Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 3876
CASS
Sentenza 6 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo per equivalente, la mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, non è causa di nullità, non pregiudicando l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che è comunque da escludere la sussistenza di un interesse dell'indagato ad una conoscenza dei beni aggrediti dal provvedimento ablativo, atteso che l'individuazione degli stessi rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite di dover preferire il denaro).

Commentario1

  • 1Insinuazione al passivo: non occorre la notifica della cartella
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 24 ottobre 2017

    La questione In materia di riscossione esattoriale nei confronti di un soggetto fallito, si è posta la questione se, ai fini dell'insinuazione al passivo, sia necessaria la preventiva notifica della cartella al fallito, o se sia sufficiente depositare l'estratto di ruolo. L'orientamento dei giudici di merito Sul punto, la giurisprudenza di merito ritiene che l'estratto di ruolo non sia sufficiente in quanto trattasi di un documento interno formato dal concessionario della riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva. L'insinuazione al passivo sarebbe possibile, invece, sulla base del "ruolo" (che è cosa ben diversa dall' "estratto di ruolo"): il "ruolo" rappresenta l'atto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 3876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3876
Data del deposito : 6 novembre 2015

Testo completo