Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7254
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Sentenza 29 maggio 2001

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Tanto nel caso in cui l'istanza di ammissione all'amministrazione controllata venga rigettata quanto nell'ipotesi in cui suddetta procedura venga revocata, una volta che a siffatta pronunzia si accompagni, sia pur in forma distinta, la dichiarazione di fallimento, la decisione che apre la procedura fallimentare configura parte integrante di unica statuizione, stante l'alternatività dell'una e dell'altra procedura. Ne consegue che avverso il provvedimento che pronunzia sull'amministrazione controllata non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando impugnabile, ai sensi dell'art. 18 legge fall., la decisione del tribunale, unitariamente considerata, dichiarativa del fallimento. (Nel caso di specie la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato improcedibile la domanda di ammissione all'amministrazione controllata di una società avendo rilevato che altro tribunale ne aveva già dichiarato il fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7254
    Data del deposito : 29 maggio 2001

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