Sentenza 6 aprile 2002
Massime • 1
In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, deve considerarsi del tutto legittimo l'accordo sindacale che, in deroga ai criteri legali e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra lavoratori e di razionalità delle regole pattuite, tenga conto delle sole esigenze tecnico - produttive dell'impresa e, conseguentemente, limiti la scelta dei lavoratori ad un unico e ben individuato settore produttivo o reparto, risultando tale pattuizione del tutto rispondente alle finalità ed allo stesso tenore letterale dell'art. 5, primo comma, legge n. 223 del 1991, che - con il richiamare le esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale prima della statuizione sull'obbligatorio rispetto dei criteri legali o contrattuali di scelta - mostra come l'ambito applicativo di detti criteri debba essere sempre delimitato dall'osservanza delle ragioni giustificative della riconversione o ristrutturazione dell'intera impresa, suscettibili di rendere necessaria la soppressione di un solo settore o di un solo reparto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI0494 9 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14569/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron..11268 - Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere - Ud. 08/01/02 Dott. Giuseppe CELLERINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole S E NT ENZA per diritti € 3.10 9 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ST VITO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio Richiesta copia studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende Fi dal Sig.
3.10. per diritti € unitamente all'avvocato 9. APR. 2002 GIUSEPPE BERSANI, giusta il IL CANCELLIERE delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio contro dal Sig. GE per diritti € 3.10 FUMAGALLI TRASPORTI SPA, in persona del legale " 9. APR. 2002il rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MASSIMO CASELLA PACCA DI MATRICE, che lo rappresenta e2002 Richiesta copia studio dal Sig. DHH 8 = difende unitamente all'avvocato ERNESTO GARBERI, per diritti €3.10 9. APR. 2002 -1- IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI per diritti € 3.10 - controricorrente il 9. APR. 2002 avverso la sentenza n. 8797/98 del Tribunale IL CANCELLIERE di MILANO, depositata il 25/07/98 R.G.N. 59/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Guido Richiesta copia studio dal Sig. AGIVIDIRI;
per diritti € 3.10 udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
il 9 APR. 2002 IL CANCELLIERE udito l'Avvocato CASELLA PACCA, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 21 dicembre 1995, NZ IT conveniva dinanzi al Pretore di Milano la s.p.a Fumagalli Trasporti per sentire dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli dalla società con lettera del 31 luglio 1995. Esponeva a tale riguardo il ricorrente che, assunto alle dipendenze della società in data 12 gennaio 1987 con la qualifica di operaio di terzo livello, era stato adibito con mansioni di autista alla conduzione di un articolato biuso Fiat 330 della la portata di 1600 quintali. Con verbale di accordo sindacale del 28 luglio 1995 а con ilGenisko Kolu seguito di procedura di riduzione del personale, era stata prevista la riduzione di otto unità licenziamento di un saldatore, di un gommista e di un magazziniere nel reparto officina, e di quattro operai di terzo livello super e di un impiegato nell'area movimento, settore medio-leggeri. Nell'accordo era, inoltre, stabilito che, ove il criterio rapportato alle mansioni non avesse permesso di coprire integralmente le figure professionali esuberanti, l'individuazione dei lavoratori da licenziare sarebbe stata fatta attraverso il ricorso ai criteri del minore carico di famiglia e della minore anzianità in azienda. 1 In ragione di questa regolamentazione pattizia il licenziamento intimatogli doveva considerarsi illegittimo perchè esso ricorrente aveva una anzianità di 8 anni ed un carico di famiglia di moglie e tre figli minori;
perchè successivamente al suo licenziamento l'automezzo Fiat 330, prima da lui condotto, era stato successivamente guidato da altro autista;
