Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2003, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE AEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZ NE TË ZA CIVILE135 Risoluzione contratto per inadempimento Composta dagli Ill.mi Sig ri Maist;
ti: ✓ resideresidente R.G.N. 19010/99 Dott. Vittorio DUVA 0 4 Do t. Renato PERCONTE LICATESE Rel Cons Cron,11459 Dott. Francesco TRIFOKE ere Consigliere Rep. 1409 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.10/07/02 DOLL. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: IP SE, elett vamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOS MO, difeso dall'avvocato UGO ITALO VETERE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DONINI INTERNATIONAL SPA, con sede iɔ Bologna, inpersona da Fresidente Claudio Righi Grimaldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ESPOSITO, che 2002 la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN PAOLC 1611 BALLERINI PUVIANI, giusta delega in atti;
I controricorrente avvers la sentenza n. 1269/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione I-I Civile, enessa il 13/11/98 E depositata il 30/12/98 (R.G. 1244/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Ugo Italo VETERE;
udito il T.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZIN che ha concluso per del ricorso ed in subordine il 'inammissibilità rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione de 16.2.1996 La società Domini In- ternational spa conveniva in giudizio, innanzi al tri- bunale di Bologna, SE LI assumendo che costui aveva commissionato l'acquisto, con riserva di proprietà, d_ un impianto di lavaggio a secco per L prezzo di lire 45.000.000, da consegnare nel termine di cinquanta giorni, e che, avendo avuto la conferma successiva comunicazione che dell'ordine e la 1'impianto era pronto, si era rifiutato di ritirarlo ed aveva dichiarato di volere risolvere il contratto. Chiedeva, pertanto, la condanna del Convenuto all'adempimento del contratto. SE LI contrastava domanda, ecce- pendo che società, contrariamente all'obbligo che aveva, gli aveva taciuto che l'allivilȧ di lavaggio a secco era insalubre e nociva alla salute. In via ricon- venzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della società alicnance, della quale re- clamava la condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale adito rigettava la domanda principale nella considerazione che la società non aveva dato la dimostrazione di avere consegnato ovvero ci avere for- malmente offerto la consegna dell'impianto; respingeva la domanda riconvenzionale per difetto di prova;
COM- pensava interamente le spese del giudizio. Sulla impugnazione principale della società e Sul quella incidentale del LI decideva la Corte d± зentenza pubblicata i_ appello di Bologna con 30.12.1998, la quale dichiarava CI LI te- nuto a dare esecuzione al contratto e lo condannava a pagare alla società le rate scadute del prezzo per com- p essive lire 53.570.819, oltre gli interessi moratori a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata nella misu- ra del duc per cento e le spese del doppio grado del giudizio. I giudici di appello consideravano che la comunica- zione dell'acquirente di voler risolvere il contraLlo 3 AM significava anche rifiuto di ricevere l consegna de l bene, sicchè una spedizione dell'impianto sarebbe stata del tutto inutile ed avrebbe cagionato soltanto un ag- gravio di spesa per la società alienante, la quale non poteva, perciò, essere considerata ir. mora ai sensi dell'art. 1220 cod.civ.: ritenevano che l'ingiustificato rifiuto del compratore di ricevere il bene offertogli, legittimava la società a chiedere 1'adempimento del contracto;
rilevavano, di conseguen- che l'appello incidentale del LI non era za, fondato. Per a cassazione della sentenza ha proposto ricor- 80, in base a quattro mezzi di doglianza, SE Fi- lippelli. Resisto con contro ricorso la società Domini Inter- national spa. All'esito della udienza di discussione il F-Corren- te ha presentato osservazioni per iscritto sulle con- clusioni del P.M. (art. 379, 4° co., c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, denunciando la falsa applicazione delle normo di cui agli artt. 329, e 112 c.p.c. per violazione del giudicato in-2° comma, terno e pronuncia di ultrapeLizione, i ricorrente -in base al principio secondo cui il contraente che agisce 4 M in giudizio per l'adempimento di ur contratto coл pre- slazioni corrispettive ha l'onere di provare гоп scl tanto l'avvenuta conclusione del contratto, mā anche 'adempimento della propria prestazione- assume che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità del gravame, per intervenuto giudicato sul punto relativo al mancato adempimento da parte del- la società della sua prestazione, non essendo stato censurato con 1'appello l'accertamento del giudico di primo grado secondo cui andava escluso qualsiasi adem- pimento della stessa società. Deduce, inoltre, il ricorrente con il secondo motivo che la Corte di merito, oltre che pronunciarsi su que- stione coperta dal giudicato, avrebbe erroneamente adottato sulla medesima questione una statuizione del utto opposta a quella cui era pervenuto il tribunale, in tal modo stabilendo s un punto in ordine al quale гon era stata chiamata à decidere. I due mezzi di doglianza che possono essere esami- congiuntamente, giacchè essi si basato entrambi nati sull'affermazione secondo cui i creditore che agisce per l'adempimento del contratto con prestazioni corri- spettive deve provare, oltre che l'avvenuta conclusione del contratto, anche avvenuta esecuzione della cbbli- gazione a suo carico non sono fondati, perché il pre- u 5 m supposto, che dovrebbe osserne 白 fondamento, costitui- sce principio non esatto in diritto. 