Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della P.O., di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2006, n. 12664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12664 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/02/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 318
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 39477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RI EL AH, nato a [...] il 14 luglio del 1969;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 21 giugno del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
RI EL, condannato dal Tribunale monocratico di Reggio Calabria alla pena di 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, perché aveva posto in vendita n. 71 musicassette sprovviste del timbro SIAE, appellava la decisione deducendo la nullità del giudizio di 1 grado, perché derivato da un atto di citazione che lo aveva indicato erroneamente come "T EL", invece di "RI EL". Nel merito rilevava che aveva venduto merce diversa da quella sequestrata ed era in possesso di regolare licenza di vendita e permesso di soggiorno. Segnalava infine la sua buona fede e chiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno lieve ed il minimo della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale, con sentenza del 21 giugno del 2005, rigettava il ricorso osservando, relativamente all'eccezione di nullità del giudizio per l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato, che si era trattato di un mero errore materiale, peraltro neppure certo, perché in una nota della Questura di Reggio Calabria, ufficio Immigrazioni, l'imputato era stato indicato anche come "T EL, nato..."; che nel merito la tesi difensiva era inconsistente perché il prevenuto aveva venduto proprio la merce sequestrata;
che, quanto al dolo, le censure, al limite dell'ammissibilità, non evidenziavano elementi idonei ad introdurre nel processo perplessità; che non ricorrevano gli estremi per la concessione dell'attenuante del danno lieve e comunque detta attenuante riguarda i delitti contro il patrimonio o quelli che comunque offendono il patrimonio. Ricorre per Cassazione l'imputato tramite il suo difensore senza tuttavia indicare il mezzo d'annullamento. Il difensore assume che l'erronea indicazione dell'imputato rese di fatto impossibile la notifica del decreto di citazione con la conseguente dichiarazione d'irreperibilità. Inoltre l'art. 429 c.p.p., dispone che il decreto di citazione deve contenere le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo. Tale decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo. Peraltro la erronea indicazione dell'imputato e l'emissione del decreto d'irreperibilità hanno violato il disposto dell'art. 555 c.p.p., poiché, oltre ad impedire al RI l'espletamento sostanziale del diritto di difesa( impedendo ad esempio il deposito nel termine di 7 giorni dalla data di prima udienza di una propria lista testi), hanno precluso l'accesso ai riti alternativi. Relativamente all'elemento psicologico osserva che, trattandosi di cittadino extracomunitario, l'ignoranza di una norma speciale, era scusabile. Inoltre da parte degli agenti si era constatata la detenzione delle musicassette e non la effettiva vendita,che era stata affermata in via presuntiva. Infine all'imputato andava riconosciuta l'attenuante della tenuità del danno per il numero delle musicassette non essendo essa incompatibile con il reato contestato.
IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
A norma dell'art. 66 c.p.p., resta irrilevante ai fini della prosecuzione delle indagini e del processo l'esatta identificazione anagrafica dell'imputato o indagato ossia la perfetta individuazione del nome, del cognome, della data e luogo di nascita, quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti si è iniziato il procedimento o esercitata l'azione penale (Cass. sez. 1^, 20 aprile 1995, Imeri). La ratio della norma è evidente giacché il dispendio di energie da parte dell'amministrazione si rivelerà inutile solo quando viene giudicata persona diversa da quella tratta a giudizio. Ciò invece non si verifica quando la divergenza tra processato e rinviato a dibattimento sia dipendente soltanto da un'erronea indicazione delle generalità di colui che è il vero imputato, rientrando quello delle generalità nel novero degli errori materiali rettificabili a norma dell'articolo 130 c.p.p.. La riprova si trae dalla disposizione di cui all'art. 668 c.p.p., secondo cui nella fase esecutiva l'eventuale condanna di una persona determinata da errore di nome da luogo esclusivamente alla correzione della sentenza ad opera del Giudice dell'esecuzione, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata per il giudizio come imputato anche sotto altro nome altrimenti si dovrà procedere alla revisione. La mancata comparizione dell'imputato e l'adozione del decreto d'irreperibilità non sono dipese dall'errore del cognome "T" anziché "RI", ma dal fatto che il prevenuto non è stato rintracciato nel domicilio segnalato e risultante dal permesso di soggiorno. D'altra parte, la stessa sussistenza dell'errore è opinabile perché il RI era noto anche come "T", come emerge dalla nota della Questura richiamata nella sentenza impugnata. Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato non ricorre alcuna ignoranza scusabile della legge poiché l'imputato come venditore, sia pure ambulante, aveva il dovere d'informarsi sulla normativa che regolava l'attività svolta.
