Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 37602
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. (Fattispecie nella quale nel menù affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione - nella specie burro, prosciutto e mozzarella - diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante).

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di frode nell'esercizio del commercio. (Fattispecie in tema di frode "qualitativa").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 37602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37602
    Data del deposito : 9 luglio 2009

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