Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Non integra alcuna causa di nullità l'omessa indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame notificato al difensore, del nominativo di uno dei due indagati dallo stesso assistiti, quando vi siano riportati esattamente i dati relativi al giorno fissato per la trattazione del giudizio, il numero di ruolo generale del fascicolo ed il capofila degli indagati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2014, n. 22313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22313 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/03/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 633
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 6169/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAR OMAR N. IL 19/08/1986;
avverso l'ordinanza n. 1848/2013 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 24/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino in data 26/7/2013, dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, fra gli altri, nei confronti di AR MA, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale del Riesame di Torino, al quale l'indagato si era rivolto, con provvedimento depositato il 27/9/2013 (udienza del 24/9/2013), confermò l'ordinanza custodiale.
2. L'indagato propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza interlocutoria emessa dal Tribunale del riesame nel corso dell'udienza camerale, prospettando unitaria censura con la quale deduce violazione di legge. Con l'ordinanza in parola era stata disattesa l'eccezione difensiva con la quale era stata dedotta l'irritualità della notifica dell'avviso all'avv. Milano, il quale era stato avvertito in relazione alla sola posizione dell'indagato Guye, senza che il difensore fosse stato messo in grado di essere informato dell'incombente processuale concernente l'odierno ricorrente, sia pure mediante recapito di un solo avviso, riferito, tuttavia, a tutti gli assistiti interessati.
3. La questione posta con il ricorso si mostra manifestamente destituita di giuridico fondamento, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ineccepibilmente il Giudice del merito con l'ordinanza emessa nell'udienza camerale del 24/9/2013, a seguito dell'eccezione sollevata dal Difensore, ha chiarito che costui, esercitando la minima diligenza che c'è da attendersi, avrebbe dovuto essere ben in grado di rendersi conto che l'avviso d'udienza del quale era ritualmente venuto in possesso, indicante il numero di ruolo del procedimento e il capofila degli indagati, peraltro, nel caso, assistito sempre dallo stesso professionista, concerneva anche altro indagato (nel caso, AR MA) sempre da lui difeso.
Trattasi, invero, d'interpretazione da tempo consolidata in sede di legittimità in ipotesi similari (Cass., Sez. 2, n. 32880, Rv. 252936; del 4/7/2012, Rv. Cass. n. 761/00, Rv. 215357; Cass. n. 5285/94, Rv. 197795; Cass. 4, Sez., 21/10/1980, in Cass. pen., 1982, 1190), che trova fondamento nell'obbligo di leale collaborazione delle parti e nel principio di raggiungimento dello scopo. L'obbligatorietà dell'assistenza e difesa tecnica nel processo penale, infatti, nel mentre garantisce al massimo il soggetto sottoposto al procedimento penale, allo stesso tempo, ne assicura la piena e consapevole conoscenza delle conseguenze procedimentali e degli inequivoci protocolli operativi agevolmente apprezzabili dal difensore.
4. All'epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria nella misura stimata congrua di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014