Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione decide sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione anche quando, investito della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile.
Commentario • 1
- 1. Art. 670 - Questioni sul titolo esecutivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2013, n. 39279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39279 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
39 27 9/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N.1289 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47684/2012- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE JO N. IL 10/02/1977 avverso l'ordinanza n. 599/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del 20/09/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fnaticelli en l'am illaments senta rinvio e restitutione alti al Tribunale нива oli Brescia Udit i difensor Avv.; 47684/12 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Nell'interesse di NE JO, il difensore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia in data 20.9.12 ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di "dichiarazione di non esecutività della sentenza contumaciale pronunciata il 21.6.2007 dal Tribunale di Brescia, previo riconoscimento della restituzione nel termine per proporre impugnazione": così è indicato il contenuto della propria originaria richiesta nell'epigrafe dell'unico motivo, che viene enunciato: violazione ed erronea applicazione dell'art. 670.3 c.p.p.. Secondo il ricorrente sarebbe erronea l'interpretazione del Tribunale (che ha ritenuto essere l'istanza una mera richiesta di rimessione in termini per proporre appello e, ritenuta la propria incompetenza ex art. 175 c.p.p. in favore di quella della Corte d'appello, giudice dell'impugnazione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza come proposta), che sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 670.3 c.p.p., trattandosi di incidente di esecuzione. In ogni caso l'istanza avrebbe dovuto essere non dichiarata inammissibile ma trasmessa direttamente alla Corte d'appello.
2. Le conclusioni scritte del procuratore generale presso questa Corte suprema sono per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, dovendo trovare applicazione l'art. 670.3 c.p.p.. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
3.1 Il Tribunale ha "rigettato" l'istanza proposta nell'interesse del NE JO, dopo aver riferito che con la stessa era chiesta "la rimessione in termini per proporre appello" avverso una sua sentenza, argomentando nella parte motiva dell'ordinanza che l'istanza doveva pertanto essere ritenuta "inammissibile" per la propria incompetenza ex art. 175 c.p.p.. Assorbente su ogni ulteriore considerazione (possibile anche alla luce dell'uso promiscuo di due termini, rigetto e inammissibilità, aventi invece implicazioni sistematicamente ben differenti) va osservato che il Tribunale non si è confrontato esaustivamente con la concreta modalità di composizione della (invero confusa) istanza. Questa, infatti, se è introdotta dall'apparentemente inequivoca locuzione "Istanza di restituzione nel termine" (che condurrebbe immediatamente e solo alla 9 47684/12 RG 2 competenza della Corte d'appello quale giudice dell'impugnazione ex art. 175 c.p.p.), tuttavia è conclusa con locuzione (diversa da quella invece riferita nell'epigrafe del motivo di ricorso e riportata sopra al primo paragrafo) che colloca l'istanza di restituzione nel termine quale domanda subordinata rispetto alla dichiarazione di non esecutività della sentenza ("voglia dichiarare la non esecutività della sentenza e, in via gradata, disporre la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione"). Sempre all'incidente di esecuzione rispetto al titolo costituito dalla sentenza di condanna fa riferimento (implicitamente) il richiamo all'art. 670 c.p.p. contenuto nell'epigrafe della originaria istanza. E' vero che lo sviluppo argomentativo delle deduzioni poi in concreto svolte pare riguardare solo la mancanza di effettiva consapevolezza circa l'esistenza del procedimento penale (e a p. 2 e poi a p. 3 l'istanza pare addirittura ribadire espressamente che ogni censura svolta sulla regolarità del procedimento è volta ad evidenziare proprio tale aspetto). E' vero che la lettura dell'originaria istanza non pare evidenziare un'autonoma specifica contestazione della modalità di formazione del titolo esecutivo, in particolare non deducendo specificamente (salvo a formulare fumose deduzioni sull'inesistenza di rituale difesa, circostanza che astrattamente avrebbe potuto rilevare ove la sentenza fosse stata contumaciale e la notificazione del suo estratto fosse stata mal eseguita tutti aspetti non affrontati tuttavia - specificamente dal ricorrente, né oggi né, quel che più rileva, nell'originaria istanza). Ed è altresì vero che ancora nel ricorso oggi all'esame di questa Corte suprema l'istante pare continuare a sovrapporre e confondere i due distinti istituti della contestazione della ritualità del titolo esecutivo per vizio nella sua formazione ultima e della sussistenza delle condizioni, a fronte di un titolo esecutivo ritualmente formatosi, per la restituzione nel termine per impugnare (p.2 secondo paragrafo ricorso). Tuttavia, rimane il fatto che la conclusione dell'istanza, laddove in definitiva sono formulate formalmente le richieste indirizzate al Tribunale, in uno con il richiamo iniziale all'art. 670.3 c.p.p., sembrerebbe proporre anche un'istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza, autonoma e comunque diversa dalla domanda di restituzione in termini, mentre l'ordinanza impugnata non affronta la questione, pur ineludibile stante la lettera del testo dell'istanza. Per questo si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
3.2 Va chiarito un ultimo punto. १ 47684/12 RG 3 Si è detto che l'istanza di dichiarazione di non esecutività del titolo costituito dalla sentenza 2386 del 21.6.2007, laddove considerata (nei termini pure sopra indicati) autonoma rispetto all'ulteriore e diversa istanza di restituzione nel termine per impugnare, non pare trovare immediate ed evidenti deduzioni a sostegno, nel testo del ricorso. Tale aspetto sarà pure valutato compiutamente dal Giudice del rinvio, con analitico esame del pur confuso testo dell'originaria istanza, ispirato al favore per la conservazione dell'atto e per la tutela dell'intenzione dell'istante. Ove però tale esame dovesse concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza, per la sua insuperabile genericità, sussisterebbe comunque la competenza del Tribunale a provvedere sulla diversa istanza di restituzione nel termine per impugnare a norma dell'art. 175 c.p.p.. Il terzo comma dell'art. 670 c.p.p. dispone infatti che il giudice dell'esecuzione decide sulla restituzione "se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento". L'ampiezza (e generalità) della locuzione è tale da comprendere non solo i casi di rigetto ma anche quelli di inammissibilità dell'istanza di dichiarazione di non esecutività del provvedimento, la cui deliberazione comunque radica la competenza del giudice dell'esecuzione. In applicazione pertanto del principio di diritto che va affermato ai sensi dell'art. 173.2 disp. att. c.p.p., secondo cui il giudice dell'esecuzione decide sulla restituzione in termini per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 670.3 c.p.p., anche quando, ritenuta sussistente un'autonoma domanda di dichiarazione di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile, il Giudice del rinvio: 1) valuterà se l'istanza originaria depositata il 27.7.12 contenga anche una istanza di dichiarazione di non esecutività del provvedimento impugnato;
2) ove la ritenga presente deciderà nel merito con pienezza di cognizione;
3) ove la rigetti o la dichiari inammissibile deciderà sull'istanza di restituzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 17.9.2013 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Nicola Milo Carlo Citterio candr ii DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 SET 2013 A M E IL FUNZIONARIO GAUDIZIARIO R P U Piera Esposito