Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 2
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato dal giudice della esecuzione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 168 cod.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire motivo idoneo a fondare la revoca "in executivis", l'interesse di fatto del condannato a fruire della sospensione condizionale in relazione ad eventuali future condanne).
Nel giudizio di legittimità, le ipotesi di rettificazione di errori non determinanti annullamento espressamente previste nella disposizione di cui all'art. 619 cod.proc.pen. non sono tassative, con la conseguenza che, in applicazione estensiva di tale disposto normativo, deve ritenersi emendabile ogni irregolarità formale resa palese dal contesto del provvedimento ed improduttiva di effetti giuridici. (Fattispecie relativa all'adozione da parte del giudice dell'esecuzione, nel dispositivo di provvedimento conseguente a richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, della non confacente formula "rigetta la richiesta", che la Suprema Corte ha corretto in "dichiara inammissibile la richiesta").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 22651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22651 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
2 2 6 5 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 15/4/2014- ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 47901/2013 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO VA N. IL 11/10/1951 avverso l'ordinanza n. 33/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del 11/07/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. и л Udit i difensor AVV.; SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 47.901/2013 R.G. * Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la i- nammissibilità del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. Rileva 1. Con provvedimento deliberato l'11 novembre 2013 e depo- sitato il 14 novembre 2013, il Tribunale ordinario di Brindisi - Sezione distaccata di Messagne, in funzione di giudice della e- secuzione, ha respinto la richiesta del condannato VA IM di revoca della sospensione condizionale della esecu- zione della pena della ammenda in euro duecento, inflittagli giusta sentenza del 26 aprile 2013 del ridetto giudice, motivan- do che non ricorreva alcuna delle ipotesi, contemplate dall'arti- colo 168 cod. pen., per la revoca del beneficio, e che non rileva- vano le «le ovvie ed evidenti ragioni» del condannato a non frui- ли re del beneficio.
2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col mini- stero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Bonsegna, mediante atto recante la data del 23 settembre 2013, col quale sviluppa due motivi. - Col primo motivo il difensore denunzia ai sensi 2.1 dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. inosser- vanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in rela- zione all'articolo 666, comma 3, cod. proc. pen. e con riferi- mento all'articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., censurando che il giudice della esecuzione ha emesso fuori dei - casi previsti dall'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. – prov- - vedimento di rigetto de plano, omettendo di instaurare il con- traddittorio in camera di consiglio con conseguente lesione del diritto di difesa.
2.2 Col secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente - di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 47.901/2013 R.G. * e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione «alla disciplina della sospensione condizionale della pena», nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti- vazione. Il difensore deduce: la previsione dei casi contemplati dall'arti- colo 168 cod. pen. «non esaurisce le ipotesi» di revoca del bene- ficio;
la sospensione condizionale della esecuzione della pena deve infatti essere revocata quando ricorra l'interesse del con- dannato;
nel caso di condanna a pena pecuniaria il beneficio deve essere applicato «solo quando vi sia esplicita richiesta del reo»; alla stregua della finalità dell'istituto e del principio del favo rei deve essere salvaguardata «di riservare la applicazione della sospensione condizionale della pena» nel caso di eventuale, successiva condanna;
l'interesse del ricorrente è concreto, in quanto egli è sottoposto a indagini preliminari in altri proce- dimenti;
secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice non میل deve disattendere la rinuncia del beneficio da parte del dell'im- putato che abbia interesse.
3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 7 febbraio 2014, ha obiettato: non è meritevole di tutela «la prospettiva criminosa [...] di conservare una sorta di bonusper condotte illecite>; correttamente il giudice della esecuzione ha provveduto de plano;
la formula decisoria (impropria) del riget- to, anziché della inammissibilità, lascia impregiudicata la ma- nifesta infondatezza della richiesta.
4. Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, non è, in linea di principio, meritevole di tutela l'interesse dell'imputato a chiedere, me- diante la impugnazione, la revoca della sospensione condizio- nale della esecuzione della pena, «allo scopo di preservare [il be- neficio] per eventuali future condanne» (v. da ultimo Sez. 3, n. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 47.901/2013 R.G. * 39406 del 20/06/2013 - dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698); mentre all' «imputato condannato a pena pecuniaria, che sia sta- ta condizionalmente sospesa senza sua richiesta» deve riconoscer- si l' «interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revo- ca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel ca- sellario giudiziale, che non può, in caso di sospensione, essere eli- minata» (Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012 - dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994). La problematica in parola non ha, tuttavia, attinenza col caso in esame in quanto non si versa nella ipotesi della impugna- zione della sentenza di condanna elargitrice del beneficio de quo.
