Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato non esonera la parte instante dal rispetto dei termini previsti per il caso in cui, a seguito di rigetto della stessa, sia necessario procedere al giudizio ordinario. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che, in conseguenza della presentazione della richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato, si era trovato nell'impossibilità di presentare la propria lista testimoniale nel rispetto dei termini previsti dall'art. 468 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2012, n. 25307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25307 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/03/2012
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 651
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 37373/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DD TO, nato a [...] il [...];
- VI LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2^, in data 29 aprile 2011, n. 2733/2011;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generate dott.ssa Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv.to Cecconi Maurizio del foro di Roma di fiducia per il DD TO e l'avv.to Fabio Antonio Cutrupi del foro di Roma per il VI LE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
DD TO e VI LE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2^, in data 29 aprile 2011, n. 2733/2011 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado con l'assoluzione del DD per i reati di rapina e porto e detenzione di arma contestati ai capi a) e b) della rubrica e con il riconoscimento della continuazione per il VI dei reati del presente procedimento con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2009, irrevocabile il 9 gennaio 2010. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente DD ha dedotto:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo;
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen..
Il ricorrente, censura l'iter motivazionale adottato dai giudici di merito, con riferimento al quadro probatorio ritenuto sussistente per affermare la sua responsabilità in ordine al reato di rapina e di porto e detenzione di armi da sparo, di cui ai capi c) e d) dell'imputazione, in particolare con riferimento alla deposizione della p.o. AR PA, e della omessa valutazione delle dichiarazioni del v. brig. Alessandro Iazzetta e del fascicolo fotografico contenente le foto segnaletiche. In particolare la difesa contesta che la descrizione fatta dalla teste PA possa ritenersi omogenea alla foto segnaletica in cui ha individuato uno d ei due rapinatori, visti antecedentemente nella macchina con cui è stata eseguita la rapina, e corrispondente al DD, riconosciuto poi al dibattimento.
Il ricorrente censura quindi la sufficienza del riconoscimento dibattimentale ritenuta dai giudici di merito, rispetto alla pacifica discrasia esistente nella descrizione dei connotati del rapinatore, in particolare per quanto riguarda il colore degli occhi e quello dei capelli, rispetto a quello reale. Nè l'attendibilità della dichiarazione della PA potrebbe essere corroborata dalla dichiarazione di non essere in grado di riconoscere il secondo rapinatore nel LO.
Il ricorrente lamenta inoltre l'errata valutazione della deposizione del v. brig. Iazzetta in ordine alla cella di riferimento del cellulare del prevenuto, che, nelle ore della rapina, è stata individuata nel territorio del comune di Gallicano nel Lazio, ben distante dal luogo ove era ubicata la farmacia Mazzei, ove venne eseguita la rapina.
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del processo;
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e art. 133 cod. pen..
Il ricorrente censura la motivazione con cui i giudici di merito non gli hanno concesso le circostanze attenuanti generiche, in quanto sarebbe sganciata dai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza della motivazione risultante dagli atti del processo;
violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 132 c.p., comma 1, e art. 133 cod. pen.. Il ricorrente censura la motivazione con cui i giudici di merito hanno individuato i criteri di dosimetria della pena, in realtà sganciati dai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente VI LE ha dedotto:
a) Difetto e contraddittorietà della motivazione con gli atti del processo in relazione ai capi A) e B) della rubrica.
li ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze processuali nella valutazione degli elementi posti a base dell'affermazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati contestati. In particolare censura la ritenuta sufficienza degli elementi acquisiti per affermare la sua responsabilità in relazione alla rapina compiuta in danno della Farmacia Passalacqua, basata sulla individuazione di una vettura di modello e targa identici a quello in possesso della madre e della riconosciuta attendibilità del teste Romani che in sede di ricognizione fotografica, nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza dibattimentale, ha riconosciuto entrambi i rapinatori e quindi anche l'odierno ricorrente. Sottolinea tuttavia che il riconoscimento nei confronti del DD non è stato ritenuto attendibile dalla Corte di merito e lamenta dunque l'illogicità della diversa valutazione delle prove. Nè sarebbe sufficiente a dare concretezza agli elementi probatori acquisiti a carico del VI la testimonianza della teste Improta, che in realtà ha caratterizzato la sua deposizione con una serie di dubbi ed omissioni.
b) Erronea applicazione della legge penale in ordine ai delitti di cui ai capi b) e d) della rubrica il ricorrente sottolinea come non vi sia alcuna certezza in ordine all'autenticità delle pistole in possesso dei rapinatori rispetto alla possibilità, più reale, che le stesse fossero delle pistole giocattolo, con la conseguenza che non potrebbero essere contestati i reati di detenzione e porto di arma.
