto di ottenere entro un tempo ragionevole la definizione del rapporto oggetto di dibattito giudiziale, e, dunque, può essere violato, con la consequenziale insorgenza del diritto ad equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, per effetto del complessivo protrarsi della lite oltre il limite di ragionevolezza, non per il solo verificarsi, all'interno di una causa nell'insieme mantenutasi entro quel limite, di disfunzioni e ritardi inerenti al singolo momento od atto processuale;
- che tale principio priva di consistenza le deduzioni con le quali la ricorrente allega come fonte in sè di credito indennitario il mancato rispetto dei termini (ordinatori) fissati dalle norme processuali;
- che le altre censure della LI restano su un piano generico e non evidenziano vizi riscontrabili in sede di legittimità, in quanto, dopo condivisibili rilievi circa i canoni che devono presiedere alla determinazione della ragionevole durata del processo e circa l'influenza sul punto dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte europea, non specificano quali violazioni dei canoni medesimi si sarebbero in concreto verificate, ne' comunque quale superamento di detta durata avrebbero comportato, e mancano di pertinenti contestazioni alle decisive ed assorbenti osservazioni della Corte di Perugia in ordine all'evidente brevità del giudizio di primo grado ed alla radicale carenza di allegazioni della parte istante sugli sviluppi del giudizio d'appello (allegazioni indispensabili per apprezzare come irragionevole un lasso temporale in sè non manifestamente esorbitante);
- che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto;
- che la natura e la novità della problematica affrontata rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002