Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4949
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Sentenza 6 aprile 2002

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In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, deve considerarsi del tutto legittimo l'accordo sindacale che, in deroga ai criteri legali e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra lavoratori e di razionalità delle regole pattuite, tenga conto delle sole esigenze tecnico - produttive dell'impresa e, conseguentemente, limiti la scelta dei lavoratori ad un unico e ben individuato settore produttivo o reparto, risultando tale pattuizione del tutto rispondente alle finalità ed allo stesso tenore letterale dell'art. 5, primo comma, legge n. 223 del 1991, che - con il richiamare le esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale prima della statuizione sull'obbligatorio rispetto dei criteri legali o contrattuali di scelta - mostra come l'ambito applicativo di detti criteri debba essere sempre delimitato dall'osservanza delle ragioni giustificative della riconversione o ristrutturazione dell'intera impresa, suscettibili di rendere necessaria la soppressione di un solo settore o di un solo reparto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4949
    Data del deposito : 6 aprile 2002

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