Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
La durata del sequestro probatorio deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro probatorio mantenuto senza espletare tempestivamente i necessari accertamenti nella fase delle indagini preliminari in presenza di un dubbio sulla natura del bene sequestrato e sulla stessa configurabilità del reato ipotizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2007, n. 32277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32277 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/06/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 652
Dott. IANNIELLO ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 4240/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
VI TO, nato a [...] il 24 febbraio del 1959;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI CIRO;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre del 2006, il giudice per le indagini preliminari rigettava l'opposizione proposta da LI ON, quale legale rappresentante della società Intersrvice s.p.a., avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero, nonostante la chiusura delle indagini preliminari, aveva rigettato l'istanza di restituzione del materiale ferroso, sequestrato per fini probatori in danno della predetta società, ipotizzando il reato di cui D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259), per avere il LI
effettuato una spedizione di chilogrammi 235.080 di rottami di ferro dall'Italia alla Cina utilizzando la procedura semplificata che non era invece consentita in quanto il carico comprendeva altri metalli e materie plastiche, motori ecc. e comunque rifiuti non recuperati. A fondamento della decisione il giudice osservava che "la controversa natura del materiale giustificava la permanenza del vincolo d'indisponibilità sulla cosa anche ai fini dell'espletamento di una perizia".
Ricorre per cassazione il difensore denunciando la violazione degli artt. 253 e 263 c.p.p., perché non vi sarebbe traccia nell'ordinanza del giudice dell'astratta configurabilità di un reato posto che la fattispecie concreta non era riconducibile a quella astratta perché il materiale sequestrato non è rifiuto e comunque anche come rifiuto poteva essere esportato con la procedura semplificata rientrante nella cosiddetta lista verde.
IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati. Giova premettere che in questa fattispecie si verte in materia di sequestro probatorio altrimenti detto istruttorio, il quale mira a realizzare finalità diverse da quelle realizzabili con il sequestro preventivo e non può perciò essere surrettiziamente utilizzato per finalità cautelari o per garantire la confiscabilità del bene sequestrato e che il provvedimento con il quale il giudice a norma dell'art. 263 c.p.p., rigetta l'opposizione è ricorribile per cassazione, non solo per la violazione delle forme di cui all'art.127 c.p.p., e segnatamente per la violazione del contraddittorio,
come statuito in qualche decisione di questa Corte (cfr. Cass 8 gennaio 1996, Telleri), ma per tutti i motivi deducibili in Cassazione e ciò perché il rinvio all'art. 127 c.p.p., contenuto nell'art. 263 c.p.p., non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all'intera norma contenuta nell'art. anzidetto. Siffatta interpretazione, oltre che dalla dottrina, risulta sia pure implicitamente, avallata da una decisione delle Sezioni Unite le quali hanno sottolineato che il provvedimento del giudice sulla restituzione delle cose sequestrate, influendo sui diritti soggetti, non può sottrarsi al ricorso per cassazione (cfr. sez. un. 23 dicembre 1992, Bernini), che ovviamente nel silenzio della legge può essere proposto per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità.
Ciò premesso,secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la legittima adozione di un provvedimento di sequestro probatorio presuppone innanzitutto l'astratta configurabilità del reato con riferimento ad una fattispecie tipica, nella sua accezione naturalistica ed a prescindere da eventuali questioni attinenti al futuro giudizio di merito. Da ciò consegue che data la peculiare finalità processuale del sequestro probatorio, il provvedimento di adprhensio, presupponendo che sia già configurarle un'ipotesi di reato, pur senza richiedere la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un determinato soggetto, non può costituire fonte di acquisizione della notitia criminis (Cass. sez. 5^ 3 ottobre 1997 Attaniese), ma deve contenere elementi sufficienti a fare ritenere configurabile il reato ed il rapporto di pertinenzialità tra la cosa da sequestrare ed il reato stesso. A tale fine non può essere sufficiente indicare semplicemente gli articoli di legge che prevedono i singoli reati senza alcuna enunciazione dei fatti che sarebbero riconducibili a tali articoli, così come non può essere sufficiente indicare l'oggetto del provvedimento parlando semplicemente di "corpo del reato" e/o "cose pertinenti al reato", senza specificare in quale fatto il reato consista. Al contrario secondo questa Corte il provvedimento, per soddisfare l'obbligo di motivazione, deve fare riferimento ad uno specifico fatto di reato, indicandone sia pure sommariamente gli elementi costitutivi e deve altresì indicare il rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro ed il fatto ipotizzato (Cass. sez. 5^ 21 agosto del 2002, Caroprese). Le Sezioni Unite intervenute ancora una volta su questa materia hanno precisato che anche per le cose che costituiscono il corpo del reato il decreto di sequestro a fini probatori deve essere sorretto a pena di nullità da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in concreto. Se a tanto non ha provveduto il Pubblico Ministero ed abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, non è consentito al giudice investito del riesame, integrare le finalità probatorie non evidenziate dal Pubblico Ministero (Cass. S.U. 28 gennaio 13 febbraio 2004, Ferrazzi). In particolare il sequestro probatorio deve indicare specificamente l'esigenza probatoria che è destinato a soddisfare. La norma non fissa un termine per la sua durata, ma, avuto riguardo alla funzione tipicamente processuale, esso dovrebbe essere limitato al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà d'iniziativa economica. Non è quindi legittimo disporre il sequestro probatorio per finalità istruttorie e rinviare al dibattimento l'accertamento quando esso potrebbe essere eseguito nella fase delle indagini preliminari per mezzo di un incidente probatorio e ciò perché il sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti deve essere circoscritto al periodo temporale strettamente necessario a soddisfare le esigenze processuali. Nell'eventualità che l'accertamento non possa essere espletato nella fase delle indagini preliminari devono essere esplicitate le relative ragioni. Allorché trattasi di sequestro cosiddetto di massa avente cioè ad oggetto più cose dello stesso genere devono essere indicate le ragioni per le quali non è possibile limitare il sequestro ad un solo esemplare o a pochi esemplari. In tema di sequestro probatorio, questa Corte ha già statuito che, quando l'interessato in sede di riesame abbia formulato espressa denuncia sull'esuberanza del vincolo rispetto a quanto strettamente riferibile al reato per cui esso sia stato disposto, il Tribunale ha il dovere di valutare specificatamente l'esistenza dei requisiti della misura in relazione ad ogni bene, annullando il vincolo stesso per ciò che risulti assoggettato al di fuori dei limiti segnati dal collegamento dei beni al reato e delle finalità del provvedimento (cfr. Cass. 18 marzo del 2004, Unico RV. 228819).
