Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
La discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un'opera pubblica (nella specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un immobile frontista) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi.
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- 1. Condominio responsabile anche per le piogge eccezionali ormai non più così imprevedibili.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Si può invocare il caso fortuito solo se il fattore estraneo abbia intensità tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, così che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso. Il comportamento concludente della compagnia assicurativa che corrisponde un indennizzo, sia pur “per spirito conciliativo”, può costituire sostanziale riconoscimento dell'operatività della garanzia. Decisione: Sentenza n. 5877/2016 Cassazione Civile – Sezione III Classificazione: Civile, Condominio Parole chiave: condominio – danni da allagamento – caso fortuito – nesso di causalità – causa sopravvenuta – piogge intense Il caso. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 15061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15061 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI ASTI - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, in persona del Presidente "pro tempore", BE AR, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Carlo Berruti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ASTI, in persona del sindaco "pro-tempore", Luigi FL, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico nr. 172, presso l'avv. Massimo Ozzola, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Secondo Dino Raviola, giusta delega in atti;
e contro
LL OV;
BO SA;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 94/00 del 17 dicembre 1999 - 20 gennaio 2000 (R.G. 901/98 e 926/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
udito l'avv. Carlo Berruti per la ricorrente e l'avv. Massimo Ozzola per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 3 luglio 1990 MO OV e AR SA, proprietari in Asti di un immobile cito in fregio alla strada provinciale n. 59 Asti - Acqui a fronte dello sbocco sulla detta strada provinciale della strada comunale Stangona convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Asti sia l'Amministrazione comunale che quella provinciale di detta città chiedendo fosse accertata la responsabilità delle stesse per i danni subiti dal loro immobile (e da quantificarsi in corso di giudizio) a causa delle acque provenienti sia dalla strada provinciale che da quella comunale. Costituitisi in giudizio gli enti convenuti resistevano alle avverse pretese.
Il Comune di Asti, in particolare chiedeva, "in limine", l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia Assicuratrice Unipol per esserne manlevato ai sensi dell'art. 1917 c.c. facendo, comunque presente che nessun fatto illecito era stato posto in essere da esso concludente, a norma dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda attrice doveva, in ogni caso, essere rigettata. La Provincia di Asti, per suo conto, faceva presente che la domanda avversaria doveva essere rigettata atteso, da un lato, che gli attori avevano realizzato, negli anni addietro, per comodità di accesso alla loro proprietà opere quanto mai inopportune, dall'altro, che la strada comunale Stangona, priva di fossati adeguati e di opere di regimazione delle acque, funzionava da convogliatore delle acque e dei detriti sulle strada provinciale e, quindi, nella proprietà degli attori, da ultimo, infine, che le acque, di per sè non avrebbero cagionato alcuna lesione, se gli attori non avessero fatto eseguire, quasi in aderenza ai muri della loro proprietà, scavi a cielo aperto, per costruire una condotta fognaria.
Tutto ciò premesso l'Amministrazione provinciale chiedeva, in via principale il rigetto di ogni domanda attrice e, in via subordinata, in caso di declaratoria di sua responsabilità, di essere rimborsata di quanto di ragione dal Comune di Asti, nei cui confronti proponeva espressa domanda.
Autorizzata la chiamata in causa della Unipol questa costituitasi in giudizio resisteva a, ogni avversa pretesa, deducendo, in particolare, la inoperatività della polizza, atteso che i fatti dedotti, lungi dall'essere accidentali, si erano più volte verificati senza che l'amministrazione comunale, sebbene sollecitata, avesse mai posto in essere le opere necessarie per la manutenzione dei fossi, chiedendo, pertanto, il rigetto di ogni domanda. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 14 marzo - 12 luglio 1997, dichiarava entrambi i convenuti responsabili per i fatti oggetto di lite e li condannava a pagare in solido, ai due attori, la somma di L.
6.200.000 oltre interessi legali, con condanna della Unipol a tenere indenne il comune di Asti dal pagamento delle somme da corrispondere agli attori. Gravata tale pronunzia in via principale dalla Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. e in via incidentale dal Comune di Asti nonché da MO OV e AR SA e dalla Amministrazione provinciale di Asti, la corte di appello di Torino con sentenza 17 dicembre 1999 - 20 gennaio 2000 mentre accoglieva l'appello proposto della Unipol s.p.a., assolvendo di conseguenza la stessa dalla domanda di manleva proposta dal comune di Asti rigettava gli appelli incidentali.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 10 marzo 2000 ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile 2000 la Provincia di Asti, affidato a cinque motivi.
