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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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- 1. MAE non sempre richiede info supplementari (Cass. 37388/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2025
L'esecutività di una pronuncia di condanna adottata dal giudice italiano per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo non produce alcun automatismo quale causa di rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24, comma 1, l. n. 69/2005, ma costituisce elemento per le valutazioni discrezionali della Corte d'appello. Il consegnando non può dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale di rinviare la consegna, a meno che non l'abbia espressamente sollecitato adducendo uno specifico interesse. Le più recenti pronunce di legittimità hanno accertato il superamento da parte della Romania delle strutturali criticità originarie delle condizioni carcerarie. La richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2023, n. 51751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51751 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AU AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Andrea Guidi, difensore di AU AN CA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di AU AN CA in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2023 dalla Corte di Brasov (Romania), relativo ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per reati in materia di stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51751 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/12/2023 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione AU AN CA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti. Si osserva che la Corte d'appello dopo aver richiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena ha deciso sulla base di una nota pervenuta dall'Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di informazioni sul superamento delle criticità segnalate dalla difesa rispetto ai due istituti di pena di LE e di IU in cui il CA sarà detenuto, senza garanzia di non subire un trattamento disumano in relazione alle condizioni di sovraffollamento e del cattivo stato in cui versano le carceri rumene In definitiva, si censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in Romania - testimoniata dai rapporti del Comitato per la prevenzione della Tortura e delle Pene del Consiglio d'Europa degli anni 2018 e 2021, dal rapporto del Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite dell'agosto 2023, oltre che dalle risultanze delle visite effettuate nel gennaio 2023 dall'associazione APADOR-CH (comitato Helsinki) - il predetto non sarà sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 - nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove 2 sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878). Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). 2. Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l'esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall'autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione). La Romania, in particolare, garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nelle strutture carcerarie in regime di tipo "chiuso" di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano in tale spazio strutture fisse come "letti a castello" e i servizi igienici) e in regime "semiaperto" di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è l'apertura delle celle per tutto il giorno). 3. Come già affermato più volte da questa Corte (Sez. F, n. 35554 dell'1/08/2019, Mogos, non mass;
Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; Marius, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, Marius, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU RE ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di 3 "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione". La valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. IY RO c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; IK c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; SH c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; ER HK c. Russia, cit., §§ 52 - 58). 4. Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché indicati i luoghi di probabile detenzione (il penitenziario di LE per l'esecuzione della misura cautelare e quello di IU per l'esecuzione della pena); b) si è assicurato che saranno garantite presso i due predetti penitenziari celle con uno spazio minimo di 4 mq. e di 3 mq per ciascun detenuto che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all'igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d'igiene e pulizia;
c) che nei predetti istituti non vi sono condizioni di sovraffollamento, essendovi nel carcere di IU un tasso di occupazione del 73,28% e in quello di LE un tasso di occupazione del 99,29%. Inoltre, con riferimento al Report del Comitato contro la Tortura del 2 agosto 2023, la Corte di appello ha dato atto delle risposte fornite al riguardo dalle Autorità Rumene circa gli impegni assunti per garantire l'applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle persone detenute, anche con riferimento al sovraffollamento degli ospedali psichiatrici, terna peraltro che non appare concretamente pertinente al caso in esame, non trattandosi di soggetto affetto da problemi psichiatrici. 5. In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime "interno" e per quello "semi-aperto"), con la previsione in ogni caso anche in quello "chiuso" di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi. La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio, attivando la richiesta di informazioni integrative sul punto che, una volta pervenute, sono state puntualmente scrutinate, così superando i rilievi critici 4 espressi sul tema dalla difesa del ricorrente, inadeguatamente replicati in questa sede. È sufficiente ricordare che il rifiuto della consegna è concepito come una eccezione da interpretare restrittivamente, in rapporto al principio di reciproca fiducia degli Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo, assumendo rilevanza soltanto carenze strutturali e di sistema e non il riferimento a casi isolati di violazione della legge da parte di appartenenti alla forze di polizia penitenziaria per illegittime pratiche di tortura che siano state comunque perseguite secondo le leggi dello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto. 6. Infine va osservato che il ricorrente pare ignorare che l'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha integralmente modificato i primi due commi dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 17 legge cit.: ai sensi del comma 1, in particolare, il ricorso è proponibile, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge. Rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva il diritto di proporre ricorso «anche per il merito», il ricorso è ora proponibile solo per violazione di legge, in linea, come ricorda la Relazione illustrativa, «con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio» della Corte di appello e con i «ridisegnati confini della sua valutazione». 