Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 12 comma primo D.Lgs. n. 286 del 1998, che punisce le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, prevede un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possano assumere rilevanza la durata o le finalità dell'entrata o del transito, né tantomeno la direzione o la destinazione finale dello straniero in transito (Conf. sez. I, 28 febbraio 2008, n. 10250, PG in proc. Suciu, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2008, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 28/02/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 364
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029363/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) TI PE CA N. IL 06/04/1977;
avverso SENTENZA del 08/05/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore Avv. FRATARCANGELI R., che quale sostituto processuale, ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G.. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata l'8 maggio 2007 il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratrica, assolveva, perché il fatto non sussiste, TI IC CA dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, a lui contestato per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Austria, in cui non hanno titolo di residenza permanente, due cittadini rumeni clandestini nel territorio nazionale e nell'area Schengen, trasportandoli in auto lungo l'autostrada A 23.
Ad avviso del Tribunale il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, e successive modifiche non è configurabile nel caso in cui il favoreggiamento sia finalizzato esclusivamente a consentire il rientro dello straniero nel territorio di origine e non siano stati acquisiti elementi obiettivi alla stregua dei quali ritenere che il viaggio fosse finalizzato a favorire l'ingresso e la permanenza dei trasportati in altro Paese per il quale erano privi di titoli di residenza permanente.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, il quale denuncia violazione di legge, in quanto il reato sussiste anche nel caso di mero ingresso nel territorio di altro Stato, in assenza di titolo legittimo, e, in ogni caso, è rimasto indimostrato l'assunto dell'imputato di essere diretto in Romania, suo Paese di origine. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il testo originario del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dal L. n. 189 del 2002, art. 11, comma 1, lett. a), (modif. dal D.L. n.241 del 2004, art. 1 ter, comma 1, conv. in L. n. 271 del 2004), che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che la nuova norma incriminatrice ne ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale in altri Stati.
E ciò in puntuale adempimento dell'impegno assunto dallo Stato italiano di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'Accordo di Schengen: con particolare riguardo, peraltro, allo specifico impegno assunto con le successive Convenzioni di applicazione di stabilire sanzioni adeguate anche nei confronti di chiunque "aiuti o tenti di aiutare uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente", in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
Di talché, la portata letterale e la ratio del precetto di cui al novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, nel colpire le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, lasciano intendere, con assoluta chiarezza, che la fattispecie criminosa corrisponde ad un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", senza che possano assumere alcuna rilevanza l'effettività, la durata o le finalità dell'"entrata" o del "transito", ne' tantomeno la "direzione o la "destinazione finale" dello straniero in transito.
In conclusione, poiché la sentenza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto sopra enunciato, deve pronunciarsene, in accoglimento del ricorso immediato per cassazione del P.G., l'annullamento con rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 28 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008