Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un'impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi).
Commentari • 3
- 1. Depressione causa lavoroAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2022
- 2. L’infortunio in itinere: rassegna giurisprudenzialeRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012
Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …
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Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO AN RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno 47 presso l'avv. Franco Agostini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV novembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 372/98, decisa il 26 febbraio 1998 e pubblicata il 22 settembre 1998, resa dal Tribunale di Rimini nel procedimento n. 881/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Franco Agostini per la ricorrente e Giuseppe De Ferrà per delega dell'avv. Antonino Catania per l'Istituto resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 aprile 1996, SO AN RI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Rimini l'I.N.A.I.L. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità da inabilità temporanea per il periodo 18 ottobre - 24 novembre 1995, in relazione a infortunio occorsogli a seguito di caduta da una sedia a rotelle, utilizzata in una postazione di computer.
Il Giudice adito, con sentenza n. 137/97 in data 14 febbraio - 11 marzo 1997, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. e in esito il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 372/98 emessa in data 26 febbraio - 22 settembre 1998, in accoglimento del gravame respingeva la domanda di parte attrice e cosi, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava che l'occasione di lavoro non coincide con la mera concomitanza temporale e ambientale con l'attività lavorativa, rimanendo esclusi sia i rischi generici, suscettibili di verificazione nella vita quotidiana, sia i rischi elettivi, cui il prestatore di lavoro si sottopone in concreto pur non rientrando essi nella tipicità dell'attività lavorativa.
Osservava che l'uso della sedia a rotelle, destinata a consentire l'assunzione di una posizione corretta dinanzi al monitor, per uno spostamento con percorso più o meno lungo per avvicinarsi ad un armadietto per prelevare pratiche, costituisce uso improprio del sedile e integra pertanto un rischio elettivo, escluso dalla copertura assicurativa;
tale uso improprio neppure è riconducibile all'attività lavorativa, potendo comunque verificarsi nella vita quotidiana, quale conseguenza di un rischio generico. Avverso la sentenza, notificata in data 22 ottobre 1998, propone ricorso per cassazione SO AN RI con atto notificato in data 16 dicembre 1998; deduce a sostegno un solo motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 20 gennaio 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall'Istituto resistente.
Si precisa al riguardo che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità è avvenuta non al procuratore costituito nel giudizio di secondo grado ma all'I.N.A.I.L., sede di Rimini, in persona del Direttore pro tempore, al domicilio eletto e coincidente con la sede dell'Ente, in Rimini, Piazzale G. Cesare n. 4.
L'eccezione non è fondata.
Invero "la notificazione di un atto del processo può dirsi giuridicamente inesistente nella ipotesi in cui o manchi del tutto, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (in modo tale, cioè, da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico sotto il profilo della corrispondenza all'atto tipico delineato dalla norma), risultando, per converso, soltanto nulla (con conseguente suscettibilità di sanatoria o rinnovabilità ex art. 291 c.p.c.) qualora risulti effettuata in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1998, n. 12002); nell'ipotesi di notifica alla parte vittoriosa, personalmente e non presso il procuratore costituito, si verifica una nullità e non una inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale, pertanto, in difetto di costituzione dell'appellato, resta sanata con efficacia "ex tunc", in virtù della rinnovazione della notificazione nel termine perentorio stabilito, ex art. 291 c.p.c., dal giudice (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1997, n. 4067, conforme ex pluribus Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1992, n. 4330).
Atteso che nel caso in esame l'Istituto si è Costituito si è verificata sanatoria che rende inutile la rinnovazione della notifica ed ammissibile il ricorso.
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del TU 30 giugno
1965 n. 1124, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Si denuncia la confusione tra il concetto di rischio elettivo e quello di rischio generico;
si fa notare che non è stata acquisita la dimostrazione del l'indipendenza della condotta dalla sfera di organizzazione e dalla finalità del lavoro.
Il ricorso è fondato.
Si legge nell'impugnata sentenza che l'occasione di lavoro "non coincide con la mera concomitanza temporale e ambientale con l'attività lavorativa".
Il Tribunale dà per pacifico che l'infortunio è avvenuto mentre l'odierna ricorrente stava svolgendo la propria attività lavorativa, in particolare si stava recando presso un armadietto per prelevare delle pratiche. Afferma però che non rientrano nell'occasione di lavoro i rischi generici, ossia quelli che possono comunque verificarsi nella vita quotidiana senza nesso specifico con l'attività lavorativa, e ancora i rischi elettivi che non rientrano nella tipicità dell'attività lavorativa.
Nello sviluppo dell'argomentazione si sostiene che l'uso della sedia a rotelle per spostarsi e recarsi presso un armadietto per prelevare pratiche, costituisce un uso improprio "e pertanto integra un rischio elettivo, non inerente la prestazione lavorativa". Si aggiunge che la caduta da un sedia a rotelle conseguente ad uso per spostamenti "costituisce un rischio generico, in cui può incorrere chiunque, a prescindere dalla prestazione lavorativa, compia un uso improprio della sedia in generale e della sedia a rotelle in particolare". Appare evidente il vizio di motivazione, come denunciato dalla ricorrente, dal momento che il Collegio di merito desume la genericità del rischio dalla circostanza che sarebbe stato fatto un uso improprio del manufatto, con un'inferenza sicuramente inaccettabile tra uso anomalo dello strumento da lavoro (che può avvenire ovviamente solo da parte di chi se ne serve a tale scopo, dovendosi altrimenti escludere l'occasione di lavoro) e rischio generico in cui può incorrere chiunque, a prescindere dalla prestazione lavorativa, ma anche, è evidente, a prescindere da qualsiasi comportamento imprudente.
