Sentenza 20 luglio 2001
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Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 10/11/2021), n.33183 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27170/2019 proposto da: BINFI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO BOMBACCI; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9856 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POL 09 8 5 6 1 REPUBBLICA ITALIANA 1 DI CASSAZIONE LA COR T.E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 702/99 Cron.22458Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.17/05/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DITTA UNICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGLIA SANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HA EN LA;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 37/98 del Tribunale di CREMONA, 2392 depositata il 06/02/98 R.G.N. 540-560/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in primis, rimessione atti al primo presidente, per assegnatione eventuale assunzione alle Sezioni Unite, in subordine accoglimento del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Cremona EN SA OU impugnava il recesso intimatogli con lettera dal 3 giugno 1996 dalla datrice di lavoro s.r.l. Unica nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo regolata dalla legge n.223/1991. Il ricorrente assumeva che il provvedimento era stato adottato in violazione dei criteri di scelta fissati dalla legge per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in relazione ai suoi carichi di famiglia e all'anzianità di servizio. Il Pretore adito accoglieva la domanda, annullando il licenziamento e condannando la convenuta alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Cremona con sentenza del 6 febbraio 1998 confermava tale decisione sulla base dei seguenti rilievi: - deidovevano essere applicati i criteri concorrenti carichi di famiglia, dell'anzianità e delle esigenze tecnico produttive ed organizzative dell'azienda, secondo il disposto dell'art.5 della legge n.223/1991, posto che l'accordo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali a seguito della richiesta dell'azienda di procedere alla messa in mobilità di cinque dipendenti non aveva indicato criteri diversi, limitandosi a richiamare quelli stabiliti dalla legge;
- la scelta operata dal datore di lavoro doveva articolarsi in due fasi, la prima delle quali, relativa all'ambito di operatività della scelta stessa, connessa alle esigenze aziendali, aveva carattere discrezionale, mentre la seconda risultava vincolata dai criteri prestabiliti, la cui osservanza doveva essere dimostrata dal datore di lavoro;
in questa seconda fase, il criterio delle esigenze tecnico produttive operava solo in concorso con gli altri indicati e quindi nell'ipotesi di posto di lavoro da sopprimere occupato da più lavoratori con lo stesso profilo professionale la scelta doveva avvenire in base ai criteri soggettivi dei carichi di famiglia e dell'anzianità, ed essere operata con riferimento all'intera azienda;
- nel caso in esame, la società aveva chiesto inizialmente il licenziamento per cinque posti di operaio, individuati con riferimento a vari reparti;
con l'accordo sindacale licenziamenti erano stati ridotti a tre posti di operaio, senza altra identificazione oggettiva, e la società aveva proceduto al licenziamento, oltre che dell'attuale resistente, addetto al reparto etichettatura, di un operaio addetto al reparto fonderia e di un assistente di laboratorio, senza una valutazione comparativa fra tutti gli operai occupati del terzo livello con lo stesso profilo professionale dell'appellato; a giustificazione della scelta di quest'ultimo era stata addotta la necessità di ridurre il personale del reparto etichettatura e l'impossibilità di destinare il EN SA OU a mansioni diverse in ragione di una patologia contratta sul lavoro. Tale motivo tecnico produttivo non era stato dimostrato dall'azienda, perché la soppressione di un posto nel reparto etichettatura non era stata indicata come necessaria né all'inizio della procedura di mobilità né in sede di accordo, né nelle comunicazioni inviate ai sensi dell'art.4 comma 9 della legge;
-- posto che all'esito della consultazione sindacale erano stati indicati genericamente solo tre posti da operaio, essendosi in ciò espressa la massima discrezionalità datoriale, doveva ritenersi indifferente ogni altra considerazione diversa dalla qualifica, e i dipendenti da collocare in mobilità (non potendo assumere rilevanza lo stato di salute di EN SA OU) dovevano essere scelti fra tutti gli addetti con quel livello professionale nell'ambito di tutta l'impresa, in base ai criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità; era stata dimostrata l'inosservanza di detti criteri, sia per le ammissioni della società appellante, sia per le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'organico della società, che consentiva di individuare altri tre lavoratori (nominativamente indicati) ai quali EN SA OU poteva essere preferito;