Resiste, con controricorso il Comune di Asti.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede MO OV e AR SA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I giudici del merito hanno ritenuto la concorrente responsabilità, per fatti dannosi a carico del proprio immobile, denunziati da MO OV e da AR SA, anche della Amministrazione provinciale di Asti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietaria della strada provinciale n. 59, Asti - Acqui, fronteggiante la proprietà dei predetti, attesa la inidoneità delle canalizzazioni di tale strada provinciale.
2) Con il primo motivo parte ricorrente censura rulla parte "de qua" la sentenza gravata denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, punti 4 e 5".
Si osserva infatti, che per consolidata giurisprudenza l'art. 2051 c.c. è inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando gli stessi sono oggetto di uso generale e diretto da parte degli utenti e quando la loro estensione sia tale da non consentire l'esercizio di un continuo e efficace controllo. 3) La deduzione è infondata.
Come emerge dalle stesse pronunzie ricordate in ricorso questa Corte esclude la presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., in caso di enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia te vigilanza sulla cosa (Cass. 15 gennaio 1996, n. 265). In altri termini, in tanto può escludersi la responsabilità dell'ente pubblico per danni causati da cose in custodia dello stesso a causa della loro utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi che ne limiti in concreto la possibilità di custodia e di vigilanza, in quanto si tratti di danni non prevedibili causati da un sopraggiunto vizio o difetto delle cose (ad esempio, in caso di imprevista insidia sulla strada).
Nella specie, per contro, è stata ritenuta la responsabilità della Provincia di Asti per carenze della sua strada già in sede di progettazione.
È palese, pertanto, che deve trovare applicazione il diverso, pur esso pacifico principio giurisprudenziale, in forza del quale la discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, cosi che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi (cfr. Cass. 26 gennaio 1999, n. 674). Pacifico quanto precede è evidente che la detta responsabilità dell'ente pubblico, per carenze originarie nella progettazione di un'opera pubblica o nella sua realizzazione secondo modalità non corrette, non ha un diverso regime (del tutto ingiustificato a arbitrario) a seconda che trattisi di opera pubblica di limitate dimensioni e il cui uso è precluso alla generalità a, piuttosto di opera di notevole dimensioni e di utilizzazione generale da parte dei terzi (cfr., Casa. 27 gennaio 1988, n. 723, nonché Cass. 20 novembre 1998, n. 11749; Casa. 28 aprile 1997, n. 3630). 4) I giudici del merito, hanno ritenuto, sulla base della relazione di consulenza in atti, nonché alla luce di tutte le altre risultanze di causa, da un lato, che la Provincia fosse corresponsabile (con il comune di Asti) dei danni patiti dagli attori MO e AR, dall'altro che la stessa non avesse dimostrato che i danni fossero imputabili a caso fortuito.
Hanno accertato, in particolare, quei giudici, che "i fossi laterali alla strada provinciale non possono ritenersi adeguati alla conformazione dei luoghi, se è pacificamente risultato che, all'altezza della confluenza sul predetto lato sinistro della strada comunale Stangonia non sono in grado di regolare ed allontanare dal sopraindicato immobile, sito di fronte, sul lato opposto id est l'immobile di proprietà MO - AR e per il quale è causa oltre alle acque piovane direttamente, ricadenti sul piano viabile della provinciale stessa... anche quelle che, provenendo dalla strada comunale Stangona, in presenza di precipitazioni di carattere temporalesco e di una certa durata, tracimano normalmente dal fossato comunale, stramazzano dalle strozzature del cavalcafossi e ruscellando sul piano declive della strada Stangona riescono a superare il dislivello del punto di mezzaria della provinciale riversandosi verso l'ingresso del cortile MO - AR". Sempre al riguardo quei giudici hanno evidenziato, altresì:
- da un lato, che "il ruolo della strada provinciale non può essere limitato a semplicemente trasmettere a valle ciò che essa riceva da monte, se appena si consideri che gli eventi dannosi di cui è causa oltre ad essere ben noti all'amministrazione provinciale... erano pacificamente privi del carattere della eccezionalità e ben potevano essere contrastati a mezzo di opere di contenimento e regimentazione delle acque che, sia pure disordinatamente, provenivano dalla strada comunale";
- dall'altro, che "sulle canalizzazioni della strada provinciale gravava comunque l'obbligo di garantire la proprietà immobiliare attrice dal ruscellamento delle acque piovane provenienti in maniera non imprevedibile, ne' inevitabile con l'ordinaria vigilanza incombente ex art. 2051 c.c. sul custode, dalla soprastante strada comunale Stangona".
