Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 22651
CASS
Sentenza 22 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato dal giudice della esecuzione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 168 cod.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire motivo idoneo a fondare la revoca "in executivis", l'interesse di fatto del condannato a fruire della sospensione condizionale in relazione ad eventuali future condanne).

Nel giudizio di legittimità, le ipotesi di rettificazione di errori non determinanti annullamento espressamente previste nella disposizione di cui all'art. 619 cod.proc.pen. non sono tassative, con la conseguenza che, in applicazione estensiva di tale disposto normativo, deve ritenersi emendabile ogni irregolarità formale resa palese dal contesto del provvedimento ed improduttiva di effetti giuridici. (Fattispecie relativa all'adozione da parte del giudice dell'esecuzione, nel dispositivo di provvedimento conseguente a richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, della non confacente formula "rigetta la richiesta", che la Suprema Corte ha corretto in "dichiara inammissibile la richiesta").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 22651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22651
    Data del deposito : 22 maggio 2014

    Testo completo