Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, a fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione.
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B.M., per mezzo del difensore avv. Renato Giuseppe Alfarone, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine ai delitti di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 385 c.p. per evasione dagli arresti domiciliari alle ore 10,10 e 16,00 del 18 aprile, alle ore 19,20 del 19 aprile, alle ore 18,45 del 20 aprile, alle ore 10,25 del 2 maggio, alle ore 12,10, del 4 maggio ed in data 1 giugno 2017.In particolare, sulla base degli accertamenti corrispondenti alle date ed agli orari di cui all'imputazione effettuati da parte dei Carabinieri addetti al controllo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2020, n. 14401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14401 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
14401 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 784 Giorgio Fidelbo Presidente U.P. 05/11/2020 Orlando Villoni R.G.N. 36783/2019 Emilia Anna Giordano Martino Rosati Relatore Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano l'11/06/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui IE AN è stato condannato per il reato continuato di evasione, commesso in sei diverse occasioni, rispettivamente il 12.7.2016 alle ore 15,45 ed alle 21,10; il 12.7.2016 alle ore 11,15; il 6.8.2016; 1'8.8.2016, il 24.8.2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. - 385 cod. pen. Si assume che nei confronti dell'imputato sarebbero state emesse altre due sentenze, "all'epoca già definitive", per condotte di evasione compiute, rispettivamente, 1 il 16.7.2016 ed il 25.9.2016; non vi sarebbe prova che l'imputato tra il 12.7.2016 (data in cui sarebbe stato commesso uno dei fatti per il quale è intervenuta condanna nell'odierno processo) ed il 16.7.2016 abbia fatto ritorno presso la sua abitazione;
né vi sarebbe prova che tra il 6.8.2016 (data in cui sarebbe stato compiuto un altro episodio per cui è intervenuta condanna nel presente processo) ed il 25.9.2016 l'imputato abbia fatto ritorno presso la sua abitazione. La Corte, recependo il ragionamento del Tribunale, avrebbe rigettato il motivo di impugnazione sul presupposto errato che fosse onere della difesa fornire la prova del mancato rientro nel domicilio. Dunque, secondo il ricorrente, mancherebbe la prova che le evasioni siano state plurime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Rispetto ad uno specifico motivo di appello, sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame, la Corte di appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale sul presupposto che, "in assenza di elementi di prova che neppure l'indagato ha allegato" non sarebbe "plausibile" ritenere che questi si fosse allontanato dalla propria abitazione per segmenti temporali "lunghi"; si è aggiunto che in tal senso deporrebbe anche la circostanza che FR fu trovato nei pressi della propria abitazione, e, dunque, l'assenza sarebbe stata "breve".
3. Si tratta di un ragionamento non condivisibile.
3.1. La Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito che violano il divieto di bis in idem sostanziale, dettato dall'art. 649 cod. proc. pen., la pluralità di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è sostanzialmente protratto l'allontanamento del soggetto dal luogo ove era detenuto, laddove si accerti che l'effetto permanente del primo ingiustificato allontanamento non sia stato interrotto con un concreto e stabile rientro in quel luogo, attuato in maniera tale da permettere un controllo da parte delle autorità competenti (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Pantaleo, Rv. 266785; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2020, Silvestri, Rv. 247819). Nel caso di specie, dunque, l'imputato poteva essere condannato per una pluralità di fatti di evasione solo se vi fosse stata la prova che dopo ogni singolo episodio contestato, IE avesse fatto rientro in concreto ed in modo stabile nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione.
3.2. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 2 4 La sentenza impugnata, da una parte, sembra infatti attribuire all'imputato l'onere di fornire una prova impeditiva, liberatoria, quella cioè di dimostrare di non essere tornato nel luogo in cui era ristretto, e, dall'altra, valorizza in modo inferenziale una serie di circostanze- il luogo in cui fu trovato l'imputato- obiettivamente non dimostrative dell'assunto accusatorio. In tal modo si sono violate le regole dell'accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio, e si è sostanzialmente addossata all'imputato la prova di un fatto "liberatorio" finalizzato ad esonerarlo da una presunzione di responsabilità "per posizione". Si è costruito un meccanismo presuntivo, quello per cui - in assenza di prova contraria - dovrebbe ritenersi che il soggetto evaso sarebbe in un dato momento rientrato nel luogo in cui era ristretto, che svuota, sostanzialmente vanificandolo, l'obbligo di motivazione relativo alla prova della condotta penalmente rilevante, finendo per sovrapporre l'obbligo dell'accertamento della responsabilità penale con l'indifferenza probatoria. Né il meccanismo presuntivo pare sorretto dalla esposizione di massime di esperienza di empirica plausibilità: anche sul punto il ragionamento della Corte è carsico.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio;
la Corte di appello ricostruirà i fatti e accerterà i limiti entro cui perimetrare la responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssa Rosd при * DIX 3