5) Nella parte de qua la sentenza è impugnata dalla Provincia di Asti con gli altri motivi, tutti intimamente connessi e da esaminare congiuntamente.
Denunzia la ricorrente, in particolare:
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., ulteriore profilo e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, punti 4 e 5", attesa che i giudici del merito avrebbero ritenuto la sua responsabilità pure nell'assenza, nella fattispecie, del nesso di causalità tra strada provinciale e sue pertinenze (cose in custodia) e il danno lamentato secondo motivo;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., ulteriore profilo e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, punti 4 e 5", considerato che i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità della provincia ex art. 2051 c.c. sulla base di un dovere e di un obbligo di custodia in capo alla provincia stessa che appaiono destituiti di fondamento giuridico, oltre che di, in qualche modo, anche irragionevoli terzo motivo;
- "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., ulteriore profilo e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, punti 4 e 5", stante la insufficiente, anzi addirittura omessa motivazione della Corte stessa circa la mancanza di prova liberatoria da parte della Provincia quarto motivo;
- "contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa punto decisivo della controversia (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.)", considerato che è stata ritenuta la responsabilità di essa concludente, concorrente con quella della provincia, pur essendo pacifico da un lato che il comune di Asti aveva agito con dolo, mentre la responsabilità della Provincia è stata affermato per fatto fortuito o fatto altrui quinto motivo.
6) I riassunti motivi sono, per alcuni versi, inammissibili, per altro, manifestamente infondati.
5.1. In particolare deve, in limine, evidenziarsi la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui richiama, "per relationem" le difese già svolte nell'atto di appello e ulteriormente sviluppate nella memoria conclusionale e di replica, che giusta gli assunti della ricorrente - non sarebbero state oggetto neanche di un accenno in motivazione, da parte dei giudici "a quibus".
Si osserva - in particolare - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (Cass. 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto ("in procedendo" o "in iudicando"), non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. 13 gennaio 1996, n. 252).
È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti ne' ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati "per relationem".
5.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che i giudici di appello, ben lungi dall'ignorare le difese in questione hanno puntualmente, e correttamente confutate, osservando "nè ad integrare la prova liberatoria di cui si è detto giovano le considerazioni, inammissibili, perché tardive - essendo state per la prima volta svolte in comparsa conclusionale - circa l'asserita compromissione e lo sconvolgimento che il sistema locale di regimentazione delle acque piovane avrebbe subito in conseguenza del 'consistente processo di insediamenti abitativi e produttivi nella zona agevolato dal rilascio da parte del Comune di Asti di concessioni edilizie". Pacifico in linea di fatto, quanto precede, e' di palmare evidenza che parte ricorrente al fine di sottoporre alla attenzione di questa Corte la problematica "de qua" era onerata, non solo di riportare, puntualmente, le considerazioni asseritamente trascurate dal giudice di merito, ma anche di dedurre e dimostrare, adeguatamente, che in realtà si trattava di questioni non introdotte per la prima volta in comparsa conclusionale ma già appartenenti al "thema decidendum" del giudizio di appello, indicando, puntualmente, in quale atto del giudizio le stesse erano state, nel rispetto del principio del contraddittorio, prospettate.
In assenza di tutte tali precisazioni il motivo, come anticipato, deve essere dichiarato inammissibile.
5.3. Quanto ancora, alla ripetutamente dedotta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" su punti decisivi della controversia si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del propria convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Case. 20 novembre 2002, n. 16334 e Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass., 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360 c.p.c., n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra è palese la manifesta infondatezza delle censure in esame.
Parte ricorrente, infatti, anziché evidenziare vizi, di sorta, sul piano logico, o giuridico, nel ragionamento svolto dalla sentenza gravata si limita - "contra legem" e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità a una nuova, diversa lettura, delle risultanze di causa.