- la difesa della società non poteva avvalersi dei documenti prodotti in secondo grado, privi di valore probatorio, e di allegazioni relative a circostanze nuove sulla comparazione dei lavoratori occupati, mai dedotte in primo grado. 5 Avverso questa sentenza la S.r.l. Unica propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360 n.5 cod.proc.civ., un difetto di motivazione della sentenza impugnata, che secondo la ricorrente non spiega perché la scelta di EN SA sia errata», «con quali diverse modalità Unica avrebbe dovuto operare», «quale diverso dipendente quel provvedimento avrebbe dovuto subire». La decisione si rivela inoltre contraddittoria, perché riconosce al datore di lavoro un apprezzamento discrezionale del datore di lavoro in ordine alla scelta dei dipendenti da collocare in mobilità, ed una discrezionalità ristretta nella individuazione del lavoratore, senza spiegare quale contenuto e quali limiti questa discrezionalità avrebbe. Con il secondo motivo, denunciandosi vizi di violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360 n.3 cod.proc.civ., in relazione all'art.5 della legge n.223/1991 e all'art. 2097 cod.civ., si contesta che come ritenuto nella sentenza- l'applicazione in concorso tra loro dei criteri indicati determini un risultato certo, e che spetti al datore di lavoro la prova di avere operato correttamente quella individuazione. Per un primo aspetto, si osserva che l'applicazione dei tre criteri comporta valutazioni non omogenee e quindi non dà un risultato preciso;
per il 6 secondo profilo, si sostiene che incombe al lavoratore l'onere di provare che la sua individuazione è stata errata, e che vi è altro lavoratore nelle condizioni di legge che avrebbe dovuto essere licenziato al suo posto. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. Le censure svolte non investono i rilievi svolti dal Tribunale in ordine alla necessaria individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità in base all'applicazione, in concorso tra loro, dei tre criteri indicati alle lettere a) b) e c) dell'art.5 primo comma della legge 23 luglio 1991 n.223, e alla impossibilità di assegnare al criterio relativo alle esigenze tecnico-produttive (richiamato anche con valenza generale dalla prima parte dello stesso comma) una funzione selettiva, tale da restringere l'ambito di attuazione del licenziamento collettivo ad un determinato reparto e a specifiche figure professionali;
e ciò perché la stessa società datrice di lavoro aveva inizialmente previsto il licenziamento di cinque operai con varie attività ed appartenenti a vari reparti, mentre il successivo accordo aveva limitato il collocamento in mobilità a tre operai, senza alcuna altra identificazione oggettiva. Il Tribunale ha dunque correttamente stabilito che la scelta dei dipendenti da licenziare avrebbe dovuto essere fatta- essendo indifferente ogni altra considerazione diversa dalla qualifica- con riferimento a tutti gli operai occupati nell'impresa 7 con quel profilo professionale, da valutare comparativamente secondo l'anzianità e i carichi di famiglia. La decisione risulta conforme, sotto questo profilo, al principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della legge n.223 del 1991 la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire, a meno che il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ed esaustivo ad uno dei settori dell'azienda, nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale (Cass. 4 novembre 1997 n.10832; v. anche Cass. 10 luglio 2000 n.9169, 26 settembre 2000 n. 12711). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice dell'appello ha poi positivamente accertato la violazione del disposto dell'art.5 primo comma della legge n.223/1991, considerando non solo che era stata omessa la valutazione comparativa, in base ai suindicati criteri, delle posizioni dei lavoratori occupati in azienda con lo stesso livello di inquadramento, ma anche che detta comparazione avrebbe consentito di riconoscere la posizione meno favorevole di altri lavoratori (nominativamente identificati) relativamente a carichi di famiglia ed anzianità di servizio. Questo accertamento di fatto del giudice di merito non è stato efficacemente censurato dalla parte. Risulta così superata la questione dell'applicazione della regola di giudizio residuale dell'onere della prova in ordine all'osservanza dei criteri di scelta di cui all'art.5 della legge n.223/1991; prova che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte deve essere fornita dal datore di lavoro, pur registrandosi diverse opinioni in ordine alla necessità di allegazione da parte del lavoratore ricorrente degli elementi di fatto afferenti alla sua persona, per consentire al datore di lavoro di provare a sua volta la legittimità delle proprie scelte (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n.5650, 6 luglio 2000 n.9045, 14 luglio 2000 n.9374, 15 febbraio 2001 n.2188). Con l'ultimo motivo del ricorso si denunciano errore di diritto e vizio di motivazione» perché la sentenza ha «ignorato completamente le risultanze istruttorie e non ha valutato l'opportunità di ammettere la richiesta consulenza tecnica»; attraverso questi mezzi poteva essere accertato l'osservanza dei criteri di scelta. Il mezzo è evidentemente inammissibile per la sua genericità. Infatti, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poichè, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 15 giugno 1999 n.5945, 12 settembre 2000 n. 12025, 10 ottobre 2000 n.13483, 19 aprile 2001 n.5816). Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese di questo giudizio, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 17 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere estenspre Fabrizio Mianilaveran IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 LUG 2001 DI COLLO, DI i IL CANCELLIERE A, TASSA RT. 10 IMPOSTA 533 CONIC L'A . DA N DA 43 O ESENTE REGISTRO, E 11-4 I S A IRITTO LEG D 10 ELLA O D