Sentenza 16 giugno 2011
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto di cui all'art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona nello Stato, ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata ed è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella domanda presentata allo sportello unico dell'immigrazione presso la prefettura volta all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di numerosi stranieri in un'azienda agricola rivelatasi inesistente).
Commentario • 1
- 1. Modello Riace, quale gravità indiziaria? (Cass. 14418/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2011, n. 27106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27106 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/211
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 2221
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 6235/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT ER, N. IL 02/12/1987;
avverso l'ordinanza n. 15/2011 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 18/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Sabato Giuseppe, in sostituzione dello avv. Pace Salvatore di Catania.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18.1.2011, il Tribunale di Brescia, investito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame formulata da AT AL, nei cui confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3. In particolare veniva ritenuto che il
IU aveva favorito nell'anno 2010, l'ingresso irregolare di stranieri nel nostro paese, atteso che era stato accertato che molte richieste di regolarizzazione di stranieri (ben 171 in Italia e 30 su Mantova) avevano portato l'indicazione dell'azienda agricola dell'indagato che era inesistente, così come era inesistente il luogo in cui veniva dichiarato avere sede l'azienda, indicata come luogo di occupazione lavorativa per gli stranieri da fare collocare nel nostro paese. Il tutto finalizzato ad ottenere il nulla osta al lavoro ed il visto di ingresso per cittadini del Bangladesh. Il Tribunale sottolineava che si ha riguardo ad un delitto a punizione anticipata;
la natura della richiesta ex art. 22 (domanda da presentare allo sportello unico dell'immigrazione presso le Prefetture, volta all'assunzione con contratto di lavoro subordinato dello straniero) è elemento essenziale per l'avvio della procedura amministrativa, con il che costituisce atto idoneo diretto a procurare l'ingresso. Ne consegue che se la richiesta di nulla osta si fonda su false attestazioni, viene integrato perfettamente il reato contestato. Veniva poi aggiunto che detta procedura prevede la collaborazione del soggetto indicato nell'istanza telematica che si propone come datore di lavoro, a cui solo potrà essere consegnata da parte della competente amministrazione la relativa documentazione, il che portava a concludere per la necessaria attivazione del IU in prima persona, pur a fronte della sua negativa. In proposito, veniva ricordato che il medesimo risultava aver operato in concorso con AN BA (risultando aver trasmesso con lo stesso computer le domande in via telematica, in rapida successione) ed entrambi risultavano essersi recati in Prefettura a sollecitare l'evasione delle pratiche, secondo la testimonianza di NA OL. Lo stesso AN, del resto, aveva ammesso il coinvolgimento del IU in similari vicende verificatesi nel 2009. Poiché il IU non risultava avere terreni, ne' aziende agricole, ne' rustici, essendo occupato nel settore dei cantieri navali, veniva ritenuta assolutamente falsa l'attestazione di disponibilità a futura assunzione dallo stesso avanzata, dichiarazione che costituisce il presupposto per il successivo atto pubblico legittimante l'ingresso dello straniero.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato personalmente, deducendo:
2.1 Violazione di legge ed in particolare erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12: le domande presentate si manifestavano prima facie inaccoglibili, risultando indicata come sede dell'azienda un luogo inesistente, in provincia di Mantova. Dal che la difesa trae la conclusione in termini di inidoneità della condotta a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.
2.2 Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reato: in primo luogo sarebbe del tutto sfornito di base dimostrativa il fatto che l'inoltro delle domande sia avvenuto da un unico computer, poiché ciò attesta solo che si adoperò una medesima postazione. Nè rileva il fatto che siano state nelle domande inoltrate utilizzati i dati sensibili del IU, facilmente reperibili su face book e quindi non necessariamente coinvolgente in prima persona l'indagato. Ancora, non sarebbero stati acquisiti gli originali delle domande, onde verificare se siano stati esattamente riportati i dati dell'indagato, verifica che la difesa lamenta di non poter condurre allo stato. Le dichiarazioni del AN, accusatorie nei confronti del IU, si riferiscono ad una condotta del 2009 (su cui pendeva procedimento penale a Trento) e non a quella in contestazione, con il che sarebbe arbitraria l'operazione di apprezzamento in termini di indizio di detta dichiarazione. Secondo la difesa, il IU sarebbe stato del tutto all'oscuro dell'operazione di utilizzo dei suoi dati, così come lo furono i proprietari dei fondi rustici di cui il AN ebbe a falsificare i contratti di affitto, per simulare la sua natura di imprenditore agricolo.
