Sentenza 14 dicembre 2009
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.) nel caso in cui sia provocata una lesione per procurarsi l'impunità a seguito del tentativo di impossessamento di cosa mobile altrui. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non configurabile il tentativo di rapina impropria a causa del mancato impossessamento della cosa con conseguente riqualificazione del fatto come tentato furto seguito da lesione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2009, n. 16952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16952 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 14/12/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2278
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RU Paolo Antonio - Consigliere - N. 22008/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME RU, N. IL 06/11/1956;
avverso la sentenza n. 1035/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Genova, così riformando la decisione assunta dal Tribunale di Massa, che aveva condannato RU ME per i delitti di tentata rapina impropria e lesione volontaria aggravata, ha riqualificato il fatto come tentato furto con violazione di domicilio, seguito da lesione personale finalizzata a conseguire l'impunità; ha escluso la perseguibilità del tentato furto per desistenza volontaria e dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in ordine alla violazione di domicilio per mancanza di querela;
ha invece tenuto ferma la condanna per lesione aggravata, riducendo peraltro la pena. In fatto era accaduto che il ME, introdottosi negli uffici della società Ascontur, ne fosse uscito senza nulla asportare in concomitanza con l'arrivo dei carabinieri;
e che nel darsi alla fuga a bordo di un'autovettura BMW avesse speronato l'auto degli operanti, cagionando lesioni al conducente CO TI. Ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ME denuncia contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'Appello affermato la volontarietà del contatto fra le due autovetture, pur avendo poco prima escluso la rapina impropria per insussistenza dell'elemento costitutivo della violenza.
Sul medesimo presupposto di involontarietà della collisione il ricorrente fonda il secondo motivo, col quale contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Il ricorso non ha fondamento.
Contrariamente a quanto mostra di aver inteso il ricorrente, il giudice di appello non ha fondato l'esclusione del reato di rapina - con la conseguente riqualificazione del fatto come tentato furto seguito da lesione - sulla ritenuta insussistenza dell'elemento della violenza, ma soltanto sulla considerazione di carattere prettamente giuridico secondo cui nell'ipotesi della rapina impropria non è configurabile il tentativo, quando la sottrazione della cosa altrui non sia stata preventivamente realizzata;
siffatta lettura della norma penale, sollecitata del resto dalla stessa difesa dell'imputato, presuppone evidentemente che la fattispecie sia connotata dall'uso della violenza per procurarsi l'impunità. Non vi è, pertanto, alcuna contraddizione fra tale statuizione e il giudizio di colpevolezza del ME per il delitto di lesione personale volontaria.
Per quanto si riferisce, poi, all'elemento soggettivo di quest'ultimo reato, mette conto di rimarcare che la volontarietà della collisione fra i due veicoli deve reputarsi conclamata alla stregua di quanto accertato dal giudice di prime cure;
questi ha infatti osservato che l'iniziale direzione di marcia della BMW le avrebbe consentito di allontanarsi attraverso una via di disimpegno rimasta aperta, ma il ME aveva invece cambiato direzione causando l'impatto che aveva messo fuori uso l'auto dei carabinieri. Siffatta linea argomentativa, basata sulle risultanze testimoniali e non efficacemente contrastata dai motivi di appello, vale a porsi come elemento integrativo della sentenza di secondo grado che ha confermato, sul punto, quel deliberato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010