ed infine perchè, ancora più in generale, le mansioni prima svolte dai licenziati erano state affidate a dipendenti in pensione e ad una cooperativa costituita in concomitanza con la riduzione del personale mentre gli autisti rimasti in дилGardo Verden organico prestavano tutti i giorni ore di lavoro straordinario. Conseguiva da tutto ciò che era stata violata la legge 23 luglio 1991 n. 223 per mancato previo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per carenza dei presupposti sostanziali del licenziamento e per la violazione dei criteri di scelta. Il Pretore rigettava la domanda attrice ed, a seguito di gravame del NZ, il Tribunale di Milano con sentenza del 25 luglio 1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento della metà delle spese del processo. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale Osservava che dalle dichiarazioni dei testi 2 escussi si evinceva che effettivamente l'attività di trasporto dei camion medio-leggeri era cessata e di tali mezzi era stato mantenuto solo il veicolo guidato dal NZ, usato come "jolly" per improvvise emergenze, secondo le varie necessità. L'indicazione del programma organizzativo di soppressione del settore di trasporti medio-leggeri aveva poi trovato integrale applicazione ed era emerso che il NZ era stato licenziato in quanto facente parte proprio del settore eliminato. Nè poteva denunziarsi nel caso di specie una violazione dei criteri di scelta, perchè detti criteri operano soltanto con riferimento ai lavori fungibili Guards Visten sicchè non era consentito valutare la posizione del NZ con riferimento a quella dei dipendenti addetti ai trasporti pesanti - settore invece non assoggettato a riduzione di personale - in quanto il mero possesso della patente di guida se rendeva legittima la guida di mezzi pesanti non ne postulava analoga affidabilità rispetto a coloro che detti mezzi li guidavano da tempo e che avevano, quindi, acquistato una vasta esperienza. Nessun dubbio poteva sussistere, infine, sulla gravissima crisi del mercato che, iniziata nel 1994 e continuata nell'anno successivo, aveva determinato un calo del fatturato aziendale del 3 30% e la necessità di una razionalizzazione della gestione aziendale al fine della riduzione dei costi, e che aveva anche reso necessaria la revisione dell'assetto aziendale in ordine al settore medio di misure alternativeleggero con l'impossibilità rispetto all'individuazione degli esuberi. In conclusione nel licenziamento del NZ, posto in essere nell'ambito della riduzione del personale e dell'eliminazione del trasporto medio-leggero, al quale 10 stesso era adibito, non si ravvisavano vizi di Gail VI legittimità. Avverso tale sentenza IT NZ propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Trasporti Fumagalli. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: dell'art. 5, comma 1, 1. 223/1991 (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 4, comma 9,1. 223/1991 (art. 360 n. 3nonchè c.p.c.). In particolare il NZ sostiene che l'esame relativo ai lavoratori da licenziare doveva riguardare l'intero complesso aziendale per risultare efficace, dovendosi ciò desumere dalla ampiezza delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire al momento dell'apertura della procedura di mobilità. L'individuazione dei lavoratori da licenziare doveva avvenire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della suddetta legge n. 223 del 1991, "in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale" prendendo, dunque, in considerazione tutte le posizioni lavorative, e cioè non solo il personale eccedente ma anche quello normalmente occupato. Conseguenza logica del suddetto assunto era che il far parte del settore eliminato non comportava automaticamente e necessariamente il licenziamento dei reparto, e Guido VO lavoratori impiegati presso il medesimo quindi dello stesso NZ in quanto in esso occupato. Il giudice d'appello aveva, così, legittimato e giustificato erroneamente la decisione della società Fumagalli Trasporti di licenziare esso NZ in quanto facente parte del "settore eliminato", senza procedere ad una valutazione del concorso dei criteri scelta alla luce della situazione aziendale di complessivamente intesa. Aggiungeva ancora il ricorrente, a fondamento della sua domanda, che la società si era limitata ad allegare alla lettera di licenziamento la comunicazione relativa all'avviamento 5 della procedura di riduzione del personale ed il successivo accordo del 28 luglio 1995. Questo però si limitava ad indicare come criterio prioritario di scelta quello dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il trattamento pensionistico ed in subordine i criteri del maggior carico di famiglia e della minore anzianità aziendale in concorso tra loro secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, senza peraltro indicare in modo puntuale le modalità con le quali erano stati poi applicati gli enunciati criteri. Non GA VI era, per concludere, dato comprendere come e perchè in Guita era stato scelto esso NZ invece checoncreto altro lavoratore rimasto in azienda. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare sostiene il NZ che il suo profilo professionale, con la sua capacità di guidare mezzi pesanti per essere in possesso della relativa patente, avrebbe dovuto indurre prima la società Fumagalli e poi lo stesso Tribunale di Milano ad una più attenta e meditata applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e non a recepire 6 ι Ο acriticamente la tesi adottata dal giudice di primo grado.
