Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere.(Fattispecie in tema di inosservanza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame previsto dall'art.309, comma 5, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/1999, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 14/5/1999
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. " Paolo A. Sepe " N. 1566
3. " Nicola Colaianni " REGISTRO GENERALE
4. " IS Bianchi " N. 11579/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL IL, nato a [...] il [...]
avverso ordinanza 17.2.1999 del Tribunale del riesame di Brescia Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Galgano che ha concluso per dichiararsi l'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura e disporre la scarcerazione.
OSSERVA
AL IL è ricorrente avverso ordinanza 17.2.1999 del Tribunale del riesame di Brescia che confermava l'ordinanza 3.2.1999 con la quale il GIP presso il Tribunale di Mantova applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, dpr n. 309/90 per concorso in acquisto, trasporto ed illecita detenzione a fine di vendita di gr. 532 di cocaina e per concorso nella cessione continuata di cocaina a terzi.
Nel ricorso, con il quale chiede che questa Suprema Corte dichiari l'inefficacia, ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata, ordinando l'immediata liberazione dell'indagato che non detenuto per altra causa, deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di efficacia: mancato rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, ex art. 309, comma 10, stesso codice.
Giova premettere che il tribunale del riesame, cui detta eccezione era stata proposta, ne aveva dichiarata l'inammissibilità - rigettando poi la richiesta di riesame in ordine agli altri motivi, non oggetto di ricorso avanti a questa Corte - senza entrare nel merito e limitandosi a replicare che l'istanza per far dichiarare l'inefficacia doveva essere presentata al GIP ex art. 306 cod. proc. pen., e solo avverso l'eventuale diniego avrebbe potuto essere proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e successivo ricorso per cassazione.
Rileva il Collegio che detto orientamento, sotteso all'inammissibilità della proposta eccezione, risulta superato dal contrario avviso espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, in recentissima decisione, 23.3. 1999, n. 1 (CC 15.1.99), Cardi e altri, RV 212744, hanno affermato che "nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere", osservando, in motivazione, che l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica complessiva del sistema, secondo cui il giudice della procedura incidentale di impugnazione è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito.
Tanto precisato ai fini dell'attribuzione - pertanto da ritenersi sussistente - al tribunale del riesame di Brescia della qualità di giudice del rispetto dei termini della procedura, come nella specie eccepito dal AL, va però rilevato che trattandosi di pretesa sopravvenuta inefficacia della misura, spetta a questa Corte valutare detta questione, essendo essa prospettabile nel giudizio di Cassazione, nell'ambito dell'ampio spettro delle modalità per far valere la caducazione automatica del provvedimento impugnato, nel caso di inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., così come altresì ritenuto dalla già indicata sentenza delle Sezioni Unite.
L'unico motivo di ricorso - con il quale il AL deduce l'inefficacia della misura cautelare, ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., perché gli atti sono pervenuti al Tribunale del riesame il sesto giorno dalla presentazione dell'istanza di riesame, sul rilievo della presentazione di essa alla Pretura di Verona il 6.2.1999 e della ricezione degli atti dal Tribunale del riesame il 12.2.1999 - va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente con diffuse argomentazioni interpretative della sentenza n. 232/98 della Corte Costituzionale, va osservato che "è ben vero che detta sentenza ha interpretato l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. nel senso che il termine di cinque giorni dalla norma previsto per la trasmissione degli atti al giudice del riesame da parte dell'autorità procedente deve intendersi decorrente dalla data di presentazione della richiesta di riesame e non già dal giorno in cui a quest'ultima autorità perviene la richiesta di trasmissione degli atti e che tale interpretazione ha trovato l'adesione delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno enunciato lo stesso principio con sentenza 18.1.1999 (C.C. 16.12.1999) n. 25, Alagni, RV 212073. È anche vero, peraltro, che il principio deve trovare applicazione nella ipotesi normale in cui la richiesta venga depositata presso la cancelleria del giudice del riesame, che in forza del deposito acquista piena cognizione della richiesta, e che non può valere, invece, nel caso in cui la richiesta venga presentata nella cancelleria della pretura (del luogo in cui si trovi la parte privata o il suo difensore) ovvero venga spedita per posta, necessariamente dovendo in questi casi il momento della cognizione da parte del giudice del riesame farsi coincidere con quello in cui la richiesta pervenga effettivamente al suo ufficio. Invero, la stessa sentenza n. 232/98 della Corte Costituzionale precisa che nei casi previsti dagli artt. 582 (e cioè dal suo secondo comma) e dall'art. 583 cod. proc. pen. "vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del Tribunale del riesame" (Sez. VI, C.C. 8.3.1999, n. 843, Blando e altri) e non può essere, quindi, invocata dal ricorrente a sostegno della sua tesi.
Nel caso di specie risulta che la richiesta di riesame, presentata alla Cancelleria della Pretura di Verona il 6.2.1999, pervenne al Giudice del riesame il 10.2.99, ed è quest'ultima data che deve essere presa in considerazione per valutare il rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., termine che risulta senz'altro rispettato, atteso che gli atti furono fatti pervenire al medesimo giudice del riesame, come evidenziato dallo stesso ricorrente, il 12.2.1999, e cioè solo due giorni dopo la data - così come correttamente ritenuta - di presentazione della richiesta di riesame. Infondate risultano, pertanto, le deduzioni del ricorrente relative alla allegata perdita di efficacia della misura cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis Legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 1999