Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 5118
CASS
Sentenza 21 marzo 2000

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Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Ne consegue che non è configurabile il delitto di cui all'articolo 483 cod. pen., nel caso di falsa denuncia di smarrimento del "foglio rosa", in realtà mai conseguito, ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, non essendovi alcuna particolare norma che attribuisca specifici effetti alla dichiarazione resa dal privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2000, n. 5118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5118
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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