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 28 dicembre 2023 n Il Consighf estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Andrea Guidi, difensore di AU AN CA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di AU AN CA in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 4 aprile 2023 dalla Corte di Brasov (Romania), relativo ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per reati in materia di stupefacenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51751 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/12/2023 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione AU AN CA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti. Si osserva che la Corte d'appello dopo aver richiesto informazioni dettagliate sulla esecuzione della pena ha deciso sulla base di una nota pervenuta dall'Amministrazione penitenziaria romena estremamente generica sulla descrizione del percorso di espiazione della pena, nonché carente di informazioni sul superamento delle criticità segnalate dalla difesa rispetto ai due istituti di pena di LE e di IU in cui il CA sarà detenuto, senza garanzia di non subire un trattamento disumano in relazione alle condizioni di sovraffollamento e del cattivo stato in cui versano le carceri rumene In definitiva, si censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, stante la situazione critica delle carceri in Romania - testimoniata dai rapporti del Comitato per la prevenzione della Tortura e delle Pene del Consiglio d'Europa degli anni 2018 e 2021, dal rapporto del Comitato contro la Tortura delle Nazioni Unite dell'agosto 2023, oltre che dalle risultanze delle visite effettuate nel gennaio 2023 dall'associazione APADOR-CH (comitato Helsinki) - il predetto non sarà sottoposto a quei trattamenti disumani e degradanti che la normativa sul mandato di arresto europeo intende evitare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69 - nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove 2 sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878). Restano, dunque, tuttora operanti i criteri in merito forniti dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), per cui l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare, va svolto attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). 2. Va rilevato che già questa Corte ha ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l'esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall'autorità giudiziaria italiana, sin dalla sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018, Florian, in motivazione). La Romania, in particolare, garantisce ai consegnandi lo spazio minimo individuale nelle strutture carcerarie in regime di tipo "chiuso" di 3 mq in cui sono inclusi arredi che consentono libertà di movimento (non si indicano in tale spazio strutture fisse come "letti a castello" e i servizi igienici) e in regime "semiaperto" di 2 mq nel quale i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni (significativa è l'apertura delle celle per tutto il giorno). 3. Come già affermato più volte da questa Corte (Sez. F, n. 35554 dell'1/08/2019, Mogos, non mass;
Sez. 6, n. 7186 del 07/02/2018; Marius, non mass.; Sez. 6, n. 7187 del 09/02/2018, Marius, non mass.; Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz, non mass.), la situazione carceraria nello Stato rumeno è obiettivamente mutata e di tale cambiamento dà atto la presentazione il 25 gennaio 2018 di un action plan per contrastare tutti i gaps riscontrati dalla sentenza pilota della Corte EDU RE ed altri c. Romania del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di 3 "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione". La valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. IY RO c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; IK c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; SH c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; ER HK c. Russia, cit., §§ 52 - 58). 4. Nel caso di specie, i presupposti indicati sono configurabili, tenuto conto che: a) sono state garantite le modalità di detenzione nonché indicati i luoghi di probabile detenzione (il penitenziario di LE per l'esecuzione della misura cautelare e quello di IU per l'esecuzione della pena); b) si è assicurato che saranno garantite presso i due predetti penitenziari celle con uno spazio minimo di 4 mq. e di 3 mq per ciascun detenuto che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate quanto all'igiene personale, ai pasti, e con la garanzia di areazione, illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché con accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari, in condizioni d'igiene e pulizia;
c) che nei predetti istituti non vi sono condizioni di sovraffollamento, essendovi nel carcere di IU un tasso di occupazione del 73,28% e in quello di LE un tasso di occupazione del 99,29%. Inoltre, con riferimento al Report del Comitato contro la Tortura del 2 agosto 2023, la Corte di appello ha dato atto delle risposte fornite al riguardo dalle Autorità Rumene circa gli impegni assunti per garantire l'applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle persone detenute, anche con riferimento al sovraffollamento degli ospedali psichiatrici, terna peraltro che non appare concretamente pertinente al caso in esame, non trattandosi di soggetto affetto da problemi psichiatrici. 5. In tale prospettiva, il documento trasmesso dalle autorità rumene riflette gli standards già ritenuti non ostativi alla consegna (quanto al regime "interno" e per quello "semi-aperto"), con la previsione in ogni caso anche in quello "chiuso" di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazioni professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di 3 mq., anche se comprensivo degli arredi. La Corte del merito si è, in conclusione, attenuta a tali indicazioni di principio, attivando la richiesta di informazioni integrative sul punto che, una volta pervenute, sono state puntualmente scrutinate, così superando i rilievi critici 4 espressi sul tema dalla difesa del ricorrente, inadeguatamente replicati in questa sede. È sufficiente ricordare che il rifiuto della consegna è concepito come una eccezione da interpretare restrittivamente, in rapporto al principio di reciproca fiducia degli Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo, assumendo rilevanza soltanto carenze strutturali e di sistema e non il riferimento a casi isolati di violazione della legge da parte di appartenenti alla forze di polizia penitenziaria per illegittime pratiche di tortura che siano state comunque perseguite secondo le leggi dello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto. 6. Infine va osservato che il ricorrente pare ignorare che l'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha integralmente modificato i primi due commi dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplinano il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 17 legge cit.: ai sensi del comma 1, in particolare, il ricorso è proponibile, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge. Rispetto alla previgente disciplina normativa, che prevedeva il diritto di proporre ricorso «anche per il merito», il ricorso è ora proponibile solo per violazione di legge, in linea, come ricorda la Relazione illustrativa, «con la significativa riduzione del materiale sottoposto al vaglio» della Corte di appello e con i «ridisegnati confini della sua valutazione». 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 28 dicembre 2023 n Il Consighf estensore Il Presidente