Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4306
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

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In caso di distruzione o smarrimento della tessera assicurativa e di richiesta di rilascio di un duplicato a norma dell'art. 47 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, ai fini della prova di tali eventi e del valore delle marche devono ritenersi ammissibili anche la prova per testimoni e quella per presunzioni. Infatti l'inesistenza di un divieto legale relativamente a prove non documentali trova conferma, sul piano letterale, nell'ampio e generico riferimento della disposizione citata agli elementi di cui disponga l'interessato e, su quello logico, nella previsione dell'art. 2724, n. 3, cod. civ. circa l'ammissibilità in ogni caso della prova testimoniale nell'eventualità smarrimento incolpevole del documento che forniva la prova del contratto; d'altra parte, all'ipotesi in esame non possono estendersi - stante la netta diversità delle situazioni regolate - le prescrizioni probatorie dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di Corte Cost. n. 568/1989), relative alla costituzione di una rendita vitalizia che assuma le funzioni dei contributi omessi e ormai prescritti.

Le testimonianze "de relato", aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4306
    Data del deposito : 24 marzo 2001

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