Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 13355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13355 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/02/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 179
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO ZI N. IL 20/08/1966;
avverso la sentenza n. 138/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CAMPI SALENTINA, del 04/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.7.2012 il Tribunale di Lecce sez. dist.di Campi Salentina dichiarava OV IO colpevole del reato previsto dall'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di 11 cartucce per fucile da caccia cal. 12) commesso in Squinzano il 13.3.2007, e lo condannava alla pena di Euro 200 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:
violazione dell'art. 697 c.p. che prevede una contravvenzione di natura dolosa mentre il giudice ha ritenuto la responsabilità colposa dell'imputato; 2) violazione dell'art. 159 c.p.: all'udienza del 1.2.2012 il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza al 4.7.2012 per l'esame dell'imputato e la discussione, sospendendo i termini di prescrizione in assenza di qualunque delle ipotesi tassative che a norma dell'art. 159 c.p., legittimano la sospensione della prescrizione, con la conseguenza che, in assenza del provvedimento illegittimo di sospensione, il reato si sarebbe prescritto alla data del 13.2.2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Un tema di elemento psicologico del reato, l'art. 42 c.p., u.c., stabilisce che i reati contravvenzionali (a differenza dei delitti) sono addebitati all'agente indifferentemente a titolo di dolo o colpa, salvo che la struttura materiale del reato contravvenzionale configuri la fattispecie come necessariamente di tipo doloso. Nel caso del reato contravvenzionale di detenzione abusiva di munizioni previsto dall'art. 697 c.p., la struttura della fattispecie è compatibile anche con una condotta di tipo colposo, essendo ben possibile che l'omessa denuncia della detenzione di munizioni si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente (in senso conforme Sez. 1, n. 6064 del 12/12/1983 - dep. 28/06/1984, Bernardini, Rv. 165033 che ha ritenuto applicabile la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. alla detenzione colposa delle armi comuni da sparo;
Sez. 2, n. 1053 del 29/04/1969, Mascello, Rv. 113005, secondo cui è sufficiente che i fatti contravvenzionali di cui agli artt. 697 e 699 c.p. siano commessi per colpa).
2. In tema di sospensione della prescrizione deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui l'art. 159 c.p., comma 1 deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509), in osservanza della regola di garanzia secondo cui l'esercizio del diritto alla prova esclude l'addebitabilità del rinvio per esigenze istruttorie al soggetto richiedente.
Dalla lettura del verbale di dibattimento risulta che all'udienza del giorno 1.2.2011 il difensore ha chiesto il rinvio della discussione finale e dell'esame dell'imputato, presente;
il pubblico ministero si è opposto al rinvio dell'esame dell'imputato ed il giudice ha accolto la richiesta di rinvio sia della discussione che dell'esame dell'imputato, fissando nuova udienza al 4.7.2012 e disponendo contestualmente la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., n.
3. Ne deriva che il rinvio, chiesto ed ottenuto dal difensore, non era necessitato da esigenze relative all'esercizio del diritto di prova (non è contestato che l'esame dell'imputato, presente all'udienza del 1.2.2011, potesse avvenire in quella data) ma era connesso ad un'opzione difensiva svincolata da necessità istruttorie, con conseguente applicabilità del regime di sospensione stabilito dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3). A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente OV IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013