Sentenza 3 ottobre 2001
Massime • 1
Una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sè introduttivo di quest'ultimo giudizio, ma equivale solo a una decisione positiva sull'ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), che non preclude il rigetto dell'istanza, qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo. (Fattispecie relativa a conflitto tra g.i.p. che, rigettata nel merito l'istanza di giudizio abbreviato, aveva nuovamente disposto il giudizio immediato, e giudice del dibattimento che, ritenendo irreversibilmente ammesso il giudizio abbreviato per effetto della semplice fissazione dell'udienza da parte del primo, gli aveva restituito gli atti; in relazione ad essa, la Corte ha affermato che non spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della decisione reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge e che, in caso di restituzione degli atti, il g.i.p. è legittimato a sollevare conflitto).
Commentario • 1
- 1. Decreto penale opposto: quando vanno esplicitate le condizioni dell'abbreviato? (Cass. 9355/07)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
Una volta che a seguito di decreto penale sia stata tempestivamente proposta dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata o meno ad integrazione probatoria, è d'obbligo la fissazione, da parte del giudice, della udienza: dato che tale fissazione non può essere intesa come atto di per sè introduttivo del rito alternativo, prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza. Il contraddittorio s'impone, in particolare, proprio in ragione della valutazione sulla necessità della integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di "adeguare" o meglio calibrare le sue scelte difensive e prospettare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2001, n. 39157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39157 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 03/10/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 5426
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 15795/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza nei confronti del medesimo Tribunale in composizione monocratica,
in procedimento penale a carico di:
D'MI RC IM AL, n.
6.5.1972 a Catania, con ordinanza in data 17.4.2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M., Dott. Oscar CEDRANGOLO
OSSERVA:
Con ordinanza del 4.4.2001 il giudice monocratico del Tribunale di Piacenza osservava che nei confronti di D'MI RC era stato emesso decreto di giudizio immediato;
aveva richiesto tempestivamente il rito abbreviato, subordinato ad integrazione probatoria. Il G.I.P. in sede aveva "fissato il giudizio abbreviato" per l'udienza del 9.10.2000, così decidendo positivamente sull'ammissibilità del rito e dando ingresso alla relativa procedura. Con successivo provvedimento dell'11.1.2001, ritornando sulla decisione già presa, ritenuta superflua l'integrazione probatoria aveva invece respinto l'istanza dell'imputato e disposto nuovamente il giudizio immediato. Gli atti gli venivano conseguentemente restituiti per l'ulteriore corso del giudizio abbreviato già ammesso.
Il G.I.P., ricevuti gli atti, con l'ordinanza in epigrafe osservava che l'assunto del giudice del dibattimento era infondato. Pervenuta la richiesta dell'imputato ex art. 458 C.P.P. e verificatane l'ammissibilità sotto il profilo della tempestiva proposizione, il G.I.P. deve ritenersi obbligato a fissare l'udienza nella quale - in caso di istanza condizionata - deve verificare preliminarmente, nel contraddittorio delle parti, se l'integrazione probatoria sia necessaria, respingendo altrimenti la domanda, come desumibile dal rinvio contenuto nel co. 2 dell'art. 458 citato al co. 5 del precedente art. 438. Tale era appunto la procedura correttamente seguita nel caso di specie (la decisione di rigetto era stata emessa in udienza, previa separazione del giudizio a carico di coimputato che aveva rinunciato all'integrazione). Tanto premesso, e ritenendosi legittimato - sia perché, al di fuori dell'udienza preliminare, non si applica la regola della soggezione del G.I.P. alle determinazioni del giudice del dibattimento (art. 28, co. 2, C.P.P.), sia per essere il provvedimento da quest'ultimo adottato abnorme, in quanto imponeva la celebrazione del rito abbreviato con l'integrazione probatoria ritenuta superflua - rilevava conflitto di competenza, qui rimettendo gli atti per la soluzione.
Il conflitto, sussistente ed ammissibile, va risolto alla stregua delle esatte considerazioni del G.I.P.. L'opposta tesi del giudice del dibattimento è basata su un equivoco terminologico non autorizzato dalla "ratio" normativa. Infatti, la verifica preliminare del G.I.P. in caso di istanza di giudizio abbreviato ex art. 458 C.P.P. riguarda esclusivamente i requisiti di ammissibilità "della richiesta" (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), e non già quelli del rito, sui quali - nel solo caso di istanza condizionata - deciderà con provvedimento di accoglimento o "di rigetto" ai sensi del co. 5 dell'art. 438 C.P.P. (cfr. la letterale espressione usata nel comma successivo); ciò in coerenza con la natura della valutazione, che si sostanzia in una delibazione degli esiti dell'indagine onde verificare se l'integrazione "risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili".
Correttamente dunque, per il combinato disposto dell'art. 458 e dei richiamati co. 2 e 5 dell'art. 438 C.P.P., la cadenza procedimentale - in caso di richiesta condizionata di rito abbreviato intervenuta a seguito di decreto dispositivo del giudizio immediato - è costituita da un preliminare controllo di formale ammissibilità dell'istanza, cui segue, in caso di scrutinio positivo, la fissazione dell'udienza, nella quale si valuterà se, alla stregua degli atti già acquisiti, l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con l'esigenza di semplificazione che caratterizza il rito;
dall'esito della verifica dipenderà se il processo debba proseguire nelle forme del giudizio abbreviato o, previa indicazione della data, di quello immediato. La detta disciplina è del resto coerente con quella del giudizio abbreviato tipico, nel quale la richiesta - e la relativa decisione di accoglimento o rigetto - possono intervenire nel corso dell'udienza preliminare fino alla precisazione delle conclusioni. Ne segue che la fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, co. 2, C.P.P. non può affatto essere interpretata come atto di per sè
introduttivo del rito abbreviato.
Tanto premesso, anche nella novellata disciplina del rito deve ritenersi applicabile il consolidato principio giurisprudenziale (Sez. Un. 6.12.1991/ 21.4.1992, confl. comp. in proc. Di Stefano) per cui non è in potere del giudice del dibattimento l'annullamento della decisione che respinga la richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge, e in caso di disposta restituzione degli atti il G.I.P. è legittimato a sollevare conflitto di competenza. Risolto in tal senso il conflitto, gli atti vanno dunque rimessi al Tribunale per il giudizio immediato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Piacenza, cui dispone trasmettersi gli atti per il giudizio immediato. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria 3 novembre 2001