Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può avere ad oggetto non solo comunicazioni, scritti o disegni incomprensibili, ma anche atti dal contenuto apparentemente comprensibile e che, tuttavia, faccia intravedere o sospettare un significato diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/11/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3723
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 31469/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AL N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 3905/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 06/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 6/12/2011, rigettava il reclamo proposto da AN AL, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia di non inoltro di corrispondenza.
Il Tribunale dava atto della lettura delle missive in camera di consiglio e riteneva che la decisione impugnata fosse corretta, trattandosi di comunicazioni criptiche, caratterizzate da disegni indecifrabili, potenzialmente rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza.
2. Ricorre per cassazione AN AL, deducendo travisamento dei fatti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): le missive non avevano affatto contenuto criptico e non contenevano disegni.
In un secondo motivo di ricorso, viene dedotto la mancanza di motivazione: ciò veniva confermato dalla formula stereotipata adottata dal Tribunale. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La decisione di non inoltrare la corrispondenza del detenuto può essere adottata, ai sensi della L. 354 del 1975, art. 18 ter, comma 1, per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nell'ordinanza impugnata, individua le esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, facendo riferimento alla natura criptica delle comunicazioni, peraltro caratterizzate da disegni indecifrabili. Benché tali disegni non si rinvengano nella missiva non inoltrata - come esattamente sostenuto dal ricorrente - il provvedimento è ugualmente correttamente motivato: il pericolo per la tutela dell'ordine o la sicurezza pubblica può essere ravvisato anche in frasi che, apparentemente comprensibili, per la loro formulazione fanno intravedere o sospettare un contenuto sottostante che il mittente vuole tenere nascosto al controllo dell'Autorità. Ritenere che il non inoltro possa riguardare soltanto comunicazioni - scritti o disegni - incomprensibili, per le quali il sospetto di un significato nascosto è ovviamente più forte, significherebbe depotenziare il controllo stesso, fino a renderlo inefficace;
ma, appunto, il controllo permesso dalla legge non è un adempimento formale, ma deve corrispondere alle finalità indicate dal legislatore.
La valutazione del Tribunale - che da atto di avere dato lettura della missiva in camera di consiglio - è, quindi, insindacabile in questa sede, essendo la decisione adeguatamente motivata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014