Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2000, n. 1324
CASS
Sentenza 9 marzo 2000

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La motivazione dell'ordinanza che sospende il decorso dei termini di custodia cautelare alla stregua dei parametri di cui all'art, 304 secondo comma cod. proc. pen. e con riferimento alla particolare complessità del dibattimento, diventa un giudizio prognostico e come tale esula dalle concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento, purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi organizzative. Ne consegue che l'ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo evolversi delle udienze (come, nella specie, per rinvii dovuti alla mancata comparizione di collaboranti o anche presunte carenze organizzative), ne' è possibile individuare nello "status libertatis" di altri coimputati argomento correttivo del fondamentale criterio fissato dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2000, n. 1324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1324
    Data del deposito : 9 marzo 2000

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