Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2014, n. 5857
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Massime1

In tema di valutazione del rischio di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del pluri- committente per le lesioni occorse ai lavoratori dipendenti di un'impresa terza rispetto alle due legate dal contratto di appalto).

Commentario1

  • 1Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del
    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2014, n. 5857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5857
Data del deposito : 11 novembre 2014

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