Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
La trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, sicché esulano dalla sua nozione sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l'identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro; la trasferta pertanto si distingue dal trasferimento, che comporta assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente, per la persistenza del rapporto con il normale luogo di lavoro, mentre resta irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di trasferta, l'identità tra il luogo della trasferta e quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9744 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 305/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/01/99 R.G.N.4904/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma del 11/5/92 RG OR conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato, per il pagamento della somma di L. 12.821.760 a titolo di trasferta per il periodo 9/5/88 -8/8/89 dal Compartimento di Monza al Centro Elettronico Unificato di Roma. L'Ente rimaneva contumace ed il Pretore accoglieva la domanda. Il Tribunale di Roma, investito in sede di appello ad istanza della Ferrovie dello Stato Spa, nella contumacia dell'appellato, con sentenza del 3/6/98 - 13/1/99, confermava la decisione, precisando che pacifico in causa era che il OR, dopo avere presentato domanda per partecipare ad una selezione (per essere utilizzato nel settore informatico, con conseguente passaggio al profilo di segretario di informatica alle dipendenze del CEU) aveva superato l'esame e quindi era stato distaccato presso il Centro Elettronico di Roma;
con successivo provvedimento del 9/8/89, il Direttore Generale dell'Ente aveva disposto il passaggio al profilo professionale di competenza, con definitivo trasferimento all'impianto di Roma. La documentazione dimostrava che, prima di detta delibera, il OR era solo provvisoriamente assegnato alla sede di Roma, tanto che con telex del 3/5/88 era stato disposto il suo "distacco" per "esigenze SIA", espressioni che non lasciavano dubbi sulla natura del provvedimento e l'interesse a disporlo. La temporaneità dell'assegnazione veniva a cessare solo con il definitivo trasferimento del 9/8/89.
Nè bastava la circostanza che il OR avesse presentato domanda, per escludere l'interesse del datore di lavoro alla prestazione lavorativa fuori sede, in quanto il tutto si inseriva nell'ambito dell'indagine aziendale finalizzata dapprima a verificare le disponibilità dei dipendenti e poi a perfezionare le conoscenze informatiche degli stessi. La deduzione, peraltro nuova in appello, secondo cui quest'ultima finalità dimostrerebbe che si è trattato di un tirocinio, era assolutamente irrilevante, perché secondo la "definizione datane dall'art. 1 allegato alla L. n. 34/70, la trasferta consiste(va) semplicemente nel recarsi 'in missione' in un luogo diverso, con un incarico di servizio e per disposizione di un superiore", qualunque fosse l'attività da svolgere. Infondata infine era l'eccezione relativa al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, posto che lo stesso, previsto dall'art. 21, comma 36^, della L. n. 421/94, si applicava solo per i ratei maturati dopo il
31/12/94.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa, fondato su un solo motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 17 L. n. 34 del 11/2/70, nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 5 CPC),
deduce la società ricorrente che, pur essendo incontestati i fatti di causa come esposti in sentenza, il Tribunale ha male interpretato l'art. 1 L. n. 34/70, ritenendo applicabile la disciplina dell'indennità di trasferta anche nel caso cui la stessa viene disposta a domanda dell'interessato, o per soddisfare esigenze formative dello stesso lavoratore. Le argomentazioni della sentenza fanno leva solo su argomenti formali, quali il nomen juris, oppure l'emanazione di un provvedimento del datore di lavoro, mentre la qualificazione della fattispecie deve essere desunta dai fatti. Il diritto all'indennità di trasferta presuppone: che il lavoratore sia inviato in luogo diverso dalla ordinaria sede di lavoro;
che lo spostamento sia temporaneo, nel senso che al termine il lavoratore debba rientrare nella sede originaria (Cass. n. 7872 del 22/8/97);
che sia effettuato per esigenze dell'Azienda e su disposizione unilaterale del datore di lavoro (Cass. n. 641 del 23/1/98). Nel caso di specie c'è stata la domanda dell'interessato ed è pacifico che i vincitori sarebbero stati assegnati ad una sede di lavoro diversa da quella di provenienza. Con l'interpello dell'azienda e l'adesione del lavoratore, si è perfezionata l'intesa fra le parti, al fini della utilizzazione del ricorrente nella nuova sede a scopi formativi;
lo spostamento, nelle intese delle parti, non era temporaneo ed il lavoratore non aveva mantenuto alcun contatto con la sede di provenienza;
al termine del periodo di formazione venne formalizzata l'assegnazione alla nuova sede. Non sussistono le condizioni per qualificare come missione il periodo di addestramento (Cass. n. 7917 del 29/9/94; 683 del 21/1/95) e quindi la sentenza deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui la trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro (e per tale profilo si distingue dal trasferimento che viceversa comporta l'assegnazione definitiva dal lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente), il quale la dispone, sicché esulano dalla sua nozione sia la volontà del lavoratore (per cui è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità), sia l'identità o difformità delle mansioni espletate nella sede di lavoro" (Cass. 12078/2001). Ciò che distingue la trasferta dal trasferimento è solo la persistenza, o meno, del rapporto con il normale luogo di lavoro da cui proviene il dipendente, mentre resta irrilevante l'identità fra il luogo di trasferta e quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta. In ogni caso l'esistenza o meno di questo collegamento con la sede di provenienza, avendo per oggetto un fatto, rientra nella funzione del giudice di merito e quindi è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.
Nel caso di specie, il giudice di merito si è attenuto a questi principi ed ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla base di specifici elementi: la formale qualifica dell'atto iniziale (con cui non era stato disposto un trasferimento, bensì un distacco), la funzione dell'atto (perfezionare le conoscenze nel settore informatico),la nota del direttore centrale (che aveva previsto lo spostamento solo al termine di un accertamento professionale) e la successiva delibera aziendale (che ha conferito definitività allo spostamento, qualificandolo come trasferimento). Il ricorso quindi deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002