Con ulteriore ricorso a firma dell'avv.to Cutrupi il LO ha dedotto:
a) Nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa in relazione a quanto previsto dall'art. 178 c.p.p., lett. c); nullità delle ordinanze di rigetto dell'eccezione di nullità e/o inefficacia del decreto che disponeva il giudizio immediato formulata alle udienze del 15 luglio 2010 e 28 luglio 2010; omessa motivazione su uno specifico punto di gravame.
Il ricorrente lamenta l'illegittima compressione del diritto di difesa derivata dalla impossibilità di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per la sua preparazione sotto il duplice profilo della nullità e/o inefficacia del decreto di giudizio immediato, e del mancato svolgimento della fase degli atti introduttivi al dibattimento.
Per quanto riguarda il primo profilo il ricorrente lamenta che, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e la trasmissione conseguente degli atti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato già fissato con precedente decreto del GIP, il LO si trovava nell'impossibilità di presentare la lista testimoniale in considerazione della perenzione, incolpevole, del termine prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 468 cod. proc. pen.. La relativa eccezione tempestivamente sollevata non veniva accolta dal Tribunale, che rigettava la tesi secondo cui l'ordinanza di rigetto del giudizio abbreviato avrebbe dovuto comportare la restituzione degli atti al gip per l'emissione di un nuovo decreto di giudizio immediato. Il ricorrente deduce inoltre la mancata osservanza degli adempimenti correlati alla fase degli atti introduttivi al dibattimento di cui all'udienza del 16 settembre 2010, con conseguente compressione del diritto di difesa.
C) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 80 e 81 cod. pen.;
mancanza e/o difetto di motivazione in ordine alla individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione.
Il ricorrente censura la scelta del reato più grave con riferimento alla tipologia dei reati posti in continuazione;
sostanzialmente lamenta che il calcolo operato dalla corte d'appello si risolve in una reformatio in peius della sentenza di primo grado;
d) Illegalità della pena inflitta per effetto dell'ingiustificato diniego di accesso al rito abbreviato chiesto all'esito della notificazione del decreto di giudizio immediato e reiterato dal giudice del dibattimento mancato riconoscimento della riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen.; omessa motivazione sullo specifico motivo di gravame.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della scelta di non autorizzare da parte del GIP il giudizio abbreviato condizionato, che in realtà doveva essere poi riconosciuto in sede dibattimentale con l'applicazione del relativo sconto di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - I ricorsi sono infondati.
2. - Ritiene la corte che preliminarmente debbano essere affrontate le questioni di carattere procedurale sollevate in particolare da uno dei ricorsi del LO in relazione alla dedotta impossibilità di presentare le liste testimoniali , a seguito del rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato, essendo ormai decorso il termine entro cui doveva essere presentata la lista dei testimoni per il dibattimento. Nel caso in esame la Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui la fissazione dell'udienza per deliberare in merito alla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, che segua l'originario decreto di giudizio immediato, non può essere considerata atto che introduce il giudizio abbreviato, così che il giudice può, in esito all'udienza, ritenere non sussitenti i requisiti per la sua ammissione e rigettare l'istanza, qualora all'esito dell'udienza l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo (Cass., sez. 6, 20 dicembre 2006, CED cass., n. 235851; Cass.,sez. 1, 3 ottobre 2001, n. 39157, CED n. 220119); è evidente, che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato comporta strutturalmente la possibilità della sua potenziale inammissibilità e/o inaccoglibilità, con la conseguenza che non può incidere, essendo atto che solo incidentalmente si inserisce nella scansione temporale dei termini previsti per la corretta celebrazione del giudizio immediato e per l'osservanza degli adempimenti processuali ivi previsti, sulla modalità di adempimento degli obblighi previsti a carico delle parti, per la celebrazione appunto, ove non ammesso il rito alternativo richiesto, del processo funzionalmente previsto in via principale, nel caso di specie il giudizio immediato. Ogni parte, quindi dovrà osservare i termini indicati per gli adempimenti, e, in caso di inottemperanza, subirà le conseguenze processualmente previste.
3. Ciò premesso osserva ulteriormente la Corte che costituisce un assetto costante della giurisprudenza l'affermazione, pur variamente articolata e giustificata, dell'insindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, dei provvedimenti con cui il giudice delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare ha negato l'accesso al giudizio condizionato all'integrazione probatoria, salva la possibilità del recupero del "rito" di fronte allo stesso giudice del dibattimento;
in particolare è stata sempre negata la possibilità per il Tribunale, a meno che non si versi nell'ipotesi di nullità del provvedimento introduttivo del giudizio, di procedere direttamente alla restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, o a quello dell'udienza preliminare, per la celebrazione del rito speciale, in forza del principio di non regressione del processo. Appare costante, dunque, la giurisprudenza nel ritenere che il provvedimento di diniego del giudizio abbreviato, seppur adottato in modo illegittimo, non assume il carattere dell'abnormità, proprio perché non si produce alcuna situazione di stallo, e l'assenza della possibilità di un'autonoma impugnazione va ricercata proprio nel fatto che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito, quando accerti che il diniego relativo al giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (v. Cass., Sez. 1, 9 luglio 2009, n. 33895, CED 244752; e, in tema di revoca, Cass., Sez. 5, 14 dicembre 2004, n. 3395, CED 231408). Sarebbe stato, al contrario, proprio l'accoglimento della "restituzioni in termini" per produrre la lista testimoniale davanti al Giudice competente a celebrare il processo a determinare una abnorme regressione del processo se seguita poi, come richiesto, dalla restituzione degli atti al gip per l'emissione di un nuovo decreto di vocatio in jus nel rispetto dei termini di legge.