'nvero, secondo quanto è stato Gi recente ribadito da questo giudice di legittimità con l'autorità del Suo massimo consessO (Cass. Sez. Un.. 30 ottoore 2001 Π. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una ob- bligazione il creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale 勹 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla meza allegazione della cir- costanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintive dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ripar- to dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione 0 il risarcimento de danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli deile parti ir lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la nor ancora intervenuta scadenza della obbligazione) . Nel caso di specie il giudice di primo grado, che 6 pure aveva ritenuta provata la conclusione del contrat- to aveva rigettato la domanda di adempimento proposta dalla società poiché questa nor. aveva fornito la dimo- strazione di avere consegnato (ovvero di avere formal- mente offerto ci consegnare;
l'impianto, ravvisando nella consegna un fatto costituito del pretesc suo di- ritto all'adempimento della controparte. Avverso la decisione, la società con l'appello ave- lamentato che il giudice di primo grado avrebbe do- va vuto considerare che la mancata consegna deila macchina Javasecco era stata determinatä dal rifiuto dell'acquirente di riceverla. La Corte di merito ha accertato, sulla scorta del- documentazione prodotta, che, con l'accettazione la della proposta da parte della società, era avvenuta la conclusione del contratto @ che 1 stossa spa Domini International, avendo fatto offerta ai sensi dell'art. 1220 cod.civ. di consegna dell'impianto, aveva impedito gli effetti della "mora debendi", escludendo, perciò, il suo inadempimento. In tale situazione, nella quale il debitore conve- muto in giudizio per il pagamento del prezzo non si era avva so dell'eccezione di inadempimento dell'altra par- te ai sensi dell'ar . 1460 cod. civ., il giudice di ap- pello, ove anche avesse potuto ritenere che in ordine 7 alla questione relativa al mancato adempimento della prestazione della società alienante fosse ormai inter- venuto accertamento definitivo per mancata impugnazione Sul punto, comunque non avrebbe potuto escludere che la società istante, avendo dimostrato la sussistenza della conte negoziale del suo diritto, aveva assolto compiu- tamente all'onere probatorio a suo carico, giacchè il fatto costitutivo della pretesa non doveva comprendere Bra i s oi elementi costitutivi anche la prova dell'adempimento dell'obbligazione di consegna della macchina lavasecco. Iг. realtà, la società appellante con 1 gravame aveva devcluto al giudice di secondo grado, oltre che la questione relativa all'adempimento contrattuale del- la controparte per il rifiuto della stessa di dare ese- cuzione alla assunta obbligazione di pagamento del Frozzo, anche l'altra specifica questione relativa alla Tancata consegna della macchina, assumendo che nella omissione Псп doveva ravvisarsi иг Suo inadempimento dato il comportamento del ricorrente LI, che rifiutava anche la consegna stessa. Di consequenza non sussiste la dedotta violazione della norma di cui all'art. 329, 2° comma, c.p.c., nor essondo intervenuto il giudicato circa l'inadempimento della società, CO La conseguenza che a pronuncia di 8 そ secondo grado circa l'esclusione del suddetto inadempi- mento nor era preclusa, essendo stata la relativa que- stione ritualmente devoluta ex art. 345 c.p.c. Con il terzo motivo di impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1453 comma 1, 1220, 1510 COMMA 21 2730 2697 cod. civ. nonché il vizio di motivazione su un pun- to decisivo de la controversia rilevabile di ufficio il ricorrente censura la denunciata sentenza per avere la Corte di merito ritenuto che la società avesse adem- piu o la sua obbligazione mediante la offerta non for- male di consegna della macchina. Assume, in proposito, che la motivazione circa la sussistenza della offerta formale sarebbe "illogica e vistosamente violatrice" della ΠΟΥΜΕ dell'art. 1220 cod. civ., giacchè la richiesta di istruzioni in merito alla spedizione non avrebbe potuto concretare manife- slazione di iconea e concreta volontà di consegna;
la offerta non formale si sarebbe dovuta realizzare con la effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione ne la sfera di disponibilità del creditore;
alla di- chiarazione della società di essere pronta alla consc- gna non era seguito altro idoneo comportamento signifi- cativo di unā messa a disposizione della macchina;
