Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Il principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell'art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell'Ordine, nonché la funzione amministrativa dell'attività svolta e del provvedimento adottato. È, invece, indispensabile che il requisito del
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17548 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di Sez. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 12133/2002 del R.C. AA.CC. proposto da
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di LA SPEZIA, in persona del Presidente p.t. Avv. Ettore Alinghieri, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Rodolfo Furter come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
MANNOCCI AVV. PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'Avv. Mario Sanino che lo difende come da procura per notaio Daniela Menghi di La Spezia, rep. n. 2601.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE. DI CASSAZIONE.
- intimato -
avverso la decisione n. 18/2002 del Consiglio Nazionale Forense del 18.10.2001/ 21.03.2000 e notificata il 28.03.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Braschi per delega dell'Avv. Mario Sanino. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Paolo Mannocci, sottoposto a procedimento disciplinare, venne citato a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia per l'udienza del 13 maggio 1999, per rispondere di vari addebiti. L'incolpato si costituì ritualmente, depositò memoria, produsse documenti e dedusse prove testimoniali. Il procedimento si svolse in più udienze (20 maggio, 26 maggio, 10 giugno, 24 giugno, 15 luglio, 22 settembre 1999), con l'audizione di numerosi testi;
infine, con decisione assunta all'udienza dell'11 novembre 1999 il Consiglio dell'Ordine inflisse all'avv. Mannocci la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di dodici mesi.
Avverso tale decisione l'avv. Mannocci propose ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense, deducendo preliminarmente la nullità dell'impugnata decisione per irregolare composizione del Collegio giudicante "avendo presenziato alla seduta dell'11 novembre 1999 l'avv. Lucia Avalli... non presente nelle precedenti udienze". Il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione (n. 18/2002) ora impugnata, ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'avv. Mannocci, osservando che dai verbali in atti l'avv. Lucia Avalli, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia, era presente all'udienza dell'11 novembre 1999 in cui fu assunta la decisione, mentre non era menzionata nel Collegio deliberante nell'epigrafe della decisione. Inoltre l'avv. Lucia Avalli non era stata presente a tutte le udienze di trattazione e assunzione dei testi, cosicché, anche se la mancanza del suo nome nella decisione poteva configurarsi come mera omissione materiale, tuttavia essa aveva partecipato alla decisione dell'11 novembre 1999 pur non essendo stata presente a tutte le udienze di trattazione. Pertanto il C.N.R, ritenuto violato il principio di immutabilità del giudice, ha dichiarato la nullità dell'impugnata decisione ed ha rimesso gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia per il rinnovo del procedimento. Contro tale decisione del C.N.F. ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia in base a un solo motivo.
L'avv. Paolo Mannocci ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione del principio della immutabilità del Collegio giudicante in relazione alla natura del procedimento.
Premesso che nella specie il Collegio che pronunciò la decisione dell'11 novembre 1999 era composto da cinque consiglieri (avv. Rodolfo Furter, presidente, avv. Franco Bordone, segretario, e avv.ti Gaspare Corniola, Giannino Cervia e Fabrizio Percario, componenti), per cui risultava rispettato il quorum prescritto dall'art. 43 cpv. del r.d. 22.1.1934 n. 37, dal momento che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia, in ragione del numero degli iscritti, è composto da nove membri, deduce il ricorrente che i suddetti cinque consiglieri parteciparono a tutte le sedute del procedimento, come risulta dall'esame dei verbali, sicché vi fu regolare composizione del Collegio giudicante sia per il procedimento sia per la decisione. Vero è che l'avv. Lucia Avalli, quale consigliere, partecipò soltanto ad alcune udienze, fra le quali quella fissata per la discussione dell'11 novembre 1999, ma ciò non rileva dal momento che ella non partecipò alla decisione, come risulta dall'epigrafe della decisione medesima. Inoltre l'impugnata sentenza ha applicato erroneamente il principio, valevole per gli organi giurisdizionali, della immutabilità del giudice, senza tener conto della natura amministrativa del procedimento davanti ai Consigli dell'Ordine locali.
Il motivo è fondato.
Invero l'impugnata decisione non solo ha applicato il principio dell'immutabilità del giudice, valevole in sede giurisdizionale, ad un procedimento di natura amministrativa, ma principalmente ha ritenuto violato tale principio, mentre esso, invece, risulta essere stato rispettato.
Come è noto, in tema di ordinamento professionale, che è un ordinamento giuridico particolare, la funzione disciplinare è svolta in primo grado dai singoli Consigli dell'Ordine locali, e in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense.
Il procedimento, posto in essere, in primo grado, dal Consiglio dell'Ordine locale, cui l'esercente la professione forense appartiene, ha carattere amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni del procedente organo dell'amministrazione attiva;
mentre il procedimento di secondo grado, che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ha natura giurisdizionale e si conclude con una decisione che ha natura di sentenza e, proprio perché tale, ricorribile innanzi a queste Sezioni Unite.
La distinzione è importante perché davanti al Consiglio dell'Ordine locale, che ha funzioni di amministrazione svolte mediante attività procedimentale amministrativa, il principio dell'invariabilità o immutabilità del collegio giudicante (inteso come identità e continuità dei suoi membri) non può trovare applicazione e non è utilmente invocabile.
Invero, conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 6.11.1991, n. 11857;
6.8.1990, n. 7945), il suddetto principio dell'invariabilità del collegio giudicante, sancito dall'art. 473 c.p.c. già vigente, è applicabile, in base al richiamo di cui all'art. 63, 3^ comma, R.D. 22.1.1934 n. 37, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di una norma specifica, nel procedimento amministrativo dinanzi al locale Consiglio dell'Ordine (organo di amministrazione).
Ciò che è, invece, indispensabile è che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dall'art. 43 del R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.Lgv.
Lgt. 23.11.1944 n. 382) sia rispettato, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all'audizione dell'incolpato e all'escussione dei testi (cfr. Sez. Un. 26.6.2001, n. 8748). Nel caso specifico, siffatto requisito risulta essere stato sempre osservato, perché, come si evince dai relativi verbali, i sopra indicati cinque membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia hanno partecipato a tutte le sedute del procedimento ed hanno assunto la decisione finale;
per cui è del tutto irrilevante che l'avv. Lucia Avalli, quale consigliere in soprannumero rispetto al necessario quorum, abbia partecipato soltanto ad alcune sedute, fra le quali quella per la discussione (11 novembre 1999), e non sia stata menzionata nel collegio deliberante.
Erroneamente, pertanto, l'impugnata decisione ha ritenuto che il principio dell'immutabilità del Collegio giudicante dove va essere osservato anche nel procedimento di natura amministrativa davanti al Consiglio dell'Ordine locale ed ha ravvisato la violazione di tale principio nonostante che del Collegio giudicante facessero sempre parte, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del quorum stabilito dalla legge.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio Nazionale Forense che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Consiglio Nazionale Forense, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002