Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato con riferimento alla condotta consistita nella stipulazione di un contratto di locazione simulato con i prossimi congiunti dello straniero, quale atto idoneo ad inserirsi nel procedimento amministrativo culminante con il rilascio del titolo di soggiorno, anche se, poi, alcun ingresso illegale era avvenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 28819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28819 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
288 19 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 713/2014- ARTURO CORTESE Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO N. 809/2014- Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IZ N. IL 13/04/1958 avverso la sentenza n. 2815/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott che ha concluse per Udita, per la parte civile, Udit i difensor Avv SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 809/2014 R.G. * Udito, altresì, nella pubblica udienza: - il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, la quale ha conclu- so per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. Svolgimento del processo 1. In parziale riforma della impugnata sentenza del Tribuna- le di quella stessa sede, 4 febbraio 2010, di condanna dell'appel- lante MA CI per il delitto di cui all' articolo 12, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (così riqua- lificata l'imputazione originariamente formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), per il procurato ingesso ille- gale nel territorio dello Stato degli stranieri extracomunitari EL AN, NT, BA Upul Indrajith, Abo- obuckerr ED TH, Gam Acharige Gaya Suranghi, میں IR ER Nabeesatyul IS, Warnakulasuryal Kattakuttige Fernando Esta Moureen Jessica, Pethiduage. Don AY MA De IL, EN AR GE AR HK SA, UN DU GE SH AN, ED Rafaide- en ED IS, Magsymbol IM BI CA OR Paul, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 17 dicembre 2012 e depositata il 29 gennaio 2013, ha assolto l'appellante, perché il fatto non sussiste, limitatamente alle condotte relative agli stranieri EL, NT e Aboobu- ckerr ED;
ha, ancora, prosciolto il CI, essendo il re- ato estinto per prescrizione, limitatamente alle condotte relati- ve agli stranieri Warnakulasurya, Pethiduage, Gunawararda- na, ED RA, IT e OR;
ha confermato nel resto la condanna e ha rideterminato la pena in un anno, tre mesi di reclusione e settemila euro di multa. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE * Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 809/2014 R.G. I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, agente im- mobiliare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate negli anni 2004 e 2005, aveva compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale degli stranieri nel ter- ritorio dello Stato, formando «falsi» contratti di locazione, apparentemente stipulati con i congiunti residenti in Italia de- gli stranieri e finalizzati a ottenere la dichiarazione di idoneità dell'alloggio, necessaria, a sua volta, per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a 2. quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legitti- mità, la Corte territoriale ha osservato quanto appresso. -2.1 – Deve essere disattesa la tesi difensiva, della insussistenza del reato, sotto il profilo che la fattispecie non si sarebbe perfe- zionata in quanto nessuno straniero aveva fatto ingresso illega- le nel territorio dello Stato;
si tratta di reato di pericolo o a میل consumazione anticipata;
e proprio, in termini, la giurispru- denza di legittimità ha ravvisato il perfezionamento della fatti- specie delittuosa nel procacciamento di «fittizie comunicazioni di cessioni di fabbricato e dichiarazioni di sistemazioni alloggiati- ve» (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012 - dep. 02/05/2012, Cosenza, Rv. 253209).
2.2 Neppure è fondata la contestazione dell'appellante in or- dine alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato;
è, bensì, vero che i «falsi» contratti avrebbero potuto essere astratta- mente utilizzati, dagli stranieri regolarmente e legalmente resi- denti, per ottenere la carta di soggiorno (e, pertanto, prescin- dendo dalla finalità contemplata dalla norma incriminatrice dell'ingresso o della permanenza illegali nel territorio dello Sta- to); tuttavia, nella specie, come risulta dalle richieste per la di- chiarazione di idoneità dell'alloggio, i «falsi» documenti erano tutti preordinati al conseguimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
sicché la non occasionalità del- la attività delittuosa del giudicabile comportava che NI ben conoscesse la reale destinazione dei contratti;
d'altro canto non è ragionevole supporre che qualsiasi straniero, regolarmen- 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 809/2014 R.G. * Udienza del 22 maggio 2014 te residente, per avere la carta in questione, rischiasse di perde- re il permesso di soggiorno utilizzando un atto «falso». -2.3 In relazione ai reati per i quali è intervenuta la conferma della condanna non è maturata la prescrizione. Il termine a quo decorre, infatti, non dalla data apposta sul contratto, trattandosi di atto fittizio, bensì dalla data di pre- sentazione al comune di Firenze della istanza di rilascio della dichiarazione di idoneità dell'alloggio (attestata dal timbro di deposito), in quanto in quel preciso «momento [...] il falso con- tratto di locazione è stato utilizzato».
