Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di condanna per più reati che non indichi la pena base stabilita per il reato più grave e quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2010, n. 33566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33566 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI LO Presidente del 05/05/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto Consigliere N. 1863
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe Consigliere N. 32192/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IO IO N. IL 28/04/1979;
avverso la sentenza n. 2790/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. Retico Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il difensore di DE IO IO ricorre per cassazione avverso la sentenza, in data 18.2.2009, della Corte d'Appello di L'Aquila, che, a parziale riforma della sentenza pronunciata il 2.5.07 dal tribunale di Avezzano, ha ritenuto la continuazione con i delitti già giudicati con sentenza n. 119/07 del 19.10.2007 dello stesso tribunale ed ha rideterminato la pena in complessivi anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 700,00 di multa, oltre pena accessoria (i reati di cui al presente processo sono: incendio aggravato;
tentata estorsione;
evasione).
Il ricorrente deduce cinque motivi: 1^ motivo) Erronea applicazione dell'art. 81 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), nell'assunto che nella rideterminazione della pena tra i reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un errore. Si sostiene che la Corte territoriale ha determinato una pena aggiuntiva, ex art. 81 cpv. c.p., di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, fissando quella complessiva da irrogare al ricorrente, in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 700,00 di multa, come se con la precedente sentenza fosse stata applicata la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, mentre si trattava di anni uno e mesi 10 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Si sostiene, altresì, che "se anche avesse ritenuto di dover determinare l'aumento sulla pena base di 4 anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa irrogata con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello avrebbe comunque commesso un errore nell'applicazione dell'art. 81 c.p., commi 1 e 2, il quale impone di effettuare l'aumento per la continuazione dopo che il Giudice ha determinato la pena da irrogare per la violazione più grave. Poiché il fatto più grave tra tutti quelli contestati al ricorrente, unificati sotto il vincolo della continuazione, è quello descritto nel capo B) dell'imputazione elevata nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza n. 119/07 citata (fatto qualificato alla stregua della fattispecie incriminatrice astratta p. e p. dall'art. 56 e art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., ultimo capoverso n. 1) e 2)), l'aumento di pena doveva essere in ogni caso applicato sulla pena irrogata per questo fatto, pena che non supera gli anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, e non sulla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, irrogata con la sentenza impugnata".
2^ motivo) Si sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata, unitamente all'ordinanza con cui il Tribunale di Avezzano ha, all'udienza del 2.5.2007, dichiarato la persistenza della contumacia dell'appellante anziché disporne la traduzione in udienza dagli arresti domiciliari disposti dal medesimo Tribunale in seno ad altro procedimento penale, trattandosi dello stesso giudice persona fisica che ha emesso la sentenza impugnata, che era quindi a conoscenza dell'impedimento.
3^ motivo) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, lett. e). Era stato dedotto mediante il secondo motivo dell'atto d'appello, interposto nell'interesse del ricorrente avverso la sentenza di primo grado, che il Tribunale di Avezzano aveva ricostruito i fatti descritti nei capi A) e B) dell'imputazione in modo non convincente. In buona sostanza ci si lamenta che i giudici di merito avrebbero elevato a rango di prova delle mere congetture, valorizzando, i presunti e non meglio identificati precedenti del ricorrente, le dichiarazioni della parte offesa e di due testimoni, riferenti su fatti diversi, oltre che l'utilizzazione di massime di esperienza "non plausibili".
4^ motivo). Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); mancanza di motivazione a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si sostiene che l'attività posta in essere dall'imputato non avrebbe superato la soglia degli atti prodromici e quindi sarebbe errata la condanna per tentativo di estorsione.
5^ motivo. Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), non ritenendosi giustificati il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio.
Per motivi logico-sistematici va esaminato subito il secondo motivo di ricorso, che, essendo attinente ad una questione di rito, ha carattere preliminare rispetto agli altri.
Com'è noto in materia processuale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha accesso alla lettura dei relativi atti dei processi di merito.
