Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9744
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, sicché esulano dalla sua nozione sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l'identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro; la trasferta pertanto si distingue dal trasferimento, che comporta assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente, per la persistenza del rapporto con il normale luogo di lavoro, mentre resta irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di trasferta, l'identità tra il luogo della trasferta e quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9744
    Data del deposito : 5 luglio 2002

    Testo completo