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministe- ro del difensore di fiducia, avvocata Elena Benucci, mediante atto recante la data del 7 novembre 2013, depositato l'8 no- vembre 2013, col quale ha sviluppato quattro motivi. ―3.1 Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all' articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché vizio della motivazione. Il ricorrente sostiene: il delitto ritenuto è reato di evento e non di pericolo;
tanto è dimostrato dalla novellazione della previ- gente formulazione normativa «atti diretti a favorire» con quel- la attuale, anche alla luce dei lavori preparatori (relazione del Servizio studi della Camera dei Deputati, 6 luglio 2007, n. 99); se si fosse trattato di reato di pericolo, la norma avrebbe dovu- to contenere la clausola «anche se l'ingresso da parte dello stra- niero non avviene»; nella specie i congiunti residenti neppure hanno presentato la domanda per la concessione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
comunque non hanno ottenuto il visto di ingresso e nessuno straniero è immi- grato;
peraltro, anche supponendo che si tratti di reato di peri- colo, non sarebbe in alcun caso integrata la fattispecie delit- tuosa;
il ricorrente si è limitato a formare i «contratti ideologi- 4 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 809/2014 R.G. * camente falsi»; i compartecipi hanno soltanto prodotto i con- tratti in parola al Comune fiorentino a corredo della istanza di rilascio del certificato di idoneità allogiativa, senza presentare la «domanda di ricongiungimento familiare all'Ufficio stranieri»>; pertanto non si sono mai «realizzate le concrete condizioni per consentire l'ingresso» illegale degli stranieri in Italia;
e, comun- que, la condotta di CI «si è fermata ben prima che tali con- dizioni si realizzassero». - Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi 3.2 dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod.proc. pen. manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento dell'e- lemento psicologico del delitto. Il ricorrente sostiene: la Corte territoriale non ha dato conto del proprio convincimento circa la consapevolezza dell'imputa- to riguardo la destinazione dei contratti;
non è possibile affer- mare al di là di ogni ragionevole dubbio che CI suppones- M se che quei contratti servivano per «il ricongiungimento fami- liare piuttosto che per [...] la carta di soggiorno».
3.3 Col terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod.proc. pen. manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione. Il ricorrente sostiene: il termine di prescrizione decorre dalla data dei contratti, coincidente con quella, affatto certa, del- la registrazione (e del pagamento del relativo tributo, do- cumentato per alcuni dei contratti dai modelli F24 allegati). La autenticità del timbro dell'Ufficio del registro non ha costi- tuito oggetto di contestazione. Manifestamente illogica è la supposizione della Corte territoria- le che i contratti possano essere stati formati in epoca posterio- re alla loro registrazione.