Nella fattispecie, alla chiusura delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha rigettato l'istanza di restituzione dei beni sequestrati in base al rilievo che devono essere compiuti ulteriori accertamenti senza meglio precisarli. Il giudice adito su opposizione dell'interessato ha avallato il provvedimento del Pubblico Ministero affermando che la "controversa natura di rifiuto richiede la permanenza d'indisponibilità del vincolo a fini di una perizia". In definitiva il vincolo viene mantenuto nonostante la chiusura delle indagini preliminari e la formulazione del capo d'imputazione perché si deve ancora accertare se quel materiale possa o no considerarsi rifiuto e se fosse o no legittima la procedura semplificata adottata dall'indagato. È ben vero che il sequestro probatorio, per la sua natura di mezzo diretto alla ricerca della prova, può essere adottato anche quando è dubbia la configurabilità del reato e può essere giustificato proprio dalla finalità di risolvere possibili dubbi, ma il dubbio in tal caso dovrebbe essere risolto dal Pubblico Ministero prima della formulazione del capo d'imputazione. Non è legittimo disporre il sequestro probatorio di un bene al fine di accertare se trattasi o no di rifiuto e chiedere il rinvio a giudizio del soggetto in danno del quale è stato disposto il sequestro, per illecito trasporto dei rifiuti, senza avere prima risolto il dubbio sulla natura della merce sequestrata e sulla stessa configurabilità del reato. In definitiva il Pubblico Ministero allorché dispone il sequestro probatorio di un bene per esigenze processuali deve espletare i necessari accertamenti nella fase delle indagini preliminari e prima che sia formulata l'imputazione, altrimenti deve indicare le ragioni per le quali non è stato possibile disporre l'accertamento istruttorio tempestivamente. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte l'ordinanza impugnata va annullata per mancanza di motivazione, sia in ordine all'omessa esplicitazione delle esigenze probatorie, sia in ordine alla configurabilità, sia pure astratta del reato, posto che per il Tribunale è ancora "controversa la natura di rifiuto".
L'annullamento va disposto con rinvio, sia perché le esigenze istruttorie, ancorché non esplicitate, sono state comunque enunciate (cfr. Cass. sez. 5^ 22 giugno 2004 n. 30328), sia perché, nell'eventualità che il reato ipotizzato sia configurabile ossia nell'eventualità che trattasi effettivamente di un rifiuto, non potrebbe essere disposta la restituzione del materiale e dei mezzi di trasporto trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria (art. 53, Decreto Ronchi ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259), per il disposto di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, applicabile anche al sequestro probatorio in virtù del rinvio contenuto nell'art. 257 c.p.p.. Questa Corte, non avendo accesso agli atti, non può allo stato escludere la configurabilità del reato, ma può solo rimarcare che l'accertamento della natura di rifiuto del materiale sequestrato avrebbe dovuto essere accertata prima della formulazione del capo d'imputazione e che il sequestro probatorio non è destinato a realizzare finalità cautelari o a garantire la confisca del bene. Per tali finalità il legislatore ha previsto il sequestro preventivo.
Il giudice del rinvio dovrà anzitutto stabilire se sia effettivamente configurabile il reato ipotizzato dal Pubblico Ministero nel senso che non deve limitarsi a prendere atto della tesi del Pubblico Ministero, ma verificare la concreta possibilità di sussumere l'ipotesi prospettata dal Pubblico Ministero in quella tipica e, una volta espletato con esito positivo tale accertamento, dovrà verificare la necessità dell'accertamento istruttorio e valutare le ragioni eventualmente addotte dal Pubblico Ministero per il mancato espletamento di tale accertamento nella fase delle indagini preliminari.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007