Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 23295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23295 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 474
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 3253/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LV (DIV. DIMORA COMUNE VENEZIA) N. IL 21/04/1964;
avverso l'ordinanza n. 1288/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 03/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, ha concluso che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio;
Udito il difensore Avv. COMPAGNO Alessandro per NI SI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 dicembre 2014, il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'appello proposto da LP SI e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 24 ottobre 2014, con la quale il Gip del medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia, misura applicata al ricorrente in data 13 giugno 2014 in sostituzione di quella di maggior rigore originariamente disposta, in relazione ai reati di truffa aggravata, possesso di dati identificativi contraffatti, falso e corruzione.
A sostegno del decisum, il Tribunale ha evidenziato che:
a) non sono emersi elementi nuovi idonei a far ritenere cessate le esigenze di cautela, atteso che la gran parte delle sopravvenienze poste a fondamento dell'istanza di revoca sono già state vagliate nei precedenti provvedimenti de libertate;
b) l'offerta di risarcimento non può essere considerata quale indice univoco di ravvedimento;
c) dalla lettura della stessa sentenza di patteggiamento emergono gravi abusi della funzione ed un rinnovato giudizio di pericolosità, fondato sul tentativo di ridimensionare la propria responsabilità nell'interrogatorio reso dall'imputato.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. Compagno Alessandro, difensore di fiducia di LP SI, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di indicare specifici elementi a fondamento della ritenuta attualità del pericolo di recidivanza nonché di tenere in considerazione il fatto che la misura cautelare è stata adottata ad oltre un anno e mezzo di distanza dai fatti, intervallo temporale nel quale l'assistito ha continuato a lavorare rivestendo le medesime mansioni, senza aver dato adito a nessun censura;
in più, il Tribunale ha trascurato la circostanza che il Gip, nel ratificare l'accordo ex art. 444 c.p.p., che preclude l'applicazione di pene accessorie - fra queste inclusa anche l'interdizione dai pubblici uffici -, ha implicitamente ritenuto insussistente il pericolo di reiterazione criminosa.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e l'Avv. Alessandro Compagno, difensore di fiducia di LP SI, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Immune da vizi logico giuridici è il percorso argomentativo seguito dal Tribunale nel pervenire alla decisione reitettiva, laddove ha ritenuto insussistenti elementi di novità suscettibili di superare, da un lato, il giudicato cautelare formatosi all'esito della proposizione del ricorso per riesame avverso il provvedimento coercitivo genetico, dall'altro lato, la rivalutazione dei pericula libertatis operata in sede di sostituzione della misura di maggior rigore con l'obbligo di dimora.
2.1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 7375 del 03/12/2009 Rv. 246026; Cass. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908). Muovendo da tale corretta premessa in diritto, il Collegio veneziano ha congruamente argomentato l'insussistenza di elementi nuovi suscettibili di scardinare le precedenti valutazioni cautelari, non potendosi ritenere tali l'assenza di contestazioni successive al 2012, lo sradicamento dal territorio ove venivano perpetrati i reati ed il mutato atteggiamento processuale con la parziale confessione dei delitti commessi e l'offerta di risarcimento del danno, trattandosi di circostanze già valutate in precedenza dal giudice procedente.
2.2. Ad ogni buon conto, non si può omettere di rilevare come il ricorrente, nel censurare la motivazione del provvedimento pronunciato dal Tribunale del riesame, venga nella sostanza a suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e non denunci nessuno dei vizi logici deducibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., proponendo dunque deduzioni che - per giurisprudenza pacifica - sono insindacabili in questa Sede (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153; Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Palesemente privo di pregio è, infine, l'argomento col quale il ricorrente ha sostenuto che l'avere il giudice ratificato l'accordo fra le parti per l'applicazione di una pena di due anni di reclusione senza applicazione di pene accessorie (segnatamente quella dell'interdizione dai pubblici uffici) costituisca un implicito riconoscimento dell'insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, evidenziando ad ulteriore conforto come una precedente richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena fosse stata rigettata proprio alla luce della ritenuta impossibilità di addivenire ad una prognosi favorevole circa l'astensione in futuro dal commettere ulteriori reati.
3.1. Al riguardo mette conto porre in rilievo come la preclusione alla applicazione di pene accessorie in caso di patteggiamento ordinario - id est entro i due anni di pena - costituisca un effetto automatico dell'istituto processuale, che il legislatore ha previsto in una chiara ottica di rendere più appetibile l'accesso al rito deflattivo del dibattimento, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, le quali - fintanto che la sentenza non divenga cosa giudicata - possono pertanto essere ritenute dal giudicante sussistenti, sulla scorta di una valutazione da esprimere in termini di attualità e concretezza.
3.2. Ne discende che la pronuncia della sentenza di patteggiamento - da cui non consegue, quale effetto de iure, l'applicazione di pene accessorie - non comporta ex se il venir meno della pericolosità dell'imputato, prescindendo completamente da una prognosi in ordine all'effettivo (rectius ineffettivo) pericolo di reiterazione criminosa. Valutazione in termini di persistenza del rischio di recidivanza che il decidente di merito, per quanto dato atto dallo stesso ricorrente, aveva d'altra parte - seppure implicitamente - espresso con il rigetto della precedente richiesta di applicazione della pena, in quanto subordinata al beneficio ex artt. 163 c.p. e segg..
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015