Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3363
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un'impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi).

Commentari3

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    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2012

    Nozioni generali e definizione Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. infortunio in itinere occorre effettuare alcune considerazioni di ordine generale, anzitutto definendo l'istituto di cui trattasi. Per infortunio in itinere si intende l'infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. La definizione normativa è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, il quale dispone che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di …

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  • 3Cassazione, lavoro: confermato indenizzo per danni da fumo passivo
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    Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3363
Data del deposito : 8 marzo 2001

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