Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO REGISTRO ROVERETO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ST IG OR TI & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato DIECI UMBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato OLIVERO COSTANZO PAOLO, giusta delega in calce;
- contororicorrente -
avverso la sentenza n. 33/98 della Commissione tributaria 2^ grado di TRENTO, depositata il 07/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
L'Ufficio del registro di Rovereto notificava in data 19.3.1996 alla ditta TI AN ED LE & C. s.n.c. processo verbale di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta straordinaria su particolari beni di lusso relativamente all'autoveicolo, un furgone Ducato, targato TN 564427, immatricolato nel 1992.
Avverso detto accertamento proponeva ricorso la società, sostenendo, per quanto ancora rileva in questo grado di giudizio, che il veicolo in questione, usato come bene strumentale, era esente dal tributo, tesi accettata dalla C.T. di primo grado di Rovereto che accoglieva la domanda, condannando alle spese l'Ufficio. A seguito di appello di quest'ultimo, la C.T.R. del Trentino A.A. confermava la sentenza impugnata, compensando le spese.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro in carica, con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la Società. DIRITTO
L' Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma quinto, seconda parte, D.L. n. 384 del 1992, convertito in l. n. 438 del 1992, per aver ritenuto strumentale l'autoveicolo in questione malgrado che questo non fosse utilizzato "esclusivamente come bene strumentale nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa", come richiesto dalla norma citata. Sostiene, infatti, parte ricorrente che il veicolo, immatricolato nel 1992, era stato classificato fino al 25.5.1993 quale veicolo adibito al trasporto promiscuo, per come risultava dalla carta di circolazione, e solo dopo tale data, era stata mutata la destinazione d'uso a seguito della dotazione, richiesta per legge, del gruppo frigorifero come veicolo adibito al trasporto specifico di paste alimentari;
pertanto, all'epoca legale (19.9.1991) aveva i requisiti per essere sottoposto al tributo straordinario.
Lamentano, inoltre, la scarsa motivazione della sentenza in ordine al "utilizzo esclusivamente strumentale del bene", trattandosi di attività di produzione di pasta alimentare per cui gli autoveicoli non sono strettamente necessari, nonché la contraddittorietà della stessa per avere i giudici concluso con l'espressione:" si presenta legittima la pretesa dell'Ufficio" e di avere, poi, in dispositivo, deciso per il rigetto dell'appello.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare questa Corte ritiene che la contraddittorietà rilevata da parte ricorrente per avere il collegio concluso la motivazione della sentenza con la frase "Si presenta legittima la pretesa dell'Ufficio" ed aver, poi, in dispositivo contraddetto tale conclusione, statuendo il rigetto dell'appello, è frutto unicamente di un lapsus calami, emergendo dalla lettura dell'intera parte motiva della sentenza l'assoluta congruenza con il successivo dispositivo. Tuttavia, la sentenza, pur nella laconicità della motivazione da integrare con quanto esposto nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha sufficientemente approfondito l'accertamento, in punto di fatto, della natura strumentale o meno del bene di cui si discute, rilevando sia che il furgone a distanza di pochi mesi era stato dotato di gruppo frigorifero, per cui era stato passato dalla classificazione di uso promiscuo a quella di veicolo destinato a trasporto speciale, sia che la destinazione dell'uso strumentale dello stesso era stato provato dalla società contribuente mediante la produzione di bollette di consegna delle paste alimentari prodotte.
Peraltro, la qualificazione sulla controversa natura strumentale e la valutazione delle circostanze, ritenute in concreto idonee a tale scopo, operate dal giudice di merito, costituiscono apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. Conclusivamente, il ricorso va rigettato;
sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004