Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2006, n. 12664
CASS
Sentenza 22 febbraio 2006

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La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della P.O., di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2006, n. 12664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12664
    Data del deposito : 22 febbraio 2006

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