Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 2
In caso di distruzione o smarrimento della tessera assicurativa e di richiesta di rilascio di un duplicato a norma dell'art. 47 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, ai fini della prova di tali eventi e del valore delle marche devono ritenersi ammissibili anche la prova per testimoni e quella per presunzioni. Infatti l'inesistenza di un divieto legale relativamente a prove non documentali trova conferma, sul piano letterale, nell'ampio e generico riferimento della disposizione citata agli elementi di cui disponga l'interessato e, su quello logico, nella previsione dell'art. 2724, n. 3, cod. civ. circa l'ammissibilità in ogni caso della prova testimoniale nell'eventualità smarrimento incolpevole del documento che forniva la prova del contratto; d'altra parte, all'ipotesi in esame non possono estendersi - stante la netta diversità delle situazioni regolate - le prescrizioni probatorie dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di Corte Cost. n. 568/1989), relative alla costituzione di una rendita vitalizia che assuma le funzioni dei contributi omessi e ormai prescritti.
Le testimonianze "de relato", aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CABIBBO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCCHETTI ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 938/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 03/09/98 R.G.N. 1853/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CANTARINI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Ancona OL NI, premesso che in un incendio verificatosi presso la ditta I.M.A. era rimasta distrutta la sua tessera assicurativa, completa di marche relative a precedenti periodi lavorativi, chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo dell'Inps di rilasciargli il duplicato di tale tessera, con riferimento al periodo lavorativo dal 30 aprile 1965 all'11 maggio 1968. La sentenza del Pretore, favorevole al ricorrente, era appellata davanti al locale Tribunale dall'Inps, che, limitatamente ai periodi 15 giugno- 20 novembre 1965 e 1-31 gennaio 1967, deduceva l'inidoneità delle prove a dimostrare la esistenza di un rapporto di lavoro. Il Tribunale rigettava il gravame, osservando che una prova adeguata dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche nei due periodi contestati, era desumibile da un lato da elementi documentali quali la dichiarazione in data 28 novembre 1981 dell'Ufficio provinciale del lavoro, Sezione di Jesi, e il libretto di iscrizione all'Inam, e, dall'altro, dalla deposizione della testimone GG, rispetto alla quale non si doveva scindere la parte relativa ai periodi contestati dall'Inps da quella relativa ai periodi non contestati.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, sulla base di un unico complesso motivo.
Il NI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps, deducendo violazione dell'art. 47 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché
vizio di motivazione (art. 360 n. 1 e n. 5 c.p.c.), premesso che il citato art, 47 richiede non solo la prova della distruzione, ma anche quella del valore delle marche, e dedotto in particolare che l'esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata documentalmente, lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare la mancanza della prova del valore delle marche e, trascurando i rilievi sul punto dell'appellante, la mancanza di una prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo contestato. Nel valorizzare, poi, la deposizione della testimone GG - che sarebbe l'unica a fare riferimento, all'esistenza di marche assicurative relative a periodi lavorativi antecedenti a quello con la ditta IMA. - aveva anche dato decisivo rilievo ad una testimonianza de relato, in quanto la teste aveva riferito su fatti venuti a sapere dai titolari, deceduti, della ditta suindicata. Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi secondo cui deve essere fornita prova documentale dei periodi lavorativi rispetto ai quali viene richiesto il duplicato della tessera assicurativa smarrita o distrutta appare priva di fondamento.
Il secondo comma dell'art. 47 del r.d. n. 1422 del 1924 (il cui primo comma prevede il rilascio, a richiesta dell'interessato, di un duplicato delle tessere assicurative "smarrite, divenute inservibili o distrutte") recita: "Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato". Sul piano letterale, dunque, mancano indicazioni da cui possa dedursi l'esigenza di una prova scritta rispetto ai vari elementi di fatto rilevanti ai fini del riconoscimento della fondatezza della richiesta di un duplicato e, al contrario, l'ampio e generico riferimento agli elementi di cui disponga l'interessato conferma piuttosto l'inesistenza di particolari vincoli probatori. Del resto la richiesta di una prova documentale, circa la distruzione o lo smarrimento della tessera e dell'apposizione sulla stessa di determinate marche, sarebbe illogica, anche perché l'art. 2724, n. 3, c.c. prevede l'ammissibilità in ogni caso della prova testimoniale in caso di smarrimento incolpevole di un documento. In mancanza di un divieto legale, deve quindi ritenersi ammissibile anche la prova per testimoni e quella per presunzioni;
nè, naturalmente, possono estendersi - stante la netta diversità delle situazioni regolate - le prescrizioni probatorie dell'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338 (oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di Corte cost. n. 568 del 1989), relative alla costituzione di una rendita vitalizia che assuma le funzioni di contributi omessi e ornai prescritti. L'accertamento del fatto compiuto dal giudice di appello non è in maniera idonea posto in contestazione dall'Inps. Esso non muove rilievi specifici riguardo ai riscontri documentali menzionati nella sentenza impugnata e relativi a un tipo di documentazione il cui richiamo è tutt'altro che incongruo. In presenza di questi riscontri non ha pregio la doglianza circa la valorizzazione di una deposizione asseritamente de relato. Infatti le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (Cass. n. 43/1998; cfr. anche Cass. n. 3179/1985 e Cass. n. 5526/1999, nonché, con riferimento alle testimonianze de relato ex parte actoris, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 4618/1996, Cass. n. 2325/1999). Nella specie, gli elementi di riscontro sono stati individuati dal giudice d'appello nei menzionati elementi documentali, oltre che nella portata complessiva della deposizione.
Quanto alla doglianza di mancata considerazione della assenza di prove sul valore delle marche, va rilevato che il giudice di primo grado con la sentenza confermata in appello ha condannato l'Inps al rilascio del duplicato della tessera assicurativa, ma non ha specificato il valore delle marche, e che, d'altra parte, non è stata oggetto di impugnazione l'ammissibilità di una pronuncia di condanna generica di tale tipo (che, peraltro, potrà trovare attuazione - anche per i periodi contestati dall'Inps in sede di impugnazione - con riferimento a prove, anche di tipo presuntivo, circa il valore delle marche o, in mancanza, sulla base dei valori minirni all'epoca vigenti). La doglianza deve quindi ritenersi ingiustificata.
Si regolano le spese di questo grado del giudizio secondo il criterio della soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 20.000, oltre L.
3.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001