Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo per equivalente, la mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, non è causa di nullità, non pregiudicando l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che è comunque da escludere la sussistenza di un interesse dell'indagato ad una conoscenza dei beni aggrediti dal provvedimento ablativo, atteso che l'individuazione degli stessi rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite di dover preferire il denaro).
Commentario • 1
- 1. Insinuazione al passivo: non occorre la notifica della cartellaAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 24 ottobre 2017
La questione In materia di riscossione esattoriale nei confronti di un soggetto fallito, si è posta la questione se, ai fini dell'insinuazione al passivo, sia necessaria la preventiva notifica della cartella al fallito, o se sia sufficiente depositare l'estratto di ruolo. L'orientamento dei giudici di merito Sul punto, la giurisprudenza di merito ritiene che l'estratto di ruolo non sia sufficiente in quanto trattasi di un documento interno formato dal concessionario della riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva. L'insinuazione al passivo sarebbe possibile, invece, sulla base del "ruolo" (che è cosa ben diversa dall' "estratto di ruolo"): il "ruolo" rappresenta l'atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
3 8 7 6/ 1 6 46 REPUBBLICA ITALIANA In norme del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR F . Composta da Sent. n. sez. 1940 Renato Grillo - Presidente - -C.C. 06/11/2015 Mauro Mocci R.G.N. 22234/2015 Gastone Andreazza Relatore - Aldo Aceto ! Giovanni Liberati . ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nel procedimento nei confronti di : UR MA, n. a Belluno il 08/11/1950; LE LU, n. a Sestri Levante il 02/04/1943; LU AR, n. a Belluno il 22/08/1972; avverso la ordinanza del Tribunale di Belluno, in data 08/05/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità; udite le conclusioni dell'Avv. Paniz, difensore di UR e LE, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Belluno che ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo del 09/04/2015 del G.i.p. di detto detto Tribunale nei confronti di UR MA, quale legale rappresentante della Esedra s.r.l. e socio della Hydro Power;
LU AR, quale rappresentante legale della LU ST srl, società socia della Hydro Power, e LEt LU quale legale rappresentante della LEt IA, società socia della Hydro Power, in relazione al reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 per avere posto in essere una complessiva condotta fraudolenta in violazione della disciplina antielusiva dell'interposizione prevista dall'art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 1.2. Nella sostanza, si è addebitato agli imputati di avere, al solo fine di fruire di un trattamento fiscale più favorevole, in luogo di procedere a perfezionare la cessione dei diritti di concessione, ancora da ottenere, per la costruzione di una centrale idroelettrica, da Hydro Power a Poliplast, creato una società intermedia, ovvero la Gosalda, priva di sostanziale oggetto sociale, attività economica e dipendenti, e formata dagli stessi soci della Hydro Power e dai loro familiari, cui sono stati ceduti il progetto relativo e gli oneri accessori per la costruzione dalla centrale, venendo poi successivamente alienato nel giro di poche settimane l'intero pacchetto societario alla Poliplast, vera destinataria, sin dall'origine, della cessione dell'autorizzazione unica;
con tale operazione, anche considerando che, poco prima della cessione, grazie all'operazione di affrancamento delle azioni alla data del 1/7/2011, si era venuta a creare una minusvalenza e che la suddivisione delle azioni della Gosalda tra sette soci e non più tra i soli tre originari della Hydro Power, aveva portato la quota di ognuno al di sotto del 25% del complessivo valore del capitale sociale, si era fruito di una minusvalenza con imposta sostituiva del solo 2% a norma del c.d. "Decreto sviluppo" del 2011 (art. 7, comma 2 lett.dd) del d.l. n. 70 del 2011).
2. Con un unico motivo il P.M. ricorrente deduce che il Tribunale ha accolto il Pa riesame ritenendo motivo di nullità del provvedimento impugnato la mancata formale notifica del verbale di esecuzione delle operazioni di sequestro in quanto necessaria onde consentire a ciascuno dei coindagati una perfetta valutazione della congruità di quanto congelato nei singoli rispettivi patrimoni. Rileva che tale decisione si pone in contrasto con la mancanza di una previsione normativa in tal senso, non costituendo neppure motivo di nullità la mancata notifica dello stesso decreto di sequestro preventivo, al più dovendosi fare decorrere da un diverso giorno il termine per l'impugnazione. Né si comprenderebbe come possa considerarsi parte integrante del decreto di sequestro il verbale di operazioni compiute dalla polizia giudiziaria a tal punto da provocarne, in caso di mancata 2 notifica, l'annullamento, in ogni caso ben potendo la difesa degli indagati avere conoscenza dei beni appresi, visionando in atti il riepilogo delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria di ablazione presso terzi.
