Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Ne consegue che non è configurabile il delitto di cui all'articolo 483 cod. pen., nel caso di falsa denuncia di smarrimento del "foglio rosa", in realtà mai conseguito, ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, non essendovi alcuna particolare norma che attribuisca specifici effetti alla dichiarazione resa dal privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IU Consoli Presidente del 21.3.2000
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Renato Calabrese " N. 573
Dott. Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo " N. 2772/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TT IU nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 23.11.1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Con sentenza del 23-11-1999 la Corte d'Appello di Catania, pronunziando sull'Appello del Procuratore Generale, in riforma della sentenza del Pretore di Acireale del 14-4-1997, dichiarava TT IU colpevole del reato di cui all'articolo 483 c.p. e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, per aver denunziato ai Carabinieri falsamente di aver smarrito il "foglio rosa", che in realtà non aveva mai conseguito.
Proponeva ricorso il TT sostenendo che, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza delle sezioni unite n. 6 del 17-2-1999, dovevano i giudici di merito, ritenere che la denunzia di smarrimento non può considerarsi atto destinato a provare la veridicità dei fatti attestati, e conseguentemente dichiarare che il fatto non costituisce reato.
La censura è fondata.
Infatti, secondo il più recente indirizzo della Giurisprudenza (v. Cass. Sez. U. 17-2-1999 n. 6), il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.
In applicazione dell'indicato principio, deve ritenersi non configurabile il delitto di cui all'articolo 483 c.p., nel caso di falsa denuncia di smarrimento del "foglio rosa", che in realtà non aveva mai conseguito, ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, non essendovi alcuna particolare norma che attribuisca specifici effettì alla dichiarazione resa dal privato. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2000