Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", non rilevando l'effettività, la durata o le finalità dell'"entrata" o del "transito", né la "direzione" o la "destinazione finale" dello straniero in transito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2008, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 28/02/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 393
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030716/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) POLICIUC IONUT N. IL 18/03/1982;
avverso SENTENZA del 05/06/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per a.c.r..
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza del 5/6/2007 il Tribunale di Tolmezzo assolveva l'imputato in epigrafe dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, ritenendo insussistente il fatto in quanto la destinazione finale del viaggio dei passeggeri trasportati, cittadini rumeni, era costituito, a dire degli stessi soggetti interessati, dal paese del quale costoro avevano la cittadinanza e la residenza (Romania), nonostante fosse previsto il transito in Austria. Il P.G. proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza per violazione di legge, deducendo che, a prescindere dall'erroneo profilo della ritenuta inversione dell'onere probatorio a carico dell'accusa, il reato in esame è integrato anche dall'agevolazione del passaggio attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero.
2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il testo originario del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 11, comma 1, lett. a), (modif. dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1 ter, comma 1, conv. in L. n. 271 del 2004), che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che la nuova norma incriminatrice ne ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale in altri Stati.
E ciò in puntuale adempimento dell'impegno assunto dallo Stato italiano di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'Accordo di Schengen: con particolare riguardo, peraltro, allo specifico impegno assunto con le successive Convenzioni di applicazione di stabilire sanzioni adeguate nei confronti di chiunque "aiuti o lenti di aiutare uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Varie contraente", in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
Di talché, la portata letterale e la ratio del precetto di cui al novellato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, nel colpire le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, lasciano intendere, con assoluta chiarezza, che la fattispecie criminosa corrisponde a un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", senza che possano assumere alcuna rilevanza l'effettività, la durata o le finalità dell' "entrata" o del "transito", ne' tantomeno la "direzione" o la "destinazione finale" dello straniero in transito.
3. - In conclusione, poiché la sentenza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto sopra enunciato, deve pronunciarsene, in accoglimento del ricorso immediato per cassazione del P.G., l'annullamento con rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008