Sentenza 9 marzo 2000
Massime • 1
La motivazione dell'ordinanza che sospende il decorso dei termini di custodia cautelare alla stregua dei parametri di cui all'art, 304 secondo comma cod. proc. pen. e con riferimento alla particolare complessità del dibattimento, diventa un giudizio prognostico e come tale esula dalle concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento, purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi organizzative. Ne consegue che l'ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo evolversi delle udienze (come, nella specie, per rinvii dovuti alla mancata comparizione di collaboranti o anche presunte carenze organizzative), ne' è possibile individuare nello "status libertatis" di altri coimputati argomento correttivo del fondamentale criterio fissato dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2000, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 9/3/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1324
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " AN RO " N. 45413/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT AN nato il [...] avverso ordinanza tribunale di Reggio Calabria in data 22.09.1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Turone che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza rigettava l'appello avverso provvedimento della corte d'Assise di Reggio Calabria che in data 18.01.1999 aveva disposto la sospensione di decorrenza del termine di custodia cautelare, ex art. 304 c. 2 c.p.p. per l'AT. Il ricorrente allegava il vizio di motivazione in ordine alle specifiche ragioni circa la particolare complessità del dibattimento, da interpretarsi ristrettivamente. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso, siccome infondato e sotto alcuni profili inammissibile.
L'ordinanza che sospende il decorso dei termini di custodia cautelare ex art. 304 co. 2 c.p.p., anche per singoli imputati, certamente è tenuta a dare contezza delle ragioni che inducono il giudice di merito a ritenere sussistente la particolare complessità del dibattimento.
Tale presupposto può essere dedotto dal numero degli imputati e dalla complessità dei fatti contestati, valutata quest'ultima non in considerazione del titolo dei reati (siccome già indicati dalla norma con riferimento all'art. 407 c.p.p.) bensì delle connessioni soggettive ed oggettive in un articolato contesto criminoso, nonché dalla estesa attività istruttoria prevedibile sulla base del numero di imputati (anche in procedimenti connessi) o testi da esaminare. La struttura argomentativa dell'impugnata ordinanza valorizza - in un contesto logico - tali elementi e pertanto non può certamente ritenersi carente o manifestamente illogica.
Occorre anche rilevare come la globale valutazione della particolare complessità del dibattimento, pur partendo dal tipo di parametri sopra indicati, diventa, tuttavia, un giudizio prognostico e come tale esula - in linea di principio - dalle concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi organizzative.
Ne consegue che l'ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo evolversi delle udienze (come, nella specie, per rinvii dovuti alla mancata comparizione di collaboranti o anche presunte carenze organizzative), ne' è possibile individuare nello status libertatis di altri coimputati argomento correttivo del fondamentale criterio fissato dalla legge.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 Disp. Att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 9 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000