2. I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di problemi giuridici tra loro strettamente connessi, vanno rigettati perchè destituiti di ogni giuridico fondamento. Come detto, il ricorrente sostiene che dalla disposizione dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 conseguirebbe il corollario secondo cui il datore di lavoro nell'individuare i dipendenti da licenziare deve operare la scelta, secondo i criteri previsti da tale , qualunque quilo Volu norma, fra tutti i di pendenti in servizio sia il reparto di appartenenza. L'assunto non può essere condiviso. La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno 1994 n. 268 nel dichiarare non fondata con riferimento agli artt. 3, 39 e 41 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991 nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa determinare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare diversi da quelli stabiliti per legge, ha ricordato che il summenzionato il sostituire alla determinazioneart.5, con 7 unilaterale dei criteri di scelta, originariamente spettante all'imprenditore nell'esercizio del suo potere organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati maggiormente rappresentativi, tende a procedimentalizzare> l'esercizio del potere imprenditoriale, sicchè l'avere il legislatore ritenuto sussidiari i criteri legali di scelta risponde all'esigenza di adattamento dei criteri di individuazione del personale in soprannumero alle condizioni concrete dei processi di ristrutturazione aziendale tenuto conto dei notevoli oneri finanziari imposti dalla nuova disciplina della cassa integrazione Guido V. du guadagni alle imprese che si avvalgono delle procedure di mobilità dei lavoratori>. Nel delimitare, infine, il contenuto dell'accordo in esame, il giudice delle leggi ha anche statuito che la determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non solo il principio non discriminazione sanzionato dall'art. 15 delladi legge n. 300 del 1970 ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori>, precisando altresì che come parametro del giudizio di 8 0 0 razionalità ragionevolezza possano venire in considerazione criteri tradizionalmente praticati nei rapporti collettivi connessi ai licenziamenti per riduzione del personale nel settore dell'industria, sicchè lo scostamento da essi deve es sere giustificato>. Orbene, prendendo a base le suddette considerazioni, questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità degli accordi sindacali che operano la scelta dei lavoratori, da porre in mobilità 0 da licenziare a seguito di riduzione del personale, dando rilievo soltanto alle Gundo Viden esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, e non considerando affatto i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità, sottolineando al riguardo come emerga normativo la prevalenza delle suddettedal dato esigenze tecnico-produttive. Detto criterio rispetto risulta, infatti, funzionale alle finalità agli altri della messa in mobilità e della riduzione del personale per costituire esso stesso - come è stato osservato il nesso di causalità che ricollega tutti licenziamenti e ciascuno di essi al ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro ( cfr. in tali sensi : Cass. 24 marzo 1998 n. 3133). 9 2.1. In questa ottica si è, poi, affermato che risulta pienamente legittimo in sede di accordi ex art. 4, comma 9,1. n. 223 del 1991, uno scostamento dalle regole generali della concorrenza dei tradizionali criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative) sia attraverso la fissazione di un diverso ordine di importanza tra gli stessi, sia attraverso l'introduzione di regole di selezione nuove e differenti da quelle legali, sempre però che dalle parti sociali venga rispettato il principio di non Guide Vide tra lavoratori e quello di razionalità discriminazione V. delle regole pattuite. Ne consegue che, sempre con il rispetto del criterio della non discriminazione, deve considerarsi del tutto legittimo l'accordo con il quale, in considerazione delle sole esigenze tecnico- produttive dell'impresa, le parti sociali in sede di messa in mobilità ex art. 4 1. n. 223/1991 (o di riduzione del personale ex art. 24 della stessa legge) decidano di limitare la scelta dei lavoratori ad una unica categoria di dipendenti (operai o impiegati) o ad un solo settore, risultando del tutto logico nel quadro delle finalità sottese ai processi di ristrutturazione e riconversione proprie della cassa 10 integrazione e della riduzione del personale - che le effettive esigenze di mercato, le specifiche congiunture ed, in particolare modo,economiche l'esigenza del recupero della produttività dell'impresa trovino un riscontro diretto ed immediato nell'impiego del duttile ed elastico strumento dell'accordo sindacale (cfr. in tali sensi : Cass. 24 marzo 1998 n. 3133 cit.). E sempre sulla base delle esposte argomentazioni, ed una volta ritenuta lecita la previsione nell'accordo sindacale delle sole esigenze tecnico-produttive, deve LE UE concludersi per la piena legittimità di una scelta che abbia come destinatari unicamente lavoratori espletanti funzioni fungibili tra loro (non più reputate utili ai fini del recupero della produttività dell'impresa e del perseguimento di una efficace ristrutturazione aziendale), o che veda coinvolti nel processo di riduzione del personale lavoratori addetti a singoli e ben individuati settori produttivi occupati in un unico reparto ( cfr. in tali sensi : Cass. 17 febbraio 1999 n. 1335). sostanzialmente 2.2. Nè può, poi, sottacersi su un piano più generale che pur dovendo, in mancanza di diversa specifica pattuizione, trovare applicazione i criteri legali in 11 concorso tra loro (e cioè i carichi di famiglia, l'anzianità di servizio, e le esigenze tecniche e produttive) in relazione a tutto il complesso