4. Nel merito, sia il DD che il VI, con riferimento al dedotto travisamento della prova e all'illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in apparenza deducono vizi della motivazione ma, in realtà, prospettano una valutazione delle prove diversa e più favorevole, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi, in particolare, che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta l'attendibilità delle persone offese e la positiva credibilità delle prove testimoniali. Il ragionamento operato dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali. Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto II giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Appare dunque assolutamente coerente il ragionamento fatto dai giudici del merito in relazione all'importanza, nell'affermazione della responsabilità del VI, dell'individuazione del proprietario dell'autovettura Matiz, risultata essere la madre del prevenuto, e con cui venne eseguita la rapina presso la farmacia Passalacqua, e a bordo della quale venne sorpreso lo stesso VI, con sulla sua persona gli indumenti indossati da uno dei rapinatori;
non emergono motivi, se non generiche deduzioni, in ordine all'inattendibilità del teste Romani, che ha riconosciuto nel VI uno dei due rapinatori, in particolare quello che lo colpì al viso con la pistola. Lo stesso riconoscimento fotografico del teste appare supportato da una serie di elementi che fanno correttamente ritenere l'attendibilità dello stesso (v. pag. 6 della sentenza d'appello). Nè tale conclusione merita censura in rapporto al mancato riconoscimento del secondo rapinatore avendo la Corte fornito adeguata risposta al diverso esito della ricognizione e spiegato l'incertezza di tutto il quadro probatorio a carico del DD, circostanza che ha portato alla sua assoluzione per questa rapina e del reato collegato.
5. Anche il ragionamento effettuato dai giudici di merito per affermare la responsabilità dei due imputati per la rapina perpetrata in danno della Farmacia Mazzei appare esente da censure logico giuridiche. Il quadro probatorio acquisito appare correttamente valutato in modo complessivo, unendo gli esiti delle varie deposizioni testimoniali e leggendo gli elementi acquisiti anche alla luce di altri dati indiziariamente rilevanti, come l'accertata presenza dell'autovettura Matiz, cioè dello stesso modello già presente sul luogo della precedente rapina, e con a bordo uno dei rapinatori, riconosciuto come la persona (DD) che irruppe nella farmacia armato di pistola, dalla teste PA. Le deduzioni in ordine all'attendibilità del riconoscimento e alla erroneità dell'apprezzamento dei tratti somatici, per questo imputato, palesemente non possono essere oggetto di valutazione in questa fase, essendo accertamenti in fatto, devoluti ai giudici di merito che hanno potuto basare il loro convincimento anche sulla presenza dell'imputato e che, peraltro, non sono supportati da idonea documentazione di riferimento, presente in bianco e nero e non a colori.
6. Manifestamente infondata è inoltre la deduzione probabilistica della presenza di un'arma giocattolo, avendo i testi, e, in particolare colui che venne colpito a al viso con l'arma, parlato della presenza di una pistola e non di un'arma giocattolo, anche in base alle ferite riportate a seguito del colpo inferto. E che la stessa pistola fosse presente in entrambe le occasioni è stato logicamente spiegato in base alla partecipazione ai fatti in entrambi i casi di uno dei due imputati e dal breve lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione delle due rapine.
7. Infondata appare inoltre la censura dedotta dal DD in ordine alla mancata valorizzazione dell'accertata presenza della scheda telefonica dello stesso in una zona diversa rispetto a quella di commissione della rapina in danno della farmacia Mazzei. La circostanza non appare dirimente non essendo assolutamente pacifica la riconducibilità di tale elemento al possessore nominale, alla luce degli altri elementi probatori acquisiti.
8. Coerenti sotto il profilo logico giuridico sono inoltre le motivazioni che hanno portato a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati, logicamente motivate in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dei prevenuti, quale emerge anche dai precedenti penali, in particolare per VI ed esente da censure logico giuridiche la pena determinata in base all'applicazione dell'istituto della continuazione effettuata in favore del VI stesso, stante la individuazione del reato più grave effettuata in concreto, rispetto a tre episodi di astratta pari configurabilità.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni vanno pertanto rigettati i ricorsi cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012