Nel caso di specie va rilevato che nel processo di primo grado, all'udienza del 20.9.2006 fu dichiarata la contumacia dell'imputato, che fu confermata alle successive udienze del 25.10.2006, 21.3.2007 e 2.5.2007 ("libero già contumace"). La condizione di persona colpita, per altra causa, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari non fu mai portata a conoscenza del giudice del presente processo di primo grado, poiché quello che rileva è la figura del giudice come ufficio e non del giudice persona fisica. Ne consegue che il motivo in esame è infondato e deve essere rigettato.
I motivi sub 3) e 4) tendono, a ben vedere ad una rivisitazione del fatto, sia pure attraverso la prospettazione di presunti errori di diritto ovvero di motivazioni illogiche.
Va subito ricordato che, in linea generale, è costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato - in tema di valutazione della prova - possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano l'unica fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni. A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità.
Peraltro va considerato l'interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito, nel contesto delle emergenze processuali, non v'è spazio per rilievi in sede di legittimità, anche se la detta deposizione sia stata assunta come sola fonte di prova.
Nel caso di specie i giudici hanno fatto corretta applicazione dei cennati principi, sottoponendo le dichiarazioni della persona offesa GA LO ad un rigoroso vaglio di attendibilità e coerenza e traendo ulteriori argomenti dalle deposizioni di altri due testimoni.
Lo stato di ubriachezza dell'imputato, il suo modus operandi ed i suoi precedenti sono citati dalla sentenza impugnata ad colorandum, ma senza nessun riflesso condizionante sul giudizio di colpevolezza. A fronte dei generici rilievi del ricorrente, non occorre dilungarsi per rilevare che il tentativo di estorsione ha tutti i connotati strutturali rilevanti, dato che il fatto è stato così ricostruito (v. sentenza di primo grado): " il Di VI lo (il GA) aveva investito con pesanti minacce ... e con un tentativo di colpirlo al volto, intimandogli nel contempo di portare entro il giorno successivo Euro 10.000,00 per poter continuare a lavorare". Correttamente, poi, sono state negate le attenuanti generiche sul rilievo, ispirato ai criteri indicati dagli artt. 133 e 62 bis c.p., della rilevante gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Resta da esaminare il trattamento sanzionatorio in relazione alle doglianze contenute nel primo motivo.
La Corte territoriale così si esprime: "La dosimetria della pena applicata dal primo Giudice, infine, va pienamente condivisa, risultando la stessa ispirata a congrui criteri di adeguamento della pena al caso concreto.
Va accolta la richiesta della difesa relativa alla unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei fatti di cui alla prodotta sentenza del Tribunale di Avezzano del 19.10.2007 con quelli di cui al presente procedimento, essendo gli stessi stati consumati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come dimostrato, tra l'altro, dalla prossimità dei tempi di consumazione dei reati in argomento. L'aumento della pena inflitta dal primo Giudice va, pertanto,
quantificato, ex art. 81 cpv. c.p., nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa. La pena inflitta deve, allora, essere complessivamente rideterminata in anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 700,00 di multa".
La doglianza circa la determinazione della pena è fondata entro questi limiti: da quanto testualmente riportato non è dato comprendere quale sia stato ritenuto il reato più grave, quali siano gli aumenti per le continuazioni. Sembrerebbe che la Corte aquilana abbia ritenuto di mantenere fermo il trattamento sanzionatone) della sentenza del tribunale di Avezzano del 2.5.2007 (n. 394/07), oggetto del gravame, e applicare i sei mesi di reclusione ed i 100,00 Euro di multa come aumento per la continuazione complessiva dei reati giudicati con la sentenza del 19.10.2007 (n. 119/07). Ma questa interpretazione non è sufficiente, poiché non compete a questa Corte riempire vuoti motivazionali con i relativi eventuali vizi;
deve ritenersi, invero, affetta da vizio di motivazione, e quindi annullabile all'esito del giudizio di legittimità, la sentenza di condanna per più reati che non indichi la pena base stabilita per il reato più grave nonché quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorie con rinvio per la decisione sul punto alla Corte di Appello di Perugia, che dovrà, quindi, individuare il reato più grave, apportare gli aumenti per i reati satellite non superando i limiti del già deciso e non pervenendo a reformatio in peius.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2010