Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
In assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/1999, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO - Presidente del 21/12/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere N. 1178
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere N. 33436/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN RT n. il 13.02.1958
avverso sentenza del 16.06.1999
C. APP. SEZ. DIST. di BOLZANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuliano Turone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
A seguito di appello dell'imputato WI BE avverso la sentenza 21/12/1998 del Tribunale di Bolzano - con la quale lo stesso, con la ritenuta continuazione, era stato condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, oltre alla pena accessoria consequenziale, siccome ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 423 co. 1 e 2 c.p., per avere, appiccando il fuoco alla sua autovettura, cagionato un incendio con pericolo per l'incolumità pubblica, nonché del reato previsto dall'art. 388 co. 3 c.p. per avere deteriorato la propria autovettura sottoposta a pignoramento - con sentenza 16/6/1999 la Corte di Appello di NT (sezione distaccata di Bolzano) riduceva la pena inflitta al WI ad anni due e mesi quattro di reclusione, revocando la pena accessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata.
La Corte di merito - dopo aver condiviso la motivazione del primo giudice con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 423 e 424 c.p. sotto il profilo della disparità di trattamento - riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle attendibili dichiarazioni dei testi escussi (vedi in particolare dichiarazioni dei testi Pecora e Ferrari, specificamente riportate in motivazione), dalle quali era emerso che l'imputato era stato visto vicino alla autovettura poco prima dell'incendio e che lo stesso in precedenza aveva detto (vedi teste Tschisner) che piuttosto che lasciarla ad altri avrebbe bruciato la propria autovettura. Inoltre, tenuto conto della ricostruzione dell'episodio secondo gli elementi di generica e di specifica risultanti dagli atti, l'incendio doveva ritenersi di vaste proporzioni con pericolo per la pubblica incolumità, tanto che erano rimaste danneggiate anche altre autovetture e che vi era stato il pericolo che le fiamme si estendessero verso il bar ed una abitazione adiacente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Motivi della decisione
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta alla escussione del teste Decassiani, che avrebbe potuto riferire in quale luogo si trovasse l'imputato nel momento in cui scoppiò l'incendio. Infatti - a parte la considerazione che già nel giudizio di primo grado la difesa dell'imputato non aveva provveduto a rintracciare il suddetto teste, regolarmente ammesso - la decisione della Corte di merito di poter decidere allo stato degli atti non può essere censurata in questa sede, tenuto conto che dal contesto di tutta la motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte di merito ha accertato in modo incontrovertibile, alla luce degli elementi di prova già acquisiti, la presenza dell'imputato nei tempi e nei luoghi in cui scoppiò l'incendio.
Infondato deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato.
Invero, in assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192 co. 2 c.p.p.. Orbene nel caso in esame la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di esse indizi significativi;
successivamente, operando il collegamento tra i vari indizi tutti gravi precisi e concordanti, è pervenuta al convincimento che l'imputato fosse pienamente responsabile del reato di incendio della propria autovettura. Nè possono ritenersi fondate le censure dirette a dimostrare l'inattendibilità del teste Pecora, che riferì in merito alla presenza dell'imputato sul posto poco prima dell'incendio. Infatti - a parte la considerazione che tali censure, così come formulate, devono ritenersi inammissibili, in quanto dirette alla rivalutazione di questioni di fatto non proponibili in questa sede - va rilevato che la Corte di merito ha chiarito la ragione per la quale dette dichiarazioni sono credibili, indicando una serie di elementi di riscontro (vedi dichiarazioni rese da altri testi), indubbiamente di elevato spessore probatorio. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza de li elementi costitutivi del reato di incendio.
Invero i giudici di merito, con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno adeguatamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di incendio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici, dai quali è emerso non solo che l'incendio era di vaste proporzioni, tanto da potersi diffondere fino alle autovetture vicine, ma anche che ricorreva un concreto pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto delle costruzioni limitrofe frequentate da persone. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il quarto motivo, con il quale si deduce che il reato di incendio contestato doveva essere derubricato nella ipotesi delittuosa prevista dall'art. 424 c.p.. Invero, alla luce della ricostruzione dell'episodio operato dalla Corte di merito (versamento di carburante nel vano motore e spargimento del carburante per terra anche sotto altre autovetture), deve ritenersi pacifico che intenzione dell'imputato era quello di danneggiare la propria autovettura, accettando il rischio di provocare un vero e proprio incendio, attesa la vicinanza delle altre autovetture e le modalità con le quali fu appiccato il fuoco. A tal proposito è appena il caso di rilevare che - come già osservato dai giudici di merito - la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 423 e 424 c.p. sotto il profilo della disparità di trattamento è manifestamente infondata. Invero - a parte la considerazione che tale questione è già stata oggetto di precedenti pronunce della Corte Costituzionale (vedi nn. 286/1974, 58/1977 e 71/1979) - va rilevato che i due anzidetti reati hanno una loro autonomia e regolano ipotesi diverse, di guisa che non può essere censurata la discrezionalità del legislatore nelle sue scelte di politica criminale. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000