Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6324 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
06.3 24 /0 2 1 AULA "A" oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MI LE O Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N.20497/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere 18213 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. Consigliere BALLETTI Dott. Bruno ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.19.12.2001 da CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., geometra Fausto Savoldi, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Maurizio Cinelli e Bruno Sconocchia, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Gregorio VII°, n. 108, giusta procura speciale a margine del controricorso, - ricorrente ん contro 5217 OL ZUCCARI difeso dagli avv.ti Bruno Negrini e Pierfilippo rapp.to e Coletti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, piazza Martiri di belfiore, n. 02, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Spoleto, R.G. n. 00245/1998, non n. 00177/1998 del 23.09/09.11.1998, notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Maurizio Cinelli, per la Cassa, e Bruno Negrini, per AR Paolo;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00125/97 del 12 dicembre 1997 il Pretore di Spoleto accoglieva la domanda proposta dal geometra Paolo AR contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (in appresso solo Cassa) diretta al riconoscimento del diritto, ai fini della pensione di anzianità, alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa 2 dal 1960, non avendo ottenuto risposta alla sua domanda in tal senso. Il Tribunale di Spoleto, in riforma della sentenza appellata dalla Cassa, dichiarava cessata la materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava il Tribunale: risultava anche documentalmente che l'Ente aveva riconosciuto la retrodatazione richiesta con conseguente corresponsione della pensione di anzianità nelle more del processo con provvedimento di carattere generale senza alcun riguardo al titolo giudiziale;
l'asserita revoca non aveva alcun riscontro, tant'è che 1'appellato aveva dichiarato di non averne diretta conoscenza;
superflua, pertanto, si presentava ogni altra pronunzia essendo stato soddisfatto il diritto preteso. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza la Cassa con due motivi di censura. Lo AR si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Cassa denunzia violazione degli artt. 2697, 1324 e 1362 c.C., 112, 115, 116, 360, n. 3, 117 e 437 c.p.c., il tutto ai sensi dell'art. c.p.c.: oggetto della controversia erano le questioni relative all'applicazione dell'art. 2 della legge n. 990 del 1995, in luogo dell'art. della legge n. 37 del 1967, 3 s all'onere probatorio sul requisito del reddito professionale per l'applicabilità della disciplina sulla retrodatazione, al principio di irricevibilità dei contributi prescritti;
il provvedimento di riconoscimento della retrodatazione era stato smentito sia dalla successiva proposizione dell'appello ۱۱sia dal deposito delle note a verbale" all'udienza del 07 settembre 1998, con conferma in sede di discussione;
la revoca della delibera di riconoscimento della retrodatazione non era stata soltanto asserita, ma anche documentata con la produzione della delibera n. 141 del 1998 e di quella esplicativa n. 142 del 1998; di tale documentazione non esisteva valutazione nella sentenza impugnata;
il Tribunale aveva acquisito documentazione prodotta dallo AR senza che ne fosse stata valutata la indispensabilità ai fini della decisione, e successivamente aveva argomentato sulla dichiarazione della parte appellata senza la preventiva convocazione delle parti. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa denunzia vizio di motivazione, sotto il profilo della insufficienza e della contraddittorietà, in relazione a punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché vizio di legge, in relazione al principio di imparzialità (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.): la sentenza non spiegava perché non costituivano riscontro della revoca le delibere nn. 141 e 142 del 1998 prodotte in giudizio;
esse, peraltro, erano state え 4 espressamente indicate come decisive ai fini del corretto apprezzamento della questione, e lo stesso Tribunale fa riferimento alla circolare ministeriale (recte, parere del Ministro del Lavoro del 20 maggio 1998) sul termine di prescrizione;
non era rispettato il principio di imparzialità nella valutazione e dell'asseverazione da parte della difesa dell'appellante del provvedimento revocatorio e di quella della dichiarazione dell'appellato. Preliminare a qualsiasi altra questione sottoposta all'esame di questa Corte è quella relativa all'omesso esame, ed omessa conseguente valutazione, della documentazione (delibere nn. 141 e 142 del 1998), ancorché prodotta in corso del giudizio di appello con note a verbale dell'udienza del 07 settembre 1998. E' pacifico, invero, che tale documentazione si riferiva provvedimenti della Cassa, che si assume adottati in a conseguenza di provvedimento legislativo (art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995) su una pretesa irricevibilità contributi prescritti, comunque, come tale, certamente dei valutabile ai fini della controversia in esame nella quale decisiva rilevanza, ○ quanto meno determinante importanza, doveva assegnarsi proprio alla questione della prescrizione dei contributi;
è altrettanto pacifico che tali provvedimenti della Cassa sono stati assunti in data (23 giugno 1998) posteriore alla proposizione del ricorso (12 giugno 1998), e 5 che con essi era messa in discussione proprio la validità ed efficacia della delibera n. 383 del 1994 che aveva I condizionato positivamente per il geometra il successivo dellaprovvedimento di concessione della retrodatazione iscrizione ☑in data 24 febbraio 1998 regolarmente comunicato allo AR. Tanto premesso, il vizio di motivazione è evidente. In proposito questa S.C. ha sempre sostenuto che, se è pur vero che il giudice non è tenuto ad analizzare e discutere singoli elementi di prova acquisiti al particolarmente processo, potendo invece procedere ad un apprezzamento globale e sintetico del materiale probatorio, deve comunque di tutti glitener conto, nella valutazione complessiva, elementi decisivi risultanti dal complesso probatorio e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi, in modo da rendere possibile il controllo del criterio logico in base al quale il giudice ha formato il proprio convincimento, perché ne siano rilevati gli eventuali vizi. L'omesso insufficiente esame di circostanze assume rilevanza, in relazione ai motivi di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., allorquando si tratti di circostanze idonee a fornire la prova di fatti decisivi, e quindi tali da apparire, attraverso una indagine diretta e il conseguente giudizio 2 6 presuntivo demandati a questa Corte, atti ad orientare il giudice verso una decisione diversa da quella adottata. Altrettanto fondata è la censura sulla statuita cessazione della materia del contendere, che si assume, da parte del Tribunale, intervenuta con l'asserita comunicazione dell'accolta istanza di retrodatazione. In realtà, in tema di cessazione della materia del contendere, cui consegue il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dar atto di ufficio, vige il principio secondo cui essa "presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale о atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende raggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero da suo difensore munito di procura ad hoc" (Cass. 27.04.2000, n. 05390). E qui, in proposito, sufficiente rilevare come, in decisa violazione di detto principio, la sentenza impugnata sia addivenuta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non solo in assenza delle rigorose forme di adesione di cui alla massima citata, ma anche in17 7 presenza di elementi probatori, e comunque rivelatori, di una decisa volontà contraria di una delle parti in giudizio. La preliminarietà delle dette questioni determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, tenuto conto che solo l'esame e la valutazione della detta documentazione può riaprire ○ meno l'accertamento sulle questioni di merito devolute al giudice di appello. Il ricorso, pertanto, va accolto con riferimento alle censure esaminate, assorbite le altre, la sentenza va cassata in relazione ad esse, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Perugia, il quale provvederà anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o r t e accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizi di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente зеленийGiovanni Meffarells Vincenzo Mileo incenzo Menileo Dill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MAR 2802 CANCELLIERE