aziendale, l'obbligo dell'imprenditore della generale comparazione tra tutti i propri dipendenti viene meno nel caso in cui sia riconosciuta nel progetto di ristrutturazione aziendale (o risulti in altro modo evidente nell'ambito del complesso iter procedurale di cui all'art. 4 1. n. 223 del 1991) la necessità della soppressione di uno dei settori dell'azienda o di un solo reparto (o la necessità di riduzione una mera interpretazione logico- LE VI personale). Conclusionedel loro questa che trova fondamento non solo nella sistematica dell'art. 5, comma 1 , 1 . n. 223 del 1991, ma anche in una attenta lettura di detta disposizione che, con il richiamare le "esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso aziendale" prima della statuizione sull'obbligatorio rispetto dei criteri (contrattuali о legali) di scelta, mostra chiaramente come l'ambito applicativo di detti criteri debba essere sempre delimitato dall'osservanza delle ragioni giustificative della riconversione e/o ristrutturazione dell'intera impresa, suscettibili di rendere necessaria la soppressione di un solo settore 12 produttivo o di un solo reparto. Ragioni queste alla luce delle quali merita piena adesione anche quell'indirizzo giurisprudenziale che, pur affermando in tema di licenziamenti collettivi il principio che la comparazione debba avvenire nell'ambito dell'intero complesso aziendale e produttivo in modo che lavoratori di analoga concorrano professionalità (ai fini della loro fungibilità ) e di similare livello sottrae però a tale principio i casi nei quali si riscontri una evidente e motivata esigenza aziendale o in cui il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ed esaustivo ad un settore о ad un UI IL reparto (cfr. al riguardo Cass. 4 novembre 1991 n. 10832 cui adde, più di recente, Cass. 26 settembre 2000 n. 12711).
3. Nella specie risulta pacifico (stante il sentenza impugnata econtenuto della delle stesse difese delle parti) che era intervenuto un accordo sindacale con il quale si stabiliva di ridurre il personale attraverso la soppressione del settore trasporto medio-leggero e che a seguito di tale chiusura il NZ IT stato licenziato. Orbene, la legittimità del licenziamento operata nel rispetto dell'accordo sindacale, non pu ò essere messa 13 in dubbio dalla censura con la quale il lavoratore, deducendo la fungibilità delle sue funzioni con quelle : degli addetti al settore trasporti pesanti per essere in possesso del titolo abilitativo alla guida anche di detti mezzi, ha lamentato che la sua posizione non fosse stata comparata anche con i colleghi del suddetto trasporto. Tribunale di Milano però con una motivazione Il congrua, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna - critica in questo giudizio di legittimità ha escluso la invocata comparazione mettendo puntualmente in Gundo V. den evidenza come la professionalità e la capacità nella guida di mezzi pesanti dovessero reputarsi maggiori in chi abitualmente era addetto a tale trasporto rispetto a chi invece, pur in possesso della relativa patente, era però di fatto adibito alla guida di mezzi di più agevole conduzione.
4. Non può trovare ingresso in questa sede neppure la censura con la quale il ricorrente lamenta che nella lettera di licenziamento (cui erano stati allegati la comunicazione dell'avvio della procedura di riduzione del personale ed il successivo accordo del 28 luglio 1995), non sia stata fornita alcuna comunicazione in 14 ordine alle modalità di applicazione dei criteri di scelta. Ed invero, al di là della già di per sè considerazione che la questione dedotta sidecisiva appalesa del tutto nuova, va comunque ricordato che nei licenziamenti collettivi le informazioni previste dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 riguardanti (tra l'altro) i criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto e le loro modalità di applicazione, devono essere fornite solo alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità e non anche al singolo lavoratore, che ha diritto soltanto alla comunicazione del recesso (cfr. al riguardo : Cass. 26 settembre 2000 n. 12711). Sotto altro versante non vale, infine, addurre, come ha fatto il ricorrente, che dopo il suo licenziamento la società è ricorsa ad impresa esterna ed all'utilizzazione dello straordinario per fare svolgere i compiti prima spiegati dal reparto trasporto medio- leggero. In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale la legge n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di 15 messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa devoluto "ex ante" alle sindacali, destinatarie organizzazioni di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a niste Valeسالى differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) ma la correttezza procedurale dell'operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova elusioni dei poteri di controllo delle di maliziose organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni fra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un indagine sulla presenza di "effettive " esigenze di 16 riduzione o trasformazione dell'attività produttiva. Ne deriva che, differenzaa di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 citata, condotte datoriali quale la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, dil'assunzione nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione - successive al licenziamento disuscettibili incidere sulla collettivo non sono validità del licenziamento stesso una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti (così Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455).
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2002. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Guide Violine Милит о, неутий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria C- 6 APR, 2002 oggi, IL CANCELLIER уче 17