Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo, sicchè è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata dell'ingresso, né la destinazione finale del trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1429
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028324/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL OO AH, N. IL 01/01/1957;
avverso SENTENZA del 14/06/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI L. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Rubeo Stefano in sostituzione dell'avv. Marciano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il 14 giugno 2007 la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del locale Tribunale in data 21 luglio 2005 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato LI BO ED colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, per avere fatto favorito l'ingresso illegale in territorio italiano di due sedicenti cittadini pakistani. Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso e dal concorrente nel reato AZ ED, che concordemente riferivano di essersi recati a Innsbruck con l'auto intestata a AZ e di avere ivi prelevato i due cittadini extracomunitari che, insieme con loro, avevano varcato la frontiera del Brennero.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LI, il quale lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161 c.p.p. con riferimento all'elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio, inidonea a garantire l'effettività della conoscenza del processo e l'esercizio in concreto dei diritti di difesa;
b) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato;
c) manifesta illogicità della motivazione circa gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Relativamente al primo motivo di censura la Corte osserva che nel primo contatto con l'autorità procedente - giudice, pubblico ministero o anche polizia giudiziaria - l'imputato o la persona sottoposta alle indagini che non si trovi in stato di detenzione o internamento viene invitato ad eleggere domicilio con l'avvertimento che, qualora tale indicazione non avvenga o non sia comunicate successive variazioni di domicilio, le notificazioni avverranno presso il difensore. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza è, all'evidenza, esente da vizi giuridici, avendo correttamente evidenziato l'avvenuta elezione di domicilio di LI presso il difensore d'ufficio, di cui venivano specificati, oltre alle complete generalità, anche il domicilio professionale, il recapito telefonico e il fax.
2. Per quanto riguarda la seconda e la terza doglianza, anch'esse manifestamente infondate, occorre sottolineare che il testo originario del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dal L. n. 189 del 2002, art. 11, comma 1, lett. a), (modif. dal D.Lgs. n.241 del 2004, art. 1 ter, comma 1, conv. in L. n. 271 del 2004), che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che la nuova norma incriminatrice ne ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale in altri Stati.
E ciò in puntuale adempimento dell'impegno assunto dallo Stato italiano di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'Accordo di Schengen: con particolare riguardo, peraltro, allo specifico impegno assunto con le successive Convenzioni di applicazione di stabilire sanzioni adeguate anche nei confronti di chiunque "aiuti o tenti di aiutare uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente", in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
Di talché, la portata letterale e la ratio del precetto di cui al novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, nel colpire le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, lasciano intendere, con assoluta chiarezza, che la fattispecie criminosa corrisponde ad un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", senza che possano assumere alcuna rilevanza l'effettività, la durata o le finalità dell'"entrata" o del "transito", ne' tantomeno la direzione o la "destinazione finale" dello straniero in transito.
La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente ritenuto sussistente il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, sulla base degli elementi probatori acquisiti (risultanze del verbale di arresto, dichiarazioni rese da AZ ED e LI BO ED), dai quali risulta che l'imputato procurò l'ingresso illegale dall'Austria in territorio italiano di due sedicenti cittadini pakistani e, quindi, pose in essere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di immigrazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 4 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009