Non esistono dubbi sulla configurabilità della vendita. È ben vero che solo con la L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14, la norma in questione è stata completamente riformulata, punendo espressamente anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di musicassette prive del contrassegno SIAE e che per i fatti accaduti prima della riforma era prevalente l'opinione in base alla quale la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti non integrava, secondo la disciplina vigente all'epoca del fatto, il reato di cui all'art. 171 ter, lett. c), proprio perché questo prevedeva esclusivamente la vendita e il noleggio e non anche la detenzione per la vendita o il noleggio (Sez. 3^, 17 ottobre 2000, n. 12149, Gaye, m. 217.656; Sez. 3^, 21 febbraio 2001, Zinna, m. 218. 979; Sez. 3^, 2 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841; Sez. 3^, 2 maggio 2004, Andreano, m. 229.354; Sez. 3^, 16 dicembre 2004, Sciarrappa); che in caso di detenzione, secondo le concrete fattispecie, era configurabile la violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. b) e c), nella forma del tentativo,
atteso che una volta esclusa la sua natura di reato a consumazione anticipata non sussistevano ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 56 c.p. (Sez. 3^, 21 dicembre 2004, Fallo, m. 230.674; Sez. 3^, 9 febbraio 2005, Casser). Nella fattispecie l'anzidetto indirizzo giurisprudenziale non è applicabile e comunque non è stato sostanzialmente disatteso dai giudici del merito, in quanto si è ritenuta la configurabilità della vendita nella forma consumata e non semplicemente tentata sulla base di gravi indizi. Invero, premesso che in caso di conferma la sentenza d'appello si integra con quella di primo grado, si osserva che ai fini della prova della sussistenza della vendita non è indispensabile che il reo sia sorpreso proprio nel momento in cui consegna la res all'acquirente, essendo sufficiente che in base ad indizi univoci si possa desumere che era in atto o era stata già posta in essere poco prima della sorpresa ad opera della polizia la vendita. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato era stato sorpreso sul lungomare di Scilla con un banchetto in compensato su cui era riposta tutta la merce, mentre la offriva in vendita ai passanti. In definitiva la sorpresa in un mercato rionale o in altri luoghi simili con un rilevante numero di musicassette esposte per la vendita ai passanti può fare legittimamente presumere già avvenuta la vendita al momento della sorpresa ad opera degli agenti. Risulta quindi integrato, secondo questo collegio, il reato all'epoca previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett b) e c). In una fattispecie analoga ossia nell'ipotesi di sorpresa ad un mercato rionale la sezione feriale di questa Corte ha già ritenuto integrata l'ipotesi della vendita (Cass 32590/2005). Fondata è invece la censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante del danno lieve perché essa non è incompatibile con il delitto in questione posto che il diritto d'autore, oltre ad un contenuto morale, ha anche un contenuto patrimoniale, e che il delitto in esame è stata comunque determinato da motivi di lucro. Invero, a seguito della modificazione introdotta con la L. n. 19 del 1990, l'ambito applicativo dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, si è notevolmente dilatato superando l'alveo dei reati strettamente offensivi del patrimonio. D'altra parte questa stessa sezione ha già statuito che la circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, è configuratole anche con riferimento al delitto di cui alla L. 22 aprile 1941, art. 171 ter, n. 633, (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo;
dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità (Cass. 21 settembre del 2001, Giambo). Limitatamente al mancato riconoscimento di tale attenuante la sentenza impugnata deve essere cassata. Ai fini della sussistenza dell'attenuante il Giudice del rinvio dovrà tenere conto della merce presumibilmente venduta e, nel dubbio sul quantitativo, dovrà optare per la soluzione più favorevole all'imputato.
Per il principio della formazione progressiva del giudicato,per quanto concerne l'affermazione di responsabilità, la sentenza si deve ritenere passata in giudicato per cui si deve considerare esclusa l'operatività di un'eventuale prescrizione che dovesse maturare durante il giudizio di rinvio (Cass. sez. Un. 26 marzo 1997 Attinà; Cass. sez. 1^, 18 gennaio 2001, Picone).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 624 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata nel solo punto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4 e rinvia, per un nuovo giudizio su di esso, alla Corte d'Appello di Messina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006,
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006