4.2 Nella specie il condannato ha, invece, proposto incidente di esecuzione in relazione alla sentenza, 26 aprile 2013, di con- cessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, senza che pacificamente ricorra alcuna delle ipotesi con- ли template dall'articolo 168 cod. pen. Orbene, la previsione dei casi di revoca della sospensione con- dizionale della esecuzione della pena è affatto tassativa. Gli interventi del giudice della esecuzione sulla cosa giudicata ovvero su particolari statuizioni della sentenza irrevocabile, previsti dalla legge, rivestono, infatti, carattere eccezionale. Epperò risulta manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge, a' termini dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta avanzata dal condannato coll'inci- dente di esecuzione proposto, in quanto, all'infuori delle ipotesi previste dall'articolo 168 cod. pen., il giudice della esecuzione non ha la potestà di revocare o rimuovere la statuizione di con- cessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena. Il rilievo assorbe la ulteriore considerazione che l'interesse di fatto del condannato a fruire della sospensione condizionale della esecuzione della pena, in relazione ad eventuali ulteriori condanne non trova ancoraggio nell'ordinamento giuridico, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 47.901/2013 R.G. * quanto come perspicuamente rileva il Procuratore generale ― della Repubblica presso questa Corte non è certamente meri- tevole di tutela «la prospettiva criminosa [...] di conservare una sorta di bonus per condotte illecite». Tanto comporterebbe, oltre- tutto, lo snaturamento dell'istituto, trasformato in una sorta di franchigia dalla sanzione penale, così sovvertendone la essenziale finalità della prevenzione della recidiva e compor- tando l'antitetico effetto della incentivazione del reato per la prospettiva di impunità (Sez. 1, n. 24854 del 16/06/2010 - dep. 01/07/2010, Longo, Rv. 248049). 4.3 – Di conseguenza neppure è fondato il motivo in rito del ri- corrente. La ricorrenza della ipotesi dell'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen. (v. supra il paragrafo che precede) rende priva di pregio giuridico la censura del ricorrente per la adozione del ri- to planario. ли 4.4 È, tuttavia, esatto il rilievo del ricorrente circa la non confacente formula di rigetto adottata dal giudice della esecu- zione. All'errore in cui è incorso il giudice a quo deve porsi riparo (senza far luogo, all'annullamento in parte de qua del provve- dimento impugnato) col rito della rettificazione, in applicazio- ne estensiva dell'articolo 619 cod. proc. pen. Le ipotesi, espressamente previste nella disposizione - degli er- rori di diritto nella motivazione e degli errori nelle indicazioni dei testi di legge, nonché nella denominazione della specie della pena o nel computo della stessa non sono tassative. Alla luce della ratio della norma, informata al principio della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eli- minazione di ogni atto e attività non essenziale», fissato dal legi- slatore delegante (articolo 2, comma 1, numero 1, legge 16 feb- braio 1987, n. 81) e costituente canone ermeneutico, nonché al principio della efficienza processuale, la disposizione in parola trova a fortiori applicazione laddove si tratta di emendare me- re «irregolarità formali» concernenti il tenore letterale del di- 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 22 maggio 2014 Ricorso n. 47.901/2013 R.G. * spositivo, rese palesi dal contesto del provvedimento e im- produttive di effetti giuridici (cfr., in materia di rettifi- cazione della della formula di condanna contenuta nel disposi- tivo della sentenza di applicazione della pena su richiesta, Sez. 4, n. 10736 del 15/04/1991 dep. 25/10/1991, Trezza, Rv. - 188572; Sez. 6, n. 7903 del 26/05/1992 - dep. 09/07/1992, Cogo, Rv. 191094; Sez. 5, n. 4841 del 16/11/1994 - dep. 29/12/1994, Renzler, Rv. 200447; Sez. 1, n. 774 del 10/02/1995 - dep. 25/03/1995, Mazzone, Rv. 200503). Sicché la formula «rigetta la richiesta», contenuta nel dispositi- vo del provvedimento impugnato, deve intendersi così corret- ta: «dichiara inammissibile la richiesta». -Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricor- 4.5 rente al pagamento delle spese del processo, la rettificazione del provvedimento nei termini indicati e la conseguente statui- zione di rito, ai sensi dell'articolo 625, comma 3, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per la trasmissione di copia dalla sentenza al Tribunale di Brindisi, ai sensi dell'articolo 625, comma 3, cod. proc. pen. Così deciso, il 22 maggio 2014. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mytupa Carlese (Massimo Vecchio) Assanmorecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAG 2014 IL CANCELISTE E R P U S Pietro Di Meo 6