3.4 Col quarto motivo il difensore eccepisce la prescrizione di tutti i reati, ormai comunque maturata anche a far decorrere il 5 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 809/2014 R.G. termine relativo dalla data della presentazione della istanza di rilascio della dichiarazione di idoneità dell'alloggio. -4. Alla odierna udienza questa Corte suprema di cassazione, in limine, ha disatteso la istanza difensiva di differimento della discussione, non configurandosi nella situazione prospettata dal difensore legittimo impedimento. Quindi, in esito alla relazione della causa, il Procuratore gene- rale della Repubblica presso questa Corte ha rassegnato le con- clusioni riportate in epigrafe. Ragioni della decisione 1. Il ricorso merita - nei termini e nei limiti che seguono - ac- - coglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. - La più recente giurisprudenza di questa Corte suprema di cas- رسد sazione è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto di cui all'articolo 12 d.lgs n. 286 del 1998, consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona nello Stato, ha natura di reato di pericolo o a consu- mazione anticipata ed è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo» (Sez. 1, n. 27106 del 16/06/2011 - dep. 12/07/2011, Giurato, Rv. 250803; cui adde Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012 - dep. 02/05/2012, Cosenza, Rv. 253209; Sez. 1, n. 1082 del 04/12/2008 - dep. 13/01/2009, Malik, Rv. 242487; Sez. 1, n. 38159 del 23/09/2008 - dep. 07/10/2008, P.G. in proc. Dimcea, Rv. 241130; Sez. 1, n. 10716 del 28/02/2008 - dep. 07/03/2008, P.G. in proc. Policiuc, Rv. 239565; Sez. 1, n. 10255 del 28/02/2008 - dep. 06/03/2008, P.G. in proc. Petrica Constantin, Rv. 239239; Sez. 1, n. 34053 del 06/10/2006 - dep. 11/10/2006, P.M. in proc. Buza e altro, Rv. 234803). La ridetta natura di reato di pericolo comporta, poi, il corolla- rio che, ai fini del perfezionamento del delitto in parola, non è necessario che l'agente realizzi la condizione sufficiente a 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 809/2014 R.G. * Udienza del 22 maggio 2014 procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero;
basta, invece, che ilsoggetto attivo ponga in essere, con la propria condotta, una condizione (necessaria o no), teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero, perché sia integrata la situazione di pericolo, la quale rappresenta l'oggetto giuridico della norma incriminatri- ce. Nella specie la formazione del contratto simulato di locazione con i prossimi congiunti dello straniero di per sé sola - non consente, ovviamente, a costui di immigrare, ma costituisce, indubbiamente, atto diretto a procurare l'ingresso illegale, per la idoneità a inserirsi costituendone elemento - nella sequen- za del procedimento amministrativo culminante col rilascio del titolo di soggiorno.
3. Assorbente (rispetto all'esame della residua censura del ri- corrente) è il rilievo della prescrizione dei delitti, maturata prima dell'inoltro degli atti a questa Corte suprema di cassa- zione. Considerate l'epoca della commissione dei reati (sicuramente non posteriore alle date delle registrazioni dei singoli contratti simulati, l'ultima delle quali eseguita, per quanto risulta ex ac- tis, il 2 settembre 2005), il massimo edittale della pena prevista per il delitto e il prolungamento conseguito al decreto disposi- tivo del giudizio e alla sentenza di condanna di primo grado, il 2 marzo 2013 è spirato il termine della prescrizione, ai sensi de- gli articoli 157, 158, 160 e 161 cod. pen. (nel testo novellato, vigente, retroattivamente applicabile, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., trattandosi della legge più favorevo- le peril reo, e non trovando applicazione la clausola di ultrat- tività delle previgente disciplina contenuta nella norma di di- ritto intertemporale di cui all'articolo 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251). In proposito è d'uopo considerare, che, trattandosi di reato di pericolo, c.d. formale o di pura condotta, l'azione delittuosa dell'imputato si è esaurita colla sottoscrizione dei contratti 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 809/2014 R.G. * Udienza del 22 maggio 2014 simulati, nulla rilevando le ulteriori attività dei compartecipi di uso dell'atto negoziale, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione riguardo al ricorrente. -4. Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza im- pugnata, essendo i reati estinti per prescrizione - in difetto del- la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. per l'adozione di una formula as- solutoria.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio la sentenza impugnata. perché i reati so- no estinti per prescrizione. Così deciso, il 22 maggio 2014. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Arturo Corfese) (Massimo Vecchio) S antino Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 LUG 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8