Del pari viziata risulta l'argomentazione che "la sedia a rotelle non è un mezzo di locomozione nell'ambiente di lavoro. Le rotelle servono per assicurare al prestatore di lavoro di assumere una posizione e una distanza corrette dal tavolo di lavoro. In particolare qualora, come nella specie, il lavoro si svolga davanti ad un monitor".
Invero trattasi di una affermazione priva di qualsiasi supporto argomentativo ed in effetti il Tribunale non si cura di chiarire per qual motivo la sedia a rotelle, che pure consentiva evidentemente lo spostamento in tutte le direzioni se la ricorrente se ne è avvalsa per accostarsi ad un armadietto, doveva essere utilizzata solo per assicurare "una posizione e una distanza corrette dal tavolo di lavoro", in specie nel caso concreto, in cui l'attività si svolgeva dinanzi al monitor, come se detto strumento di visualizzazione dei dati elaborati dal computer costituisse l'unico mezzo operativo a disposizione del lavoratore.
Il Collegio di merito ha dunque ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo senza enunciare le ragioni atte a qualificare come tale il comportamento del lavoratore che, senza alzarsi da una sedia a rotelle ed utilizzando anzi la possibilità di movimento offerta dalla stessa si sposta dal monitor ad un armadio ove sono contenute delle pratiche.
Si nota che secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità rischio elettivo è quello riferibile ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crea ed affronta volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento, tale da privare l'evento di ogni aspetto di professionalità (Cass., Sez. Lav., sent. n. 6088 del 30/05/1995, Sez. Lav., sent. n. 1750 del 06/03/1996) Sulla base di tale inaccettabile statuizione il Tribunale ha altresì accolto una nozione di occasione di lavoro, presupposto per la copertura assicurativa dal parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 2 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, che esclude i "rischi che possono verificarsi comunque nella vita quotidiana, senza nesso specifico con l'attività lavorativa", con evidente equivoco tra la possibilità che il medesimo evento lesivo possa verificarsi anche al di fuori dell'attività lavorativa e la concreta verificazione dello stesso per effetto di un'azione riferibile alla prestazione d'opera. Tale interpretazione non può essere condivisa, siccome contrastante persino con l'orientamento più rigoristico espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che l'evento dannoso deve dipendere da un atto intrinseco a determinate prestazioni e in ogni caso deve essere astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed alle relative finalità (ex plurimis Cass., 11 aprile 1997, n. 7918, n. 3752, 10 settembre 1995 n. 10869). Però doveroso segnalare che la giurisprudenza più recente, cui questo Collegio ritiene di uniformarsi, è orientata in senso più favorevole al prestatore d'opera e riconosce come indennizzabile anche l'infortunio determinatosi per tutte le condizioni, ivi incluse quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che esso provenga dall'apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, sia che discenda da comportamenti propri del lavoratore, salva l'ipotesi del così detto rischio elettivo (Cass. 23 agosto 1997 n. 7918, 2 giugno 1999 n. 5419, 22 novembre 1999 n. 12930). La giurisprudenza di questa Corte ha poi individuato, oltre alla categoria del rischio specifico proprio, insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, un rischio pur sempre specifico ma improprio, insito nelle attività prodromiche, accessorie ma immediatamente connesse o strumentali allo svolgimento di tali mansioni (ex plurimis: Cass, 24 luglio 1991 n. 8292, 22 maggio 1997 n. 4557). A tale rischio specifico pur se improprio vanno ricondotte le attività locomotorie interne (Cass., 11 maggio 1999 n. 4676, 21 febbraio 1987 n. 1833, 15 febbraio 1986 n. 925). La qualificazione delle stesse come rischio specifico, ancorché comuni alla generalità degli individui, comporta l'individuazione del nesso di collegamento con l'attività lavorativa, consistente appunto nell'obbligo giuridico di svolgerle sul luogo e durante il lavoro (Cass. 9 ottobre 2000, n. 13477). Tutti i principi sopra richiamati, in tema di rischio elettivo e di occasione di lavoro, sono stati disattesi dal Tribunale, fra l'altro senza alcuna motivazione al riguardo.
Si impone dunque la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo.
Detto giudice deciderà, anche in ordine alle spese di lite, attenendosi ai principi di diritto che di seguito vengono enunciati:
"1) devono considerarsi come avvenuti in occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, tutti i fatti inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, ivi incluso lo stesso assicurato, attinenti alle effettive condizioni della prestazione lavorativa, inclusi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, finalizzati allo svolgimento della prestazione stessa;
2) rimane escluso il caso di rischio elettivo, intendendosi per tale quello riferibile ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, abbia creato ed affrontato volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa. pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento, atta a privare l'evento di ogni aspetto di professionalità"
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001