Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
Tanto nel caso in cui l'istanza di ammissione all'amministrazione controllata venga rigettata quanto nell'ipotesi in cui suddetta procedura venga revocata, una volta che a siffatta pronunzia si accompagni, sia pur in forma distinta, la dichiarazione di fallimento, la decisione che apre la procedura fallimentare configura parte integrante di unica statuizione, stante l'alternatività dell'una e dell'altra procedura. Ne consegue che avverso il provvedimento che pronunzia sull'amministrazione controllata non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando impugnabile, ai sensi dell'art. 18 legge fall., la decisione del tribunale, unitariamente considerata, dichiarativa del fallimento. (Nel caso di specie la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato improcedibile la domanda di ammissione all'amministrazione controllata di una società avendo rilevato che altro tribunale ne aveva già dichiarato il fallimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TCM SRL già TECNIMONT ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso l'avvocato VITALIANO AMICONI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL NL;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di FROSINONE, depositato il 24/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Frosinone con decreto 22.9.1999 dichiarò improcedibile la domanda di amministrazione controllata proposta dalla società TCM s.r.l., alla quale era stata ammessa con decreto 26.9.1999, avendo rilevato che il Tribunale di Terni ne aveva, con sentenza 20.7.1999, già dichiarato il fallimento, sulla base di ricorsi presentati il 30.1 ed il 20.5.1998, prima che la società si fosse trasferita a Frosinone;
con quel provvedimento ritenne di non sospendere il procedimento, in attesa che fosse definita la opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, non potendo coesistere il procedimento di amministrazione controllata con la procedura fallimentare.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, con due motivi. Non ha presentato difese il commissario giudiziale della amministrazione controllata.
Motivi della decisione
Denunzia la ricorrente con il primo motivo la violazione degli artt. 276 e 132 c.p.c. e la omessa o inesatta indicazione dei componenti del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato. Deduce che da esso non emergono le generalità dei membri del tribunale, essendo stati i prenomi indicati solo con le iniziali, ne' risulta chi dei tre sia stato il relatore;
aggiunge che comunque i tre componenti sono stati diversi da quelli che avevano ammessa la società all'amministrazione controllata e che ciò integra la violazione dell'art. 276 c.p.c., necessaria essendo la identità dei due collegi.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell'art. 295 c.p.c. e la nullità del provvedimento, in quanto il fallimento era stato dichiarato illegittimamente da un tribunale incompetente;
lamenta la ricorrente che, essendo stato proposto regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa, si sarebbe dovuto procedere alla sospensione ai sensi dell'art. 295 C.P.C.. Il ricorso è inammissibile.
Dispone l'art. 192 3^ comma L.F. che, ove risulti in qualunque momento "che l'amministrazione controllata non può essere utilmente continuata, il giudice delegato promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento".
Ne consegue che il provvedimento esclusivamente impugnabile è la sentenza dichiarativa del fallimento, nelle forme conosciute dall'ordinamento, atteso che la pronuncia sulla amministrazione controllata, sia che rigetti la istanza di ammissione a quella proceduta, sia che la revochi, una volta che ad essa si accompagni, ancorché risulti formalmente distinta, la decisione che apre la procedura fallimentare configura parte integrante di una unica statuizione, stante la alternatività dell'una e dell'altra procedura in esito ad una valutazione complessiva della situazione economica dell'impresa.
Pertanto avverso il provvedimento di revoca - al pari di quello originario di in ammissibilità - non può essere esperito il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., restando impugnabile la decisione del tribunale che dichiara il fallimento, con il rimedio della opposizione di cui all'art. 18 L.F., con il quale possono essere dedotte anche le questioni relative al mancato accoglimento della istanza di amministrazione controllata ovvero alla revoca di essa (Cass. 2600/1986; 6135/1985; 3801/1983). Nè rileva la circostanza che a dichiarare il fallimento sia stato un altro giudice, poiché è pur sempre la sentenza dichiarativa a costituire ostacolo alla prosecuzione della procedura minore, ed è dunque contro di essa ché è consentito il mezzo di gravame, che risulta peraltro esperito e che, ove abbia esito positivo, con sentenza passata in giudicato, consentirà alla amministrazione controllata - che la dichiarazione di fallimento ha posto in stato di quiescenza - di riprendere automaticamente vigore, senza che sia necessario alcun provvedimento inteso a ripristinarla (Cass. 4606/1987; 473/1973). La mancata costituzione della controparte dispensa dalla statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001