Ancora, la difesa contesta che la testimonianza della NA possa avere valore indiziario a carico dell'indagato, visto che la stessa indicò il AN, ma non si vede come possa avere indicato il IU come accompagnatore di costui, visto che non lo conosceva;
sul punto nulla ebbe a dire il AN, per cui il dato sarebbe insufficiente a livello indiziario, non potendosi escludere che altro soggetto, spacciandosi per il IU, si sia presentato in Prefettura. La difesa insiste nel sottolineare che sono proprio le peculiari modalità telematiche di invio della domanda, previste dalla normativa vigente, a rendere particolarmente agevole che un soggetto terzo, utilizzando in maniera illecita i dati anagrafici di altra persona, compili ed inoltri le domande a nome di altro soggetto del tutto ignaro.
3. In data 22.3.2011 risulta che è stata revocata la misura della custodia cautelare in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A confutazione della tesi prospettata quanto all'asserita inidoneità della condotta posta in essere dall'indagato ad integrare l'ipotesi di reato in oggetto, il Tribunale ha fornito ampia e corretta motivazione con cui è stato spiegato che il reato è a consumazione anticipata ed è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo;
è stato aggiunto che le richieste di nulla osta inoltrate per via telematica, si profilano come atto idoneo all'ingresso illegale dello straniero anche a fronte della insussistenza delle condizioni di fatto e cioè del contesto lavorativo dichiarato, cui il rilascio del nulla osta è subordinato. Poiché trattasi di fattispecie et punizione anticipata il baricentro è spostato sulla direzione ed idoneità degli atti che ricorrono con la semplice presentazione della domanda, sempre che questa non si appalesi pacificamente inaccoglibile, così da inibire il procedimento amministrativo, circostanza che peraltro non veniva ritenuto ricorrere nella presente fattispecie, in cui la richiesta di nulla osta si presentava formalmente ineccepibile. Il primo motivo, ai limiti dell'ammissibilità, avendo dato il tribunale congrua confutazione alla doglianza già avanzata in primo grado, è quindi infondato. Anche il secondo motivo è privo di pregio, avendo dato conto il tribunale di una solida base inferenziale, da cui è stata desunta con alto grado di probabilità la attribuzione della condotta delittuosa all'indagato, considerato l'utilizzo di una medesima postazione di computer da cui vennero inoltrate per via telematiche in rapida successione tutte le trenta domande che portavano il nome del IU come potenziale datore di lavoro, il collegamento del IU con il AN, confesso sul punto, la chiamata in correità del IU ad opera del AN su fatti analoghi consumatisi nel 2009, l'indicazione testimoniale della NA, che indicò nel AN e in soggetto che dichiarò di chiamarsi IU, i soggetti che si presentarono in prefettura per conoscere l'andamento della procedura di richiesta di nulla osta. Gli argomenti difensivi tendenti a minare la solidità del compendio sul mero presupposto che altro soggetto abbia utilizzato i dati identificativi del IU, si infrangono con scenari di assoluta implausibilità e con il dato obiettivo che il IU operò nel precedente anno in collegamento con il AN (confessò sul punto) proprio sul fronte della falsa attestazione di disponibilità all'assunzione di stranieri in una azienda agricola rivelatasi inesistente. Si deve concludere che la valutazione in termini di attitudine dimostrativa degli indizi raccolti e di ritenuta univoca significazione è stata corretta e non poteva non portare ad un giudizio di gravità del compendio indiziario, rispondente non solo ai principi di diritto, ma anche alle regole della logica. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011