Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtù del tenore testuale assunto dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 9248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9248 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3008
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 24489/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE IM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/04/2014 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Oldi Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione quanto al capo A);
annullamento con rinvio quanto al capo B), per rideterminazione della pena;
udito per l'imputato l'avv. Marziali Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 aprile 2014 la Corte d'Appello di Campobasso, così confermando (salvo moderazione della pena) la decisione assunta dal Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli - in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto SE IM responsabile del delitto di cui all'art. 474 c.p., in forma continuata, per aver posto in vendita in due distinte occasioni prodotti recanti i marchi contraffatti di ditte di grande rinomanza (LC & NA, GU, DI e altre).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente impugna il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, motivato dalla Corte d'Appello in base alla ritenuta inapplicabilità dell'attenuante ai reati contro la fede pubblica. A confutazione di tale linea argomentativa si richiama alla più recente giurisprudenza di legittimità.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione di legge sostanziale e processuale, eccepisce che il reato consumato il 2 agosto 2006 dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione in data anteriore alla sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni di logica priorità, viene dapprima in considerazione l'eccezione di prescrizione che informa il secondo motivo.
1.1. I due episodi delittuosi oggetto della contestazione risalgono, rispettivamente, al 2 agosto 2006 e al 28 giugno 2008;
conseguentemente il termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, aveva la sua collocazione naturale al 2 febbraio 2014 e al 28 dicembre 2015. Deve, peraltro, tenersi conto delle cause di sospensione succedutesi nel corso del processo;
ciò interessa, evidentemente, il solo reato commesso il 2 agosto 2006, di cui al capo a) dell'imputazione, giacché per il capo b) la scadenza più sopra indicata appartiene tuttora al futuro.
1.2. Nella sentenza impugnata si osserva che due cause di sospensione si sono concretate nel rinvio di altrettante udienze per impedimento del difensore: per la precisione l'udienza del 20 luglio 2010 risulta rinviata al 7 dicembre 2010; quella del 24 maggio 2011 al 7 giugno 2011. Corre l'obbligo, peraltro, di considerare che, secondo il disposto dell'art. 159 c.p., essendo l'assenza del difensore dipesa da impedimento assoluto determinato da un concomitante impegno professionale, la sospensione non ha potuto operare se non per la durata massima di 60 giorni, con decorrenza dalla cessazione dell'impedimento: in totale, pertanto, per i due menzionati rinvii possono computarsi soltanto 75 giorni (61 + 14). Ciò collocherebbe la datazione dell'evento estintivo al 18 aprile 2014. 1.3. A ritardare la maturazione del termine sono, tuttavia, intervenute altre due sospensioni non menzionate dalla Corte d'Appello: la prima è conseguita al rinvio dall'udienza del 25 maggio 2010 a quella del 20 luglio 2010, per impedimento del difensore causato da malattia;
la seconda è derivata dal rinvio chiesto dal difensore all'udienza del 7 dicembre 2010, al fine di munirsi di procura speciale. Mentre per la prima delle due citate sospensioni, della durata di 56 giorni, non rileva la già vista limitazione temporale, per la seconda essa non è operante in quanto il rinvio non è dipeso da impedimento, ma da una mera richiesta di parte: onde la sospensione deve essere computata nella sua interezza, fino alla successiva udienza del 24 maggio 2011, per un totale di 168 giorni.
1.4. Conclusivamente la neutralizzazione complessiva del termine ha operato per una durata complessiva di 299 giorni (61 + 14 + 56 + 168), per cui la scadenza del termine prescrizionale va individuata nel giorno 28 novembre 2014: il che la colloca in epoca posteriore non soltanto alla pronuncia della sentenza di appello, ma anche alla data odierna. Donde l'infondatezza del motivo di ricorso fin qui esaminato.
2. Merita, invece, accoglimento la censura indirizzata a impugnare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n.
4. La Corte d'Appello ne ha negato l'applicabilità ai reati contro la fede pubblica, richiamandosi a un precedente giurisprudenziale (Sez. 3^, n. 37602 del 09/07/2009, Ganci, Rv. 244994) che, tuttavia, ha riguardato il delitto di frode in commercio appartenente, come è noto, alla diversa categoria dei reati contro l'industria e il commercio;
più appropriato sarebbe stato il richiamo a Sez. 5^, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522. 2.1. Va detto, comunque, che nel panorama della giurisprudenza di legittimità è prevalente l'indirizzo volto a riconoscere l'applicabilità dell'attenuante a tutti i reati determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima, in considerazione del tenore testuale assunto dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, a seguito della modifica introdottavi dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 2, (oltre a Sez. 5^, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom,
Rv. 257545, riguardante un analogo caso di violazione dell'art. 474 c.p., v. Sez. 3^, n. 2685 del 12/10/2011 - dep. 2012, Konteye, Rv.
251888; Sez. 3^, n. 12664 del 22/02/2006, Tibari Abdel, Rv. 234635;
Sez. 5^, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1^, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 219898; contra: Sez. 5^, n. 49674 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824, oltre alla già citata Sez. 5^, n. 23812 del 2013). Alla luce di tale approdo interpretativo, da preferire in quanto maggioritario e dotato di più spiccata persuasività argomentativa, non è consentito escludere aprioristicamente l'applicabilità dell'attenuante in base alla classificazione sistematica del reato commesso, ma occorre valutare in fatto le dimensioni del lucro perseguito dall'agente e del danno causato al soggetto passivo del reato.
2.2. Tale verifica è mancata da parte della Corte territoriale, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015