Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento che decide sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2009, n. 33895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33895 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/07/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2230
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 043969/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS UR, N. IL 22/01/1967;
avverso ORDINANZA del 30/10/2008 GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Angelo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
La difesa di TA MA ha proposto ricorso per cassazione contro la ordinanza 30.10.2008 del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dall'TA in data 20.10.2008, a norma dell'art. 458 c.p.p., a seguito di notificazione di richiesta di giudizio immediato.
Il GIP ha ritenuto tardiva la richiesta poiché proposta dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, avvenuta a mani dell'imputato in data 27.8.2008 ed a mani del difensore il 12.9.2008, mentre il nuovo avviso al difensore, disposto all'udienza del 26.9.2008 al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa ai sensi dell'art. 456 c.p.p., comma 3, non aveva efficacia di rimessione in termini in relazione alla richiesta di riti alternativi.
Il ricorrente ha rilevato che il provvedimento del GIP era abnorme, in quanto illegale e lesivo dell'esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., comma 2, poiché la anomalia del passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, a causa del vizio di notifica dell'avviso di giudizio immediato al difensore, imponeva la regressione del procedimento alla fase precedente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 16.4.3002, che, in relazione alla L. 16 dicembre 1999, n. 479, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 458 c.p.p., comma 1 nella parte in cui prevedeva che il termine entro cui l'imputato poteva chiedere il rito abbreviato decorreva dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso, rilevando che - a parte la correttezza della decisione del GIP - si trattava di provvedimento inoppugnabile, in mancanza di specifica previsione di impugnazione. La difesa dell'TA ha depositato in data 24 giugno 2009 una nuova memoria difensiva, ribadendo che nel giudizio immediato spettava al GIP, e non invece al giudice del dibattimento, la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio la cui notificazione non aveva rispettato il termine di cui all'art. 456, comma 3, c.p.p., trattandosi di nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c, che imponeva la regressione del procedimento a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1. Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., poiché nei confronti del provvedimento che dispone sul giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 458 c.p.p. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è prevista impugnazione, ne' in via generale, ne' per specifica disposizione di legge. La ratio della anzidetta inoppugnabilità è ravvisabile nella circostanza che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito quando accerti che il diniego del giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (v. Cass. 15.12.1997, Zouhair;
Cass. sez 1 n. 3600 del 1996, rv. 205583; Cass. sez 1 n. 3527 del 1994, rv. 199353; Cass. sez 5 n. 3395 del 2004, rv. 231408 Corte Cost. n. 23 del 31 gennaio 1992; Corte Cost. n. 443 del 13 novembre 1992 ). La tesi del ricorrente per cui la impugnabilità del provvedimento deriverebbe dal rilievo che si tratterebbe di atto abnorme è respinta dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte proprio con riferimento al caso del provvedimento di diniego o di revoca del rito abbreviato che, pure in caso di palese illegittimità, esclude il carattere abnorme del provvedimento (v. rv. 231408; rv. 205793;
rv. 205683). Anche le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 25957 del 26.3.2009 hanno ribadito che, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, non si è mai in presenza di un atto abnorme, e cioè avulso dal sistema in quanto gli effetti di esso siano tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, bensì, eventualmente, di un atto illegittimo per cattivo esercizio del potere;
come nel caso in esame in cui non si verifica stadi del procedimento ed è lo stesso ordinamento a prevedere i rimedi per la eventuale illegittimità del provvedimento. Alla accertata inammissibilità del ricorso seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Dichiara ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2009