Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 cod. proc. pen. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere 'in camera di consiglio', espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2002, n. 31902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31902 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 26/06/2002
1. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1904
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 20887/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Kastrati Prek, n. 28.03.1962 in Albania;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 28.03.2002 dalla Corte d'appello di Venezia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 28.03.2002 la Corte d'appello di Venezia rigettava l'istanza con cui Kastrati Prek, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di una procedura estradizionale passiva, aveva chiesto gli arresti domiciliari.
Propone ricorso il predetto, lamentando che la Corte veneta ha omesso di adempiere alle formalità procedimentali di cui all'art. 127 cpp. previste dall'art. 718 cpp. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto infatti la tesi addotta dal ricorrente abbia trovato seguito in una pronuncia di questa Corte (sent. 24.03.1998, Dorling), deve osservarsi, che l'art. 718 cpp. non richiama affatto il procedimento dell'art. 127 cpp. ma semplicemente statuisce che la Corte d'appello dispone la revoca e la sostituzione delle misure cautelari "in Camera di consiglio", espressione da intendere, alla luce del richiamo di cui al comma 2 dell'art. 714 cpp., come designante l'adesione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 cpp.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2002