5.4. Quanto, in particolare all'affermazione, ricorrente, sviluppata nei singoli motivi sotto diverse angolazioni, e secondo cui, in particolare, i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità della provincia ex art. 2051 c.c. sulla base di un dovere e di un obbligo di custodia in capo alla provincia stessa che appaiono destituiti di fondamento giuridico, oltre che, in qualche modo, anche irragionevoli, atteso che la strada provinciale non è franata, così causando danni alla proprietà MO e che le acque che hanno causato danni alla detta proprietà non erano solo quelle convogliate dalla strada provinciale, l'assunto è per più versi inconsistente.
5.4.1. Da un lato, infatti, si ripropone, inammissibilmente, come osservato sopra, una nuova lettura delle risultanze di causa, diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, preclusa in questa sede di legittimità.
5.4.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto evidenziato sopra, si osserva (come del resto già ricordato in sede di esame del primo motivo) che giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi (cfr., ad esempio, Cass. 28 aprile 1997, n. 3631, resa in una fattispecie per molti aspetti, analoga alla presente nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità dell'amministrazione per non aver munito una strada di fossi laterali di scolo, fatto dal quale era derivato un incontrollato e notevole deflusso di acqua sui terreni confinanti, con conseguente danneggiamento).
Essendosi i giudici del merito, allorché hanno affermato - come riportato sopra - che sulle canalizzazione pertinenziali della strada provinciale grava comunque l'obbligo di garantire la integrità degli immobili lungo la strada, attenuti al riferito principio di diritto è palese la totale infondatezza, come anticipato, anche del motivo in esame.
Nè, ancora, è pertinente il rilievo - ampiamente sviluppato in ricorso - secondo cui le scarpate ai margini della strada provinciale dovevano essere progettate e realizzate in modo tale da convogliare esclusivamente le acque che cadevano su detta strada, a prescindere da quelle a monte, già presenti nella strada comunale. Se, infatti, le opere pubbliche devono essere eseguite in modo tale da non costituire pregiudizio per i beni di terzi e se - come incontroverso - la strada provinciale di cui si discute, e le sue pertinenze (in particolare le scarpate) sono state costruite in modo tale da non essere in grado da fare adeguatamente defluire tutte le acque insistenti sulla stessa (da qualsiasi parte provengano) e quindi da costituire fonte di danno per i fabbricati esistenti ai suoi lati, è palese che sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario, senza che spieghi alcuna rilevanza l'approfondita indagine svolta in ricorso al fine di dimostrare cosa siano e a cosa servano i fossi laterali stradali.
5.5. L'assunto, ancora, ampiamente sviluppato in ricorso, volto a dimostrare che sussisteva nella specie una ipotesi di caso fortuito, è del tutto inconsistente.
In primo luogo è di palmare evidenza che è rimesso al giudice del merito l'accertamento, non sindacabile in sede di legittimità ove - come nella specie - adeguatamente e congruamente motivato, se nel caso concreto, il proprietario della cosa abbia, o meno, dato la prova che il fatto denunziato si è verificato per caso fortuito (ai sensi dell'art. 2051 c.c., ultima parte). In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che la circostanza esistenza di un caso fortuito è stata puntualmente esclusa dai giudici di merito che hanno accertato, da un lato, un difetto di progettazione, e di esecuzione, della strada in questione, quanto allo smaltimento delle acque, specie in presenza di precipitazione di una certa intensità, dall'altro, che la Provincia era stata informata degli inconvenienti causati dalla strada per cui è controversia e ciononostante ha tenuto un comportamento totalmente omissivo.
Quanto precede dimostra, altresì, l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, che denunzia, appunto, la pretesa contraddittorietà o la illogicità della motivazione della sentenza gravata, sotto il profilo che è stata ritenuta la responsabilità solidale del Comune e della Provincia, ancorché il primo debba rispondere per dolo e la seconda per non avere previsto e evitato i comportamenti dolosi altrui, cioè, in buona sostanza per fatto fortuito o altrui. È sufficiente, al riguardo, infatti, considerare che in caso di concorso di responsabilità nulla si oppone che un soggetto risponda a titolo di dolo (nella specie: il comune) e l'altro (nella specie:
la provincia) a titolo di colpa.
6) Risultato totalmente infondato, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2003