La stessa società avrebbe atumesso di поп avere adempiuto 9 る alla aua obbligazione sostenendo ai non esservi tenuta data la pretesa dell'acquirente di voler risolvere il contratto. Il motivo di impugrazione -diretto a contestare la conclusione del giudice di merito circa a insussisten- za di un inadempimento della società alienante e, per- ciò, a fare ritenere no dimostrata la fatispecie co- stitutiva completa della proposta domanda di adempiren- to avanzata dalla società stessa resta assorbito daile considerazioni svolte nell'esame delle precedenti cen- şure, laddove, rilevando l'errore in diritto in cui era incorgo anche I motivo di impugnazione -diretto a contestare la conclusione del giudice di merito circa la insussisten- za di un inadempimento della società alienante e, DеT- ciò, a fare ritenere nor dimostrata la fattispecie co- stitutiva completa della proposta domanda di adempimen- co avanzata dalla società stessa- resta assorbito dalle considerazioni svolte nell'esame delle precedenti cen- sure, laddove, rilevando l'errore in diritto in cui era incorso anche il giudice di secondo grado e procedendo aila relativa correzione ex art. 384, 2° comma, c.p.c., è stato precisato come nel riparto dell'onere de la ' Prova, la dimostrazione dell'avvenuta conclusionc dol contratto a prestazioni corrispettive, forrita dalla 10 società istante, legittimava la SUA domanda di adempi- mento rivolta alla controparte, senza la necessità di dovere anche accertare, in difetto _ "exceptio ina- dimpleti contractus" dell'acquirente, il correlativo adempimento della società alienante. Né la verifica, che il ricorrente sollecita con il Herzo mezzo di doglianza, potrebbe essere compiuta in relazione ad eccezione ex art. 1460 cod. civ. che ii ricorrente abbia voluto avanzare in sede di appello, giacchè, trattandosi di eccezione in senso proprio ri- messa alla disponibilità cel convenuto e non rilevabile anche di utficio, per essa Suss steva il divieto di proposizione in appellc, in base al secondo comma dell'art.. 345 c.p.c. {quale sostituito dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990), norma applicabile al pre- sente giudizio, introdotto con citazione di primo grado successiva al 30.4.1995. L'assorbimento del suddetto motivo di ricorso esi- me, pertanto, questo giudice di legittimità dal rileva- re che, comunque, la censura relativa alla ritenuta sussistenza di offerta formale idonea ad escludere 1'inadempimento della società concretandosi la indagine del giudico di merito in un apprezzamento di fatto di- zetto a stabilire la serietà B la concretezza dell'offerta stessa nonché l'arbitrarietà del sifiuto, 11 AN avrebbe riguardato una questione inammissibile in que- sta scde, avendo sul punto la Corte territoriale espc- sto congrua e logica motivazione. Con il quarto motivo di impugnazione si denunciano la nullità della sentenza, per omessa pronuncia e per vizio di motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, Conché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1427, 1429 n. 2 cod.civ. ed all'art. 112 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado malamente interpretan- do la sua domanda riconvenzionale (rigettata in primo grado e in ordine alla quale aveva proposto appello in- cidentale) come azione di risoluzione del contratto per inadempimento della società e non come azione di annul- iamento del contratto in base ad errore nel quale sa- rebbe incorso sulla qualità della cosa venduta- avrebbe omesso di pronunciarsi su tale sua domanda, per la qua- le la decisione di rigetto non era giustificata dalla esposta motivazione. Il motivo non può essere accolto, poiché la dedotta onc582 pronuncia riguarda una domanda nuova, la cui rilevabile d'ufficio arche in cassa-inammissibilità, zione quando essa sia stata proposta per la prima volta in appello (Cass. [ + 6207/98 "ex plurimis"}, comporta che su di essa jl giudice di secondo grado non era te- 12 . 7 nuto ad indagine alcuna. In primo grado, Anfatti, il convenuto, con domanda riconvenzionale, aveva chiesto la risoluzione del топ- tratto per grave inadempimento della società nella con- siderazione che lala venditrice, pure avendone l'obbligo, non lo aveva informato che, ai sensi del D.M. 5.9.1994, l'attività di lavasecco era insalubre e perciò dannosa alla salute. La domanda riconvenzionale -esattamente definita dal giudice di Merilo come azione di risoluzione per inadempimento, in conformità alla Tedesima qualifica- zione che la parte istante ne aveva dato- era stata ri- gettata in primo grado per difetto di prova e la pro- nuncia risulta confermata in secondo grado in base alla stessa considerazione. Il vizio di omessa pronuncia, denunciato in questa sede, viene riierilo dal ricorrente a domanda di annul- lamento del contratto per errore essenziale della parte acquirente circa l'oggetto del contralto. Le due domande sono diverse, ciascuna caraLLerizza- ta do propri presupposti e da autonoma "Causa petendi", giacchè la prima riflette il profilo funzionale colle- gato alla sinal lagmaticità del rapporto il secondo concerne il momento genetico del rapporto сал riferi- mento a vizio di volontà di uno dei contraenti. ☑ 13 Tra le due domande sussiste, peraltro, rapporto di incompatibilità e di reciproca esclusione, onde il di- vieto ex art. 345 c.p.c. del "novum" in appello con ri- ferimento alla domanda di annullamento per vizio di consenso dell'acquirente. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legitti- mità. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. Roma, 10 luglio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jujour Viitoris f o IL CANCELLIEREG Dott.ssa Maria Pissio Depositata in Cancelleria 3 4.03 C ELLIERE C1 Dott.ssa Marja Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30/7/2003 serie 4 al n. 28172 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc 14