3. Ha presentato memoria la Difesa degli indagati UR e LE premettendo che, successivamente alla ordinanza impugnata e ancor prima di presentare ricorso per cassazione, il P.M. aveva richiesto e ottenuto un nuovo ed identico decreto di sequestro fondato sulla medesima ipotesi di reato e nei confronti dei medesimi indagati ed aggiungendo che la richiesta di riesame nei confronti di tale provvedimento, fondata sulla asserita nullità per violazione del principio della preclusione procedimentale, era stata rigettata dal Tribunale del riesame. Ciò posto, fa rilevare che la giurisprudenza citata dal P.M. ricorrente, nonché l'art. 104 disp. att. c.p.p. non riguardano il caso di specie, afferente, invece, all'ipotesi in cui il decreto di sequestro preventivo non indichi i beni da sottoporre a sequestro ma solo il valore sino alla concorrenza del quale la misura possa essere eseguita allorquando, neppure successivamente, l'interessato non sia posto nelle condizioni di sapere quali dei suoi beni siano stati oggetto di materiale e concreta apprensione. In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, nella specie è accaduto che, non essendo stato notificato il verbale di sequestro, gli interessati hanno appreso del blocco dei loro depositi bancari solo nel momento di accingersi ad effettuare operazioni sui rispettivi conti correnti senza, per di più, avere alcuna conoscenza del sequestro di beni immobili dislocati in varie parti d'Italia. Solo in data 21/04/2015 veniva loro notificato il decreto di sequestro nel quale, tuttavia, veniva solo genericamente indicata la somma da porre sotto sequestro, senza che venisse indicato, ancora una volta, su quali beni e in che termini dovesse essere eseguito il sequestro. Al contrario, sostiene la difesa degli indagati che sussisterebbe a carico del G.i.p. un obbligo, sanzionato a pena di nullità, di individuare i beni da sottoporre alla misura cautelare reale ove lo stesso disponga degli strumenti già in atti per individuare gli stessi, diversamente gravando tale compito sul P.M. in fase esecutiva. Sicché, ove sia quest'ultimo a procedere all'individuazione dei beni, il verbale con cui viene data concreta esecuzione al sequestro diventa parte integrante del decreto del G.i.p. dovendo essere portato a conoscenza dell'interessato; né, con riferimento alla precisazione del ricorrente secondo cui gli indagati avrebbero la possibilità di visionare i verbali di esecuzione del decreto, potrebbe gravare sull' indagato l'onere di munirsi di un difensore affinché egli attivi la procedura del riesame al solo scopo di conoscere quali beni gli siano stati sottratti. In ogni caso il decreto del 09/04/2015 sarebbe affetto da nullità per il fatto che il P.M. ha 3 reiterato al G.i.p., ancor prima di presentare ricorso per cassazione, la richiesta di decreto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. L'ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto che il G.i.p. che adotti provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non è tenuto, in linea generale, ad individuare i beni da sottoporre a vincolo, ma unicamente l'importo in relazione al quale il sequestro viene adottato, e pur avendo aggiunto che nessuna previsione di legge impone la notifica di per sé del verbale di esecuzione del sequestro stesso, ha concluso ugualmente per la nullità del decreto di sequestro del G.i.p. laddove, come nella specie, detta notifica non venga effettuata, in quanto detto verbale dovrebbe essere considerato parte integrante e necessaria del provvedimento ablativo, da notificare all'interessato. Tuttavia, già sotto un primo profilo, se si considera che le ipotesi di nullità degli atti sono soggette al principio di tassatività ex art. 177 c.p.p. e che, come parrebbe implicitamente riconosciuto dallo stesso Tribunale, non vi è previsione codicistica che contempli nullità del provvedimento di sequestro nel caso in cui il verbale di esecuzione non venga notificato, è difficile non cogliere l'erroneità della conclusione cui è addivenuto il Tribunale. Né si potrebbe comunque ritenere sussistente la nullità facendo leva sull'obbligo di notifica del decreto di sequestro: anche a volere ritenere corretta l'affermazione secondo cui nel decreto di sequestro per equivalente dovrebbe ricomprendersi anche il verbale di esecuzione dello stesso (ché tale è, nella sostanza, l'assunto del Tribunale, contrastante tuttavia, a tacer d'altro, con l'evidente diversità dei due atti sì che diverrebbe arduo ritenere affermato dal legislatore un tale concetto), osterebbe ad una detta conclusione, ancora una volta, il principio di tassatività poco sopra ricordato: infatti, come già affermato da questa Corte, seppure la norma del comma 3 ter dell'art. 321 c.p.p. stabilisce che copia dell'ordinanza di convalida del sequestro di urgenza, per analogia estensibile a copia del decreto di sequestro emesso dal giudice su richiesta del P.M. ex comma 1 dell'art. 321, deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, la sua violazione non può ritenersi stabilita a pena di nullità (cfr., Sez. 3^, n. 232/05 del 21/10/2004, Buzzoni, Rv. 230797, non massimata sul punto). E del resto, in più occasioni, ed in evidente continuità logica con tale presupposto, si è precisato che la mancata notifica del provvedimento ha il solo effetto di impedire la decorrenza del termine di impugnazione e pertanto non 4 pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (da ultimo, Sez. 3^, n. 6914 del 12/12/2008, Benassi e altro, Rv. 242519; vedi anche Sez. 5^, n. 5002 del 11/11/1997, Paolillo e altri, Rv. 209561; Sez. 3^, n. 1099 del 7/03/1996, Giorgio, Rv. 204267).
5. Va aggiunto, inoltre, che nessun obbligo, poi, come preteso dalla Difesa degli indagati, può essere posto in capo al giudice di specifica individuazione dei beni aggrediti: in costante senso contrario va ricordato che questa Corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (da ultimo, Sez. 3^, n.37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3^ n. 10567/13 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918) ben potendo del resto il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Sez. 3^, n. 20776 del 06/03/2014, P.G. in proc. Hong, Rv. 259661).
6. Quanto rammentato sin qui rende dunque evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha fondato una nullità del decreto di sequestro su circostanze non considerate dalla legge come produttive di una tale conseguenza. Né, peraltro, si comprende, ove si voglia spingere l'analisi più a fondo fino a considerare possibili aspetti di attrito della normativa con principi di carattere costituzionale, perché l'assetto codicistico sul punto come appena illustrato potrebbe risultare lesivo dei diritti difensivi, ed in particolare del diritto a conoscere tempestivamente quali siano i beni aggrediti. Anche a volere, per un momento, prescindere dalla considerazione che lo strumento della impugnazione cautelare, nella specie attivata dagli interessati, è diretta proprio a far valere i diritti che si assumono lesi dal vincolo cautelare, non può trascurarsi di considerare che l'interesse ad una conoscenza dei beni aggrediti dal provvedimento di sequestro (la cui preminenza, secondo quanto argomentato nella memoria difensiva di cui sopra condurrebbe ad imporre al g.i.p. l'individuazione dei beni stessi) se potrebbe, in astratto, eventualmente porsi con riferimento, in particolare, al sequestro nel quale assuma rilevanza il nesso pertinenziale tra bene aggredito e reato per il quale si proceda (proprio perché tale nesso presuppone una specifica individuazione delle cose 5 assoggettabili al vincolo), va invece escluso nei casi nei quali, come il sequestro per equivalente, tale nesso sia irrilevante (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire S.p.a., Rv. 259717; Sez.3, n. 1261 del 25/09/2012, Marseglia, Rv. 254175) e, dunque, sia ininfluente anche la specifica identità del bene stesso, assoggettato a sequestro solo perché di valore, appunto, equivalente al profitto del reato posto in essere. E, del resto, ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, le preferenze eventualmente espresse dall'indagato sono prive di rilievo (Sez. 2^, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515), rientrando appunto l'individuazione dei beni da sequestrare nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale di dover preferire - comunque il denaro (art. 517, comma 2, c.p.c.).
7. In definitiva, dunque, provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Belluno per l'esame del merito della richiesta di riesame presentata a suo tempo dagli indagati;
nell'ambito di tale esame, ed in particolare del fumus della condotta illecita loro attribuita, formalmente ricondotta al reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, e materialmente consistita però, come già accennato in principio e stando all'addebito riportato in ricorso, in una "condotta fraudolenta in violazione della disciplina antielusiva dell'interposizione prevista dall'art. 37 bis del d. P.R. 29.9.1973, n. 600", il Tribunale dovrà anche considerare se, e quali effetti siano stati nel frattempo apportati su tale fatto dalle modifiche alla disciplina in oggetto intervenute nelle more;
infatti, da un lato l'art. 10 bis, u. co. della l. 27/07/2000, n. 212 come introdotto dall'art.1, comma 1, del d.lgs. 05/08/2015 n.128, ed in vigore dal 01/10/2015, ha previsto che "le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie", dall'altro, l'art.1 comma 2 di detto d.lgs. n. 128 del 2015 ha abrogato l'art. 37 bis cit. e, dall'altro ancora, in virtù dell'art. 4 del D. Lgs. 24/09/2015, n. 158, in vigore dal 22 /10/2015, la fattispecie della "dichiarazione infedele" di cui all'art. del D. Lgs. n. 74 del 2000 è stata significativamente modificata, attraverso l'introduzione di nuove previsioni rispetto al precedente assetto. Va in proposito solo aggiunto che, quanto al primo di tali interventi normativi, questa Corte, con sentenza n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, non ancora massimata, ha già affermato (vedi in particolare i § 18-19) che, una volta accertato che la condotta contestata come illecita si esaurisca effettivamente in una mera operazione abusiva, lo stesso 6 deve applicarsi anche alle operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 128 del 2015.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015 Il Presidente Il Consigliére estensore Